Energia

Giurisprudenza

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Ordinanza Consiglio di Stato 11 settembre 2013, n. 3566

Impianti a fonti rinnovabili - Servizio di dispacciamento dell'energia - Oneri - Corrispettivo di sbilanciamento - Annullamento delibere Autorità energia 281/2012 e 343/2012 - Richiesta di sospensione cautelare - Rigetto

Consiglio di Stato

Ordinanza 11 settembre 2013, n. 3566

 

In nome del popolo italiano

 

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

ha pronunciato la presente

 

Ordinanza

 

sul ricorso numero di registro generale 6033 del 2013, proposto da:

Autorità per l'energia elettrica e il gas, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

contro

Associazione nazionale energia del vento (anev), (omissis) Spa, (omissis) Srl, (omissis) Srl, rappresentati e difesi dagli avvocati (omissis), (omissis); (omissis) Spa, (omissis) Spa, (omissis) Spa, (omissis) Spa, (omissis) Spa, (omissis) Spa, (omissis) Spa, (omissis) Spa;

 

nei confronti di

Gestore dei servizi energetici — Gse Spa, Terna — Rete elettrica nazionale Spa;

 

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Milano, Sezione III, n. 1615 del 2013.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l'articolo 98 Codice del processo amministrativo;

visti gli atti di costituzione in giudizio;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del

Tribunale amministrativo regionale di accoglimento, in parte, del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2013 il Consigliere (omissis) e uditi per le parti gli avvocati dello Stato (omissis) e l'avvocato (omissis) per delega dell'avvocato (omissis).

Considerato che le questioni poste con l'atto di appello devono essere decise con una sentenza di merito e, per tale motivo, viene fissata l'udienza pubblica dell'11 febbraio 2014;

che nelle more della decisione la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, oggetto di impugnazione, rimane sospesa limitatamente alle prescrizioni che equiparano le fonti energetiche rinnovabili alle altre fonti;

che le rimanenti prescrizioni e, in particolare, quelle necessarie a garantire la sicurezza del sistema rimangono in vigore.

 

PQM

 

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, rigetta l'istanza cautelare e fissa, per la trattazione nel merito della controversia, l'udienza pubblica dell'11 febbraio 2014.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2013 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria l'11 settembre 2013.

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