Sequestro depuratore acque, inquinamento va accertato sia a monte che a valle
Acque (Giurisprudenza)


Ai fini del sequestro di un depuratore acque, per provare il reato di inquinamento ambientale ex articolo 452-bis, Codice penale occorre effettuare accertamenti sia in uscita dallo scarico sia a valle.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione nella sentenza 13 dicembre 2017, n. 55510 confermando la decisione del Tribunale di Pescara che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip di due depuratori (nella specie "vasche Imhoff") emesso nei confronti di una azienda abruzzese. Per legittimare il sequestro occorreva provare il "fumus commissi delicti" (probabilità di effettiva consumazione del reato) relativamente all'inquinamento ambientale ex articolo 452-bis, Codice penale, cioè un'alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema.
Secondo la Cassazione correttamente il Giudice di merito aveva annullato il decreto di sequestro perché risultavano effettuazione accertamenti solo in uscita dallo scarico della fossa Imhoff e non anche a valle e quindi mancasse già a livello di "fumus" l'elemento della compromissione e del deterioramento del fiume e del litorale necessariamente richiesto per l'integrazione del reato in oggetto.
Acque - Impianto di depurazione - Sequestro - Condizioni - Fumus commissi delicti - Inquinamento ambientale - Articolo 452-bis, Codice penale - Presupposti - Alterazione significativa e misurabile della originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema - Necessità - Sussistenza
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
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