Lavori pubblici, su rumori e fumi molesti decide Giudice ordinario
Rumore


Rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice ordinario la domanda di risarcimento danni da rumori e fumi molesti a causa di comportamenti meramente materiali posti in essere nell'esecuzione di un'opera pubblica.
Lo ribadiscono le Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza 3 ottobre 2016, n. 19672 in merito alle doglianze di un gruppo di cittadini abitanti vicino al cantiere dell'alta velocità Roma-Napoli chiedendo al Giudice ordinario di accertare la non tollerabilità di immissioni di polveri e rumori nell'esecuzione dei lavori (articoli 844, C.c. e 674, Codice penale). I ricorrenti chiedevano quindi il risarcimento del danno.
Il Giudice ordinario dichiarava la propria incompetenza e così faceva il Giudice amministrativo. Le Sezioni Unite hanno risolto il conflitto di giurisdizione sancendo la responsabilità del Giudice ordinario poiché coi rumori e fumi molesti viene leso il diritto di proprietà in conseguenza di comportamenti meramente materiali posti in essere in esecuzione dell'opera pubblica non essendo stato contestato dai ricorrenti né il progetto o l'ubicazione della linea ferroviaria e nemmeno messi in discussione i provvedimenti amministrativi di approvazione dei lavori pubblici.
Rumore - Aria - Immissioni rumorose e polveri moleste derivanti da esecuzione di opera pubblica - Risarcimento danni - Articoli 844 e 2043, Codice civile, articolo 674, Codice penale - Giurisdizione del Giudice ordinario - Sussistenza
Codice civile - Stralcio - Norme attinenti alla normativa ambientale ed alla sicurezza sul lavoro
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