News - Aggiornamento normativo

Responsabilità 231

Milano, 29 aprile 2014

Responsabilità "231", confisca previa valutazione responsabilità ente

Responsabilità 231

(Francesco Petrucci)

Responsabilità "231", confisca previa valutazione responsabilità ente

Non può essere disposta la confisca "automatica" di un bene di una società, ma il Giudice deve valutare la estraneità dell'ente rispetto al reato commesso dal suo manager ex Dlgs 231/2001.

 

Così ha deciso la Cassazione (sentenza 16 aprile 2014, n. 16665) annullando la confisca disposta dal Tribunale di un veicolo usato per la commissione del reato di gestione illecita di rifiuti (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006). Per i Supremi Giudici l'ingresso nell'ordinamento del Dlgs 231/2001 consente alla società di potere provare la sua estraneità ai reati commessi nel suo interesse e vantaggio.

 

Il Giudice pertanto non può disporre in automatico la confisca del mezzo usato per commettere il reato, ma deve valutare la incolpevole estraneità della società al reato commesso dal suo legale rappresentante. Altro elemento di interesse nella pronuncia della Cassazione è che queste disposizioni si applicano anche quando l'ente sia di piccole dimensioni (articolo 6, comma 4, Dlgs 231/2001).

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 16 aprile 2014, n. 16665

Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Gestione non autorizzata di rifiuti - Sequestro veicolo usato per commettere l'illecito - Condizioni - Previa valutazione estraneità della società al reato commesso dal manager - Necessità

Dlgs 8 giugno 2001, n. 231

Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Stralcio (Disciplina generale - Reati ambientali - Violazione norme sicurezza sul lavoro - Altri reati "presupposto" afferenti)

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