Biomasse combustibili, allargamento novero al vaglio dell'Ue
Aria (Normativa in Cantiere)
Il MinAmbiente ha presentato a Bruxelles la bozza di regolamento recante le condizioni che la farina di vinaccioli disoleata deve rispettare per rientrare tra le biomasse combustibili ai sensi del Dlgs 152/2006.
Lo schema di regolamento, che a livello nazionale ha già ottenuto l'ok della Conferenza Unificata (25 maggio 2017) e del Consiglio di Stato (13 febbraio 2018), integra il residuo della lavorazione dell'uva nell'elenco delle biomasse utilizzabili come combustibili ai sensi della Parte V del Dlgs 152/2006 (Allegato X, Parte II, Sezione 4).
A tal fine il provvedimento stabilisce tre condizioni relative, rispettivamente, all'origine della farina (da disoleazione dei vinaccioli con n-esano, successivo trattamento termico e eventuali trattamenti meccanici), alle caratteristiche della stessa (umidità, n-esano, ceneri, potere calorifico e solventi) e all’implementazione di un sistema di identificazione (nel caso di impiego esterno).
Lo schema di regolamento, in quanto "norma tecnica", è stato trasmesso a Bruxelles il 20 aprile 2018 per il preventivo vaglio della Commissione Ue e degli altri Stati membri. Conseguentemente, non potrà essere approvato prima del 23 luglio 2018, data in cui avrà termine il periodo cd. di "status quo".
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
Schema di DmAmbiente relativo all'inserimento della farina di vinaccioli disoleata tra le biomasse combustibili ai sensi della Parte V del Dlgs 152/2006 - Parere favorevole
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