Bonifiche, acque emunte scaricate “indirettamente” sono rifiuti
Danno ambientale e bonifiche
Il Consiglio di Stato boccia la tesi secondo la quale l’articolo 243 del Dlgs 152/2006 esclude, a priori, che le acque emunte in disinquinamento della falda possano essere ricondotte al regime dei rifiuti liquidi.
Al contrario, ribadisce il Giudice nella sentenza 1054/2015 (che segue in scia la sentenza 5857/2013), si deve invece tenere conto che il Legislatore ha inserito nell’Elenco dei rifiuti (allegato D, Dlgs 152/2006) i rifiuti liquidi derivanti dal risanamento delle acque di falda.
Alla luce della nozione di “scarico” dettata dallo stesso “Codice ambientale” (che non va confusa con quella di “sostanze scaricate”), assume quindi rilievo decisivo accertare se nei casi di specie lo scarico delle acque emunte sia “diretto”, previa depurazione, ovvero se il riversamento sia interrotto con lo stoccaggio delle acque avviate allo smaltimento, trattamento o depurazione.
Questa accezione è oggi assunta e regolata anche dal comma 4 dell’articolo 243 (“Gestione delle acque sotterranee emunte”) del “Codice ambientale”, come modificato dal Dl 98/2013, che riconduce le acque emunte alla categoria dei rifiuti liquidi, qualora manchi un “sistema stabile di collettamento” che colleghi, senza soluzione di continuità, il punto di prelievo a quello di immissione.
Bonifiche - Acque emunte - Articolo 243, Dlgs 152/2006 - Esclusione a priori dal regime dei rifiuti - Non fondata - Nozione di scarico - Rilievo decisivo - Riversamento delle acque interrotto da stoccaggio - Norme in materia di gestione di rifiuti - Applicabili
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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