Responsabilità "231" e gestione rifiuti, sequestro azienda con nomina amministratore
Responsabilità 231 (Giurisprudenza)
In caso di sequestro preventivo di azienda per responsabilità ex Dlgs 231/2001 in caso di reati-presupposto di gestione e traffico illecito di rifiuti, è obbligatoria la nomina di un amministratore giudiziario.
Così ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza 12 febbraio 2018, n. 6742 relativa al sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex articolo 19, Dlgs 231/2001 dei beni aziendali di due società abruzzesi in relazione alla commissione da parte degli amministratori dei reati presupposto indicati all'articolo 25-undecies, comma 2, lettera b, n. 2 e 3 e lettera f), Dlgs 231/2001 (gestione illecita di rifiuti pericolosi e traffico illecito di rifiuti).
Ai sensi dell'articolo 53 del Dlgs 231/2001 il sequestro ai fini della confisca per equivalente ex articolo 19, essa può avere ad oggetto anche "società, aziende, ovvero beni, ivi compresi titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche in deposito" e prevede che l'amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando poteri di vigilanza e riferendone all'Autorità giudiziaria. Pertanto tale figura è obbligatoria e in mancanza deve essere adita l'Autorità giudiziaria per la nomina.
Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Stralcio (Disciplina generale - Reati ambientali - Violazione norme sicurezza sul lavoro - Altri reati "presupposto" afferenti)
Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex Dlgs 231/2001 - Gestione illecita di rifiuti e traffico illecito di rifiuti - Articolo 25-undecies, comma 2, lettera b), n. 2 e 3 e lettera f), Dlgs 231/2001 - Sequestro preventivo per equivalente - Articoli 19 e 53, Dlgs 231/2001 - Oggetto - Pacchetto di beni aziendali - Nomina dell'amministratore giudiziario - Obbligatorietà - Sussistenza
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