Rumore, immissioni moleste anche da impianto "a norma"
Rumore
Accertato che le immissioni rumorose moleste superano la normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844, Codice civile scattano responsabilità e risarcimento danni, non rilevando che l'impianto che produce il rumore sia "a norma".
Lo ricorda la Cassazione nella sentenza 31 ottobre 2014, n. 23283. Per i Supremi Giudici l'articolo 844, Codice civile è norma a tutela della proprietà che consente la cessazione del comportamento lesivo e il connesso risarcimento dell'eventuale danno da fatto illecito ex articolo 2043, Codice civile.
La normativa pubblicistica a tutela della salute e dell'ambiente è irrilevante nei rapporti tra privati, sicché non conta che l'impianto di riscaldamento da cui, nel caso di specie, venivano i rumori fosse "a norma di legge". Se la Corte accerta che le immissioni sono intollerabili ai sensi dell'articolo 844, Codice civile scatta in automatico (il danno da immissioni è "in re ipsa") la responsabilità ex articolo 2043, C.c. e il connesso risarcimento del danno.
Rumore - Immissioni moleste - Impianto termico condominiale rumoroso - Articolo 844, Codice civile - Risarcimento - Configurabilità - In re ipsa - Rispetto della normativa pubblicistica - Irrilevanza
Codice civile - Stralcio - Norme attinenti alla normativa ambientale ed alla sicurezza sul lavoro
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