Rumore

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Puglia 30 luglio 2010, n. 3274

Rumore - Emissioni rumorose - Rapporti tra privati - Tutela ex legge 447/1995 - Esclusione

La legge quadro sull'inquinamento acustico (legge 447/1995) non può essere invocata a tutela di rapporti tra privati. Il ricorrente può adire il giudice ordinario ex articolo 844, codice civile.
Il Tar Puglia con sentenza 30 luglio 2010, n. 3274 ha rigettato il ricorso di un privato contro le emissioni di rumore notturne di un caseificio situato vicino alla sua abitazione. Il ricorrente non poteva invocare a tutela dei propri diritti la legge 447/1995, "legge quadro sull'inquinamento acustico" che, per giurisprudenza consolidata, non si applica ai rapporti tra privati.
Ben poteva il ricorrente adire il Giudice ordinario con il rimedio ex articolo 844, C.c., a tutela di immissioni superiori alla normale tollerabilità, tenendo conto che le immissioni si presumono superiori alla normale tollerabilità quando il c.d. "differenziale" tra il rumore causato dalle fonti rumorose ed il "rumore di fondo" supera il limite di 3 Db.

Tar Puglia

Sentenza 30 luglio 2010, n. 3274

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 595 del 2010, proposto da:

(omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

 

contro

Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

 

nei confronti di

Azienda Casearia (...) Snc, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

 

per la dichiarazione d'illegittimità e/o annullamento del silenzio serbato dal Comune di Modugno sulla richiesta del ricorrente per far cessare le emissioni rumorose prodotte dall'Azienda Casearia (...) Snc;.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Modugno e di Azienda Casearia (...) Snc;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2010 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori avvocati (omissis);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto e diritto

1. Con il ricorso indicato in epigrafe, depositato il 27 aprile 2010, il ricorrente, premettendo di risiedere in Comune di Modugno, alla via Piave, nelle immediate vicinanze del Caseificio (...) Snc; di essere disturbato nel riposo dalle emissioni rumorose provenienti dal predetto opificio; di avere perciò denunciato la situazione alla Asl ed al Comune di Modugno, sollecitando da questo ultimo la adozione di una ordinanza contigibile ed urgente per far cessare la situazione in atto e di non aver ricevuto risposta alcuna; tanto premesso chiede accertarsi la illegittimità del silenzio mantenuto dal Comune di Modugno in ordine alla istanza di che trattasi, finalizzata a far cessare le missioni rumorose prodotte dalla azienda.

Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Modugno ed il Caseificio (...) Snc.

Alla camera di consiglio del 17 giugno 2010 il ricorso è stato introitato a decisione.

2. Va preliminarmente rilevato, in punto di fatto, che con raccomandata 9 novembre 2009 il ricorrente scriveva all'Ufficio politiche ambientali, e per conoscenza al Sindaco, denunciando le emissioni rumorose provenienti dal Caseificio (...) e chiedendo: a) il ripristino degli orari effettivi di lavorazione; b) se esista la valutazione di impatto acustica; c) di effettuare a sorpresa la misurazione delle emissioni sonore dalla sua abitazione.

Le medesime richieste venivano reiterate con raccomanda 9 dicembre 2009 indirizzata alla Asl e per conoscenza al Sindaco.

Con ulteriore missiva 18 gennaio 2010, indirizzata alla Asl BA e per conoscenza anche al Sindaco del Comune di Modugno, il ricorrente , dopo aver insistito per gli accertamenti richiesti (relativi alla valutazione di impatto acustico nonché alla misurazione delle emissioni sonore), si indirizzava al Sindaco "affinché sia accertato il vero di quanto riferito al sottoscritto da impiegati e funzionari comunali (Urp e Ufficio ambiente), cioè che non esiste ad oggi un atto amministrativo che regolamenta gli orari di apertura delle attività produttive, artigianali e commerciali, su tutto il territorio comunale, per giunta ancora sprovvisto di zonizzazione acustica come impone la legge 447/1995 e convenuta Lr 3/2002. Se fosse vero, a maggior ragione, non legittimerebbe gli operanti nel settore a trasgredire nello specifico attività rumorose, soggette a requisiti di legge suddetta, e troverebbe, da parte del primo cittadino, in via cautelativa, una ordinanza contingibile e urgente.".

Infine con lettera 21 gennaio 2010, indirizzata ancora una volta alla Asl BA, il ricorrente ribadiva l'invito ad effettuare controlli tecnici, nonché "di effettuare il controllo della documentazione, che abbia diretta o indiretta pertinenza con l'assolvimento degli obblighi di legge e di regolamenti (legge 447/1995 e convnuta Lr 3/2002) e di estrarre copia conforme della stessa, debitamente firmata dal responsabile della struttura sottoposta a verifica ispettiva. Vogliano gli ispettori incaricati eseguire ogni accertamento utile a riscontrare eventuali irregolarità da parte di terzi e redigere apposito verbale.".

Questo il contenuto delle missive indirizzate, in varie puntate, dal ricorrente.

3. Come si vede, nei confronti del Comune di Modugno una istanza finalizzata alla adozione di un provvedimento specifico non è divisabile.

Infatti, gli atti acquisiti al giudizio evidenziano come il ricorrente, nel complesso, si sia in realtà orientato a sollecitare gli organi ritenuti competenti ad effettuare accertamenti e ad agire di conseguenza, senza però indicare specificamente il contenuto del provvedimento auspicato: ciò vale anche con riferimento alla richiesta di "ripristino degli orari effettivi di lavorazione", che è generica in quanto non indica quali sarebbero gli orari che dovrebbero essere rispettati; e vale anche con riferimento alla richiesta di adozione di un provvedimento contigibile ed urgente, il quale non si comprende se dovrebbe essere finalizzato alla chiusura o alla dislocazione della attività ovvero alla adozione di non meglio specificati dispositivi finalizzati ad ovviare agli inconvenienti lamentati.

Trattasi dunque di richieste generiche, le quali non consentono di valutare se l'istanza fosse fondata e, ancor prima, se il ricorrente vantasse, con riferimento al provvedimento auspicato, un interesse qualificato idoneo ad innestare l'obbligo per il Comune di Modugno di evadere l'istanza.

4. Peraltro non è inutile osservare che sia la richiesta di ripristino "degli orari effettivi di lavorazione" sia la richiesta di provvedimento contigibile ed urgente appaiono manifestamente infondate: quanto alla prima di tali richieste per la ragione che non è dimostrata l'esistenza, nel Comune di Modugno, di norme che regolamentano, nelle varie zone del territorio, gli orari di lavoro delle attività produttive; quanto al provvedimento contigibile ed urgente per la ragione che non v'è prova del fatto che l'attività del Caseificio (...) sia idonea a creare una emergenza sanitaria o un grave pericolo per l'incolumità pubblica.

5. Il ricorso è dunque infondato non essendo le istanze prodotte dal ricorrente idonee a generare l'obbligo del Comune di Modugno ad evaderle con provvedimento espresso, fermo restando che il ricorrente può adire, a tutela dei propri diritti, l'autorità giudiziaria ordinaria con azione ex articoli 844 e/o 2043 C.c. e 700 C.p.c., essendo consolidato in giurisprudenza il principio per cui la legge 447/1995 non si applica nei rapporti tra i privati (nel caso specifico nei rapporti tra il ricorrente ed il Caseificio (...)), mentre le immissioni si presumono superiori alla normale tollerabilità , ai fini dell'articolo 844 C.c., quando il c.d. “differenziale” tra il rumore causato dalle fonti rumorose ed il "rumore di fondo" superi il limite di 3 Db.

6. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

 

PQM

 

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia-Bari, sezione II, respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 30 luglio 2010.

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