Aria

Normativa Vigente

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Dm Ambiente 29 maggio 2019, n. 74

Tutela dell'aria - Inserimento della farina di vinaccioli disoleata nell'allegato X alla Parte quinta del Dlgs 152/2006

Ultima versione disponibile al 18/04/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 29 maggio 2019, n. 74

(Gu 6 agosto 2019 n. 183)

Regolamento relativo all'inserimento della farina di vinaccioli disoleata nell'allegato X, parte II, sezione IV, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

di concerto con

Il Ministro della salute

e

Il Ministro dello sviluppo economico

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, l'articolo 293, comma 1, che dispone che negli impianti produttivi e civili previsti dalla parte quinta del medesimo decreto legislativo, possono essere utilizzati come combustibili esclusivamente i materiali elencati nell'allegato X alla parte quinta, nonchÈ l'articolo 281, comma 5, ai sensi del quale gli allegati alla parte quinta di tale decreto possono essere modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l'articolo 40 della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008;

Considerato che gli accertamenti condotti in sede di istruttoria tecnica effettuati anche attraverso la valutazione di studi scientifici e ricerche nell'ambito dei requisiti già fissati dalla norma tecnica Uni 11459 del 2016, hanno permesso di definire la sussistenza di requisiti funzionali tali da assicurare che l'uso della farina di vinaccioli disoleata è da ritenersi compatibile sotto il profilo ambientale e di tutela contro l'inquinamento atmosferico;

Considerato che ai sensi dell'allegato X, parte II, sezione 4, punto 1-bis, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la possibilità di utilizzare la farina di vinaccioli come biomassa combustibile è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti dalla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 stesso;

Considerato che la disoleazione dei vinaccioli effettuata mediante il processo descritto dall'articolo 1 del presente decreto può costituire normale pratica industriale ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 6 del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 ottobre 2016, n. 264;

Acquisito il concerto del Ministro della salute reso con nota del 19 settembre 2017;

Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico reso con nota del 24 marzo 2017;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 maggio 2017;

Udito il parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 novembre 2017 e il parere definitivo reso nell'adunanza dell'8 febbraio 2018;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 13 febbraio 2018, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione di cui all'articolo 5 della direttiva (Ue) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, con nota del 29 marzo 2018;

Adotta

il seguente regolamento:

Articolo 1

Modifiche alla Parte V, Allegato X, Parte II, Sezione 4, paragrafi 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Al paragrafo 1, Sezione 4, Parte II, Allegato X della parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera h) È aggiunta la seguente lettera: "h-bis) Farina di vinaccioli disoleata, avente le caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenuta dalla disoleazione dei vinaccioli con n-esano per l'estrazione di olio di vinaccioli e da successivo trattamento termico ed eventuali trattamenti meccanici e lavaggi, purché tutti i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo stabilimento; tali requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori dello stabilimento stesso di produzione, devono risultare da un sistema di identificazione conforme a quanto stabilito al paragrafo 3.

Caratteristica Unità Valori minimi/massimi Uni 11459:2016 Metodi di analisi
Umidità % (m di H2O/m totale) ≤ 15 Uni En 14774-1/2/3
N-Esano mg/kg ≤ 30 Uni 22609
Ceneri sul secco % (m/m) ≤ 5,9 Uni En 14775
Potere calorifico inferiore sul secco MJ/kg ss ≥ 16,5 Uni En 14918
Potere calorifico inferiore sul tal quale (umidità 15%) MJ/kg ss ≥ 15,7 Uni En 14918
Solventi organici clorurati LR Uni En Iso 16035
LR: il valore misurato, espresso in mg/kg, deve essere minore del Limite di Rilevabilità specifico per il metodo di analisi indicato in colonna

2. Al paragrafo 3, Sezione 4, Parte II, allegato X della Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'epigrafe, dopo le parole "lettera f)", sono aggiunte le seguenti: "e lettera h-bis)";

b) al paragrafo 3.1, dopo le parole ""sansa di oliva disoleata"", sono aggiunte le seguenti: "o la denominazione "farina di vinaccioli disoleata"".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 maggio 2019

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