Energia

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Sicilia 22 ottobre 2008, n. 1277

Autorizzazione impianti fonti rinnovabili - Conferenza di servizi ex Dlgs 387/2003 - Termine di 180 giorni per concludere i lavori - Obbligo di adottare la determinazione conclusiva

I 180 giorni di tempo che la P.a. ha a disposizione per concedere - o negare - la "autorizzazione unica" sono scaduti; il Giudice obbliga l'Assessorato ad esprimersi entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza.

Secondo il Tar Sicilia dall'articolo 12 del Dlgs 387/2003, che concentra l'apporto valutativo di tutte le P.a. coinvolte nella "conferenza di servizi" ai fini del rilascio di una "autorizzazione unica", si ricava un "favor legis" dal quale non può che conseguire l'obbligo della Regione (o della Provincia delegata) di adottare le relative determinazioni, positive o negative, entro il termine massimo di 180 giorni, anche alla luce delle "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo" contenute nella legge 241/1990.

La sentenza prende spunto da quanto affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 364/2006) in relazione alla Lr Puglia 9/2005, moratoria per i nuovi impianti eolici, bocciata proprio in quanto lesiva del termine "acceleratorio" sancito dal Dlgs 387/2003.

Tar Sicilia

Sentenza 22 ottobre 2008, n. 1277

 

Repubblica italiana

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione Terza

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

ai sensi dell'articolo 2, legge 205/2000

sul ricorso n. 1025/2008 Sezione III, proposto da (...);

Contro

l'Assessorato all'industria della Regione siciliana, (...);

 

per la declaratoria di illegittimità

del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza formulata dal ricorrente con nota del 1°  febbraio 2007, con la quale era stato richiesto il rilascio dell'Autorizzazione unica disciplinata dall'articolo 12 del Dlgs 387/2003, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 50 Kw da costruire nel Comune di Agrigento;

nonchè

per l'emanazione di un ordine di provvedere sulla predetta istanza;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le note di udienza depositate dal ricorrente in data 7 ottobre 2008;

Visti gli atti tutti della causa;

 

Designato relatore il referendario Maria Cappellano;

Uditi, alla Camera di consiglio del 8 ottobre 2008, i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

Fatto

1. L'odierno ricorrente espone:

— di essere stato ammesso alla fruizione delle tariffe incentivanti per impianti fotovoltaici, ai sensi del Dm 28.07.2005, giusta comunicazione del 05.04.2006 del Gestore del Sistema Elettrico Grtn, di inserimento nella relativa graduatoria per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 50 Kw da costruire nel Comune di Agrigento;

— di avere richiesto al competente Assessorato regionale all'industria, con istanza del 01.02.2007, ricevuta dall'Amministrazione intimata in data 05.02.2007, il rilascio dell'Autorizzazione Unica disciplinata dall'articolo 12 del Dlgs n.387/2003, per la realizzazione del suddetto impianto fotovoltaico, ottenendo, medio tempore del Gestore una proroga per l'inizio dei lavori;

— che, con nota del 16.10.2007 — &abbondantemente scaduto il termine di 180 giorni previsto dall'articolo 12 citato" — l'Assessorato su indicato indiceva la conferenza dei servizi ai sensi del già citato articolo 12 del Dlgs n.387/2003, al fine di acquisire tutti gli atti necessari al rilascio dell'Autorizzazione Unica;

— in data 05.11.2007 si teneva la conferenza di servizi, dal cui verbale, trasmesso anche al ricorrente con nota n.43394 del 22.11.2007, si evinceva che, stante l'assenza di alcune Amministrazioni convocate, non era stata assunta alcuna determinazione;

— di avere invitato, con successiva nota del 21.02.2008, l'Assessorato all'industria a provvedere ai sensi dell'articolo 14 ter della legge n.241/1990, chiedendo l'emanazione della determinazione conclusiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica;

— l'atto di diffida rimaneva privo di riscontro e nessun provvedimento conclusivo del procedimento veniva adottato; pertanto, assume il ricorrente che tale comportamento costituirebbe un ingiustificato e illegittimo silenzio, con violazione e falsa applicazione: a) dell'articolo 12 del Dlgs n.387/2003, il quale prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento non può comunque essere superiore a 180 giorni; b) dell'articolo 14 ter, comma 3, della legge n.241/1990, a mente del quale i lavori della Conferenza non possono superare i novanta giorni, decorsi i quali l'Amministrazione procedente provvede ai sensi del comma 6 bis e 9 del medesimo articolo, adottando la determinazione motivata di conclusione del procedimento;

2. Si è costituito in giudizio l'Assessorato regionale all'industria, producendo documentazione relativa al procedimento in interesse.

3. Con memoria depositata il 7 ottobre 2008 il ricorrente ha ulteriormente illustrato il contenuto del ricorso introduttivo, chiedendone l'accoglimento.

4. All'udienza camerale del 8 ottobre 2008, presenti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

 

Diritto

1. Il ricorso, ritualmente proposto, è fondato, e va accolto nei limiti della declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione regionale sull'istanza formulata dal ricorrente, con conseguente declaratoria dell'obbligo del competente Assessorato di provvedere sulla stessa, adottando la determinazione conclusiva del procedimento.

È necessario premettere che l'articolo 12 del Dlgs n. 387/2003 ("Attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità") dispone, per quanto rileva ai fini della presente controversia, che:

— "Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti" (comma 1);

— i relativi impianti "… sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle Province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione" (comma 3);

— "L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni" (comma 4).

Dalla lettura della norma sopra richiamata — rubricata "Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative" — si ricava l'intento del legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti in questione, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l'apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella "conferenza di servizio" ai fini del rilascio di una "autorizzazione unica".

Ed a siffatto "favor legis" (come anche al principio dell'obbligo della P.a. di concludere il procedimento ex articolo 2 legge n. 241/1990, recepita in Sicilia con Lr n. 10/1991), non può non conseguire l'obbligo della resistente Regione siciliana di adottare le relative determinazioni, positive o negative, nei modi e nei termini di legge, entro quel termine massimo di 180 giorni avente un evidente intento acceleratorio del procedimento, e posto come limite temporale massimo per l'adozione della determinazione conclusiva, qualunque essa sia.

Sotto tale ultimo profilo, vale la pena di evidenziare che la Corte Costituzionale, con sentenza 9 novembre 2006, n. 364, ha ritenuto illegittimo l'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Puglia 11 agosto 2005, n. 9 (Moratoria per le procedure di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica), il quale — in violazione del principio generale previsto in sede statale dall'articolo 12, 4° comma, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 — aveva sospeso fino alla approvazione del piano energetico ambientale regionale e, comunque, non oltre il 30 giugno 2006, le procedure autorizzative presentate dopo il 31 maggio 2005 per la realizzazione degli impianti eolici.

Nel caso sottoposto all'esame del Giudice delle leggi, la sospensione disposta dalla Regione Puglia rendeva impossibile il rispetto del termine di 180 giorni previsto dall'articolo 12 del Dlgs 29.12.2003, n. 387 — attuativo, è bene precisarlo, della direttiva 27.9.2001, n. 2001/77/Ce — in tal modo integrando una chiara violazione della citata disposizione normativa che lo prevede, e contravvenendo altresì allo spirito di massimo favor rispetto a tale tipologia di impianti, che traspare dall'intero decreto nonché, a monte, della direttiva Comunitaria (di cui il predetto costituisce attuazione) e di altri accordi conclusi a livello internazionale, tesi alla produzione di energia pulita (quale, per esempio, il protocollo di Kyoto).

Occorre, peraltro, evidenziare, in punto di fatto con riguardo al caso in esame, che, dalla documentazione versata in atti dall'Amministrazione regionale, si evince che il competente Assessorato non è rimasto del tutto inerte, in relazione all'istanza formulata dal ricorrente.

Vero è che non è stato rispettato il termine di trenta giorni, rispetto alla ricezione dell'istanza del 01.02.2007, per la convocazione della conferenza di servizi; costituisce, tuttavia, dato di fatto incontestabile che il ricorrente, con atto dichiaratorio da allegare al verbale della conferenza di servizi tenutasi il 5 novembre 2007, ha chiesto al medesimo organo collegiale, stante l'istanza di modifica del sito in cui costruire l'impianto fotovoltaico, di invitare tutte le Amministrazioni ad esprimersi ai sensi dell'articolo 14 ter della legge 241/90.

Quindi, in realtà lo stesso ricorrente ha chiesto all'organo collegiale di pronunziarsi nuovamente, data la modifica delle originarie condizioni prospettate nella originaria istanza.

Tuttavia, anche a ritenere, in tesi, che il termine perentorio di mesi sei, previsto dall'articolo 12, comma 4 citato, decorresse nela specie dalla data della prima riunione della conferenza di servizi — in seno alla quale lo stesso ricorrente ha chiesto a tutte le PP.AA. coinvolte di esprimersi nuovamente tramite convocazione di nuova apposita riunione — tuttavia, anche da tale successiva data (05.11.07) sono decorsi, comunque, i 180 giorni indicati dalla normativa speciale come termine massimo per la conclusione del procedimento, senza che sia seguito alcun provvedimento conclusivo.

Medio tempore, è stata convocata una ulteriore conferenza di servizi, tenutasi il 27 giugno 2008, all'esito della quale, ancora una volta, non è stata adottata alcuna determinazione conclusiva a causa dell'assenza delle Amministrazioni interessate.

In conclusione, il competente Assessorato è tenuto a concludere il procedimento unico con un provvedimento espresso per mezzo della prescritta conferenza di servizi, anche avuto riguardo all'obbligo di pronunciarsi in modo espresso contenuto nell'articolo 2 della legge n.241/90.

Il silenzio serbato dall'Amministrazione resistente è, pertanto, illegittimo e deve esser annullato e; per l'effetto, deve essere dichiarato l'obbligo della stessa di adottare un provvedimento esplicito.

3. Il ricorso merita, pertanto, di essere accolto, con conseguente annullamento del silenzio-inadempimento impugnato.

Va, pertanto, ordinato all'Amministrazione regionale di provvedere sulle istanze presentate dal ricorrente in data 01.02.2007 e 21.02.2008, assegnando, a tal fine, il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

 

PQM

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione Terza, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio rifiuto impugnato e dichiara l'obbligo dell'Assessorato regionale all'industria di provvedere sulle istanze presentate dal ricorrente in data 01.02.2007 e 21.02.2008, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

Condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che vengono liquidate in € 1500,00 (euro millecinquecento/00), oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione delle stesse in favore del suo difensore.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 8 ottobre 2008, con l'intervento dei sigg. magistrati:

(omissis)

Depositata in Segreteria il 22 ottobre 2008.

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