News - Aggiornamento normativo

Rumore

Milano, 25 novembre 2014

Rumore, immissioni moleste anche da impianto "a norma"

Rumore

(Francesco Petrucci)

Rumore, immissioni moleste anche da impianto "a norma"

Accertato che le immissioni rumorose moleste superano la normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844, Codice civile scattano responsabilità e risarcimento danni, non rilevando che l'impianto che produce il rumore sia "a norma".

 

Lo ricorda la Cassazione nella sentenza 31 ottobre 2014, n. 23283. Per i Supremi Giudici l'articolo 844, Codice civile è norma a tutela della proprietà che consente la cessazione del comportamento lesivo e il connesso risarcimento dell'eventuale danno da fatto illecito ex articolo 2043, Codice civile.

 

La normativa pubblicistica a tutela della salute e dell'ambiente è irrilevante nei rapporti tra privati, sicché non conta che l'impianto di riscaldamento da cui, nel caso di specie, venivano i rumori fosse "a norma di legge". Se la Corte accerta che le immissioni sono intollerabili ai sensi dell'articolo 844, Codice civile scatta in automatico (il danno da immissioni è "in re ipsa") la responsabilità ex articolo 2043, C.c. e il connesso risarcimento del danno.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 31 ottobre 2014, n. 23283

Rumore - Immissioni moleste - Impianto termico condominiale rumoroso - Articolo 844, Codice civile - Risarcimento - Configurabilità - In re ipsa - Rispetto della normativa pubblicistica - Irrilevanza

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262

Codice civile - Stralcio - Norme attinenti alla normativa ambientale ed alla sicurezza sul lavoro

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