Inquinamento ambientale, singolo superamento parametri non legittima sequestro
Danno ambientale e bonifiche (Giurisprudenza)
Il superamento di alcuni limiti di legge durante un unico accertamento non prova l'astratta configurabilità del reato di inquinamento ambientale ex articolo 452-bis, Codice penale che legittima il sequestro.
La Corte di Cassazione (sentenza 8 febbraio 2018, n. 5834) ha respinto le doglianze del Pubblico Ministero che chiedeva il sequestro preventivo di un impianto di depurazione di una società abruzzese. Per il P.M. poiché l'Autorità preposta in seguito a un controllo aveva evidenziato valori inquinanti, in relazione a numerosi parametri di riferimento, degli scarichi della società, sussisteva l'astratta configurabilità dell'ipotizzato delitto di inquinamento ambientale di cui all'articolo 452-bis Codice penale, e quindi la legittimità del sequestro preventivo, provvedimento negato dal Giudice del merito.
Non la pensa così la Cassazione che ha confermato la ricostruzione del Giudice di merito. La Cassazione ha precisato che il verificato superamento, nella sola circostanza in cui è stato compiuto l'accertamento tecnico, di vari parametri fissati in sede di tutela ambientale non può automaticamente configurare, ancorché prima facie, il pregiudizio ambientale di cui alla fattispecie dell'articolo 452-bis, Codice penale, in relazione al recettore (un fiume) nel quale vi è scarico ed immissione. Non esiste dunque il "fumus commissi delicti" presupposto del sequestro preventivo.
Inquinamento ambientale - Articolo 452-bis, Codice penale - Sequestro preventivo - Condizioni - Fumus commissi delicti - Configurabilità - Superamento di parametri di legge in un'unica circostanza in cui è stato compiuto l'accertamento tecnico - Insufficienza
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941