Responsabilità 231

Normativa Vigente

Il provvedimento è di base mostrato come risultante dalle ultime modifiche ed abrogazioni GIÀ ENTRATE IN VIGORE. Per cambiare visualizzazione utilizzare gli strumenti qui disponibili:



  Evidenzia modifiche:

print

Dlgs 8 giugno 2001, n. 231

Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Stralcio (Disciplina generale - Reati ambientali - Violazione norme sicurezza sul lavoro - Altri reati "presupposto" afferenti)

Gli importi in lire e le sanzioni pecuniarie contenuti nel presente Dlgs sono state convertiti in euro nel rispetto delle indicazioni del Dlgs 24 giugno 1998, n. 213, recante "Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433".

Questo atto è stato modificato/integrato da


Versione coordinata con modifiche. Ultima versione disponibile al 25/04/2024

Consiglio dei Ministri

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

(Gu 19 giugno 2001 n. 140)

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Responsabilità amministrative dell'Ente

Sezione I

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

Articolo 1

Soggetti

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Articolo 2

Principio di legalità

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Articolo 3

Successione di leggi

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.

2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Articolo 4

Reati commessi all'estero

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Articolo 5

Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Articolo 6

Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del Codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali il sindaco, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).

5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Articolo 7

Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Articolo 8

Autonomia delle responsabilità dell'ente

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;

b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

Sezione II

Sanzioni in generale

Articolo 9

Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

a) la sanzione pecuniaria;

b) le sanzioni interdittive;

c) la confisca;

d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Articolo 10

Sanzione amministrativa pecuniaria

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.

2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento nè superiore a mille.

3. L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549.

4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Articolo 11

Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di euro 103.

Articolo 12

Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a euro 103.291 se:

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329.

Articolo 13

Sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

2. Le sanzioni interdittive Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Articolo 14

Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

2. Il divieto di contrattare con la pubblica Amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Articolo 15

Commissario giudiziale

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Articolo 16

Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Articolo 17

Riparazione delle conseguenze del reato

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Articolo 18

Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

2. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del Codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Articolo 19

Confisca

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Articolo 20

Reiterazione

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Articolo 21

Pluralità di illeciti

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

Articolo 22

Prescrizione

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.

3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Articolo 23

Inosservanza delle sanzioni interdittive

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

Sezione III

Responsabilità amministrativa per reati previsti dal Codice penale
Responsabilità amministrativa da reato

Articolo 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 24-bis

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.1

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del Codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11,del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 24-ter

Delitti di criminalità organizzata

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del Codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del Codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del Codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del Codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del Codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Articolo 25-bis

Falsità  in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

(omissis)

 

Articolo 25-bis.1

Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal Codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Articolo 25-ter 2

Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal C.c., se commessi nell'interesse della società , da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie: In relazione ai reati in materia societaria previsti dal Codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del C.c., la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del Codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del C.c., la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del C.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del C.c., la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del C.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del C.c., la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del C.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del C.c., la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del C.c., la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del C.c., la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del C.c., la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del C.c., la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del C.c., la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del C.c., la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del C.c., la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del C.c. e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del C.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del C.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione  di  cui  al primo comma dell'articolo 2635-bis del  codice  civile,  la  sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresi' le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità , la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Articolo 25-quater

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

(omissis)

Articolo 25-quater.1

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

(omissis)

Articolo 25-quinquies

Delitti contro la personalità individuale

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla Sezione I del Capo III del Titolo XII del Libro II del Codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602,, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25-sexies

Abusi di mercato

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del Testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità , la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Articolo 25-septies

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del Codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.

2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del Codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Articolo 25-octies

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'Uif, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 25-novies

Delitti in materia di violazione del diritto di autore

(omissis)

Articolo 25-decies

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mandaci all'Autorità giudiziaria

(omissis)

Articolo 25-undecies

Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal Codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;3

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo4 ;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del Codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 1525 , e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Articolo 25-duodecies

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del Testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del Testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Articolo 25-terdecies

Razzismo e xenofobia

(omissis)

Articolo 25-quaterdecies

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

(omissis)

Articolo 25-quinquiesdecies

Reati tributari

1. In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 26

Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Capo II

Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'Ente

Sezione I

Responsabilità patrimoniale dell'ente

Articolo 27

Responsabilità patrimoniale dell'ente

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del Codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

Sezione II

Vicende modificative dell'ente

Articolo 28

Trasformazione dell'ente

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Articolo 29

Fusione dell'ente

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Articolo 30

Scissione dell'ente

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Articolo 31

Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.

3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.

4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Articolo 32

Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.

2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.

3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Articolo 33

Cessione di azienda

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

Capo III

Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative

Sezione I

Disposizioni generali

Articolo 34

Disposizioni processuali applicabili

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Articolo 35

Estensione della disciplina relativa all'imputato

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

 

Sezione II

Soggetti, giurisdizione e competenza

Articolo 36

Attribuzioni del giudice penale

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Articolo 37

Casi di improcedibilità

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità .

Articolo 38

Riunione e separazione dei procedimenti

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.

2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:

a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del Codice di procedura penale;

b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;

c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Articolo 39

Rappresentanza dell'ente

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità :

a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;

b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;

c) la sottoscrizione del difensore;

d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del Codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.

4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

Articolo 40

Difensore di ufficio

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

Articolo 41

Contumacia dell'ente

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

Articolo 42

Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o benefìciari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Articolo 43

Notificazioni all'ente

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del Codice di procedura penale.

2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del Codice di procedura penale.

4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

Sezione III

Prove

Articolo 44

Incompatibilità con l'ufficio di testimone

1. Non può essere assunta come testimone:

a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;

b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.

2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

Sezione IV

Misure cautelari

Articolo 45

Applicazione delle misure cautelari

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del Codice di procedura penale.

3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

Articolo 46

Criteri di scelta delle misure

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.

3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Articolo 47

Giudice competente e procedimento di applicazione

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.

3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del Codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Articolo 48

Adempimenti esecutivi

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Articolo 49

Sospensione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.

2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.

4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Articolo 50

Revoca e sostituzione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.

2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare piu proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Articolo 51

Durata massima delle misure cautelari

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2 un anno.

2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2 un anno e quattro mesi.

3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.

4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

Articolo 52

Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del Codice di procedura penale.

2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del Codice di procedura penale.

Articolo 53

Sequestro preventivo

1. Il Giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del Codice di procedura penale, in quanto applicabili.

1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.

Articolo 54

Sequestro conservativo

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del Codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Sezione V

Indagini preliminari e udienza preliminare

Articolo 55

Annotazione dell'illecito amministrativo

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del Codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.

2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

Articolo 56

Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.

2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Articolo 57

Informazione di garanzia

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Articolo 58

Archiviazione

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Articolo 59

Contestazione dell'illecito amministrativo

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del Codice di procedura penale.

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Articolo 60

Decadenza dalla contestazione

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

Articolo 61

Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del Codice di procedura penale.

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità , la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

Sezione VI

Procedimenti speciali

Articolo 62

Giudizio abbreviato

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del Codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.

3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del Codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Articolo 63

Applicazione della sanzione su richiesta

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del Codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del Codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Articolo 64

Procedimento per decreto

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del Codice di procedura penale, in quanto compatibili.

Sezione VII

Giudizio

Articolo 65

Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Articolo 66

Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Articolo 67

Sentenza di non doversi procedere

1. Il giudice pronuncia sentenze di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

Articolo 68

Provvedimenti sulle misure cautelari

1. Quando pronuncia una delle sentenze di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Articolo 69

Sentenza di condanna

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

Articolo 70

Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero benefìciari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.

2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

Sezione VIII

Impugnazioni

Articolo 71

Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Articolo 72

Estensione delle impugnazioni

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

Articolo 73

Revisione delle sentenze

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del Codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

Sezione IX

Esecuzione

Articolo 74

Giudice dell'esecuzione

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del Codice di procedura penale.

2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:

a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;

b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;

c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;

d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.

3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del Codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del Codice di procedura penale.

4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività , il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del Codice di procedura penale.

Articolo 75

Esecuzione delle sanzioni pecuniarie

1. Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per l'esecuzione delle pene pecuniarie.

2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Articolo 76

Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del Codice di procedura penale.

Articolo 77

Esecuzione delle sanzioni interdittive

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Articolo 78

Conversione delle sanzioni interdittive

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.

2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.

4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

Articolo 79

Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità .

2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.

3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del Codice di procedura penale.

4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

Articolo 80

Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative

1. Presso il casellario giudiziale centrale è istituita l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II.

2. Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonché i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non più soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative.

3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se è stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni se è stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.

Articolo 81

Certificati dell'anagrafe

1. Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto legislativo, in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato ha diritto di ottenere, per ragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti nei confronti dell'ente. Uguale diritto appartiene a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti incaricati di pubblici servizi quando il certificato è necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione all'ente cui il certificato stesso si riferisce.

2. Il pubblico ministero può richiedere, per ragioni di giustizia, il predetto certificato dell'ente sottoposto a procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa dipendente da reato.

3. L'ente al quale le iscrizioni si riferiscono ha diritto di ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda.

4. Nel certificato di cui al comma 3 non sono riportate le iscrizioni relative alle sentenze di applicazione della sanzione su richiesta e ai decreti di applicazione della sanzione pecuniaria.

Articolo 82

Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati

1. Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati dell'anagrafe è competente il tribunale di Roma, che decide in composizione monocratica osservando le disposizioni di cui all'articolo 78.

 

Capo IV

Disposizioni di attuazione e di coordinamento

Articolo 83

Concorso di sanzioni

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.

2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Articolo 84

Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Articolo 85

Disposizioni regolamentari

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:

a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;

b) i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe nazionale;

c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 é reso entro trenta giorni dalla richiesta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 8 giugno 2001

Note redazionali

1.

Si segnala che l'articolo 9, comma 2 del Dl 14 agosto 2013, 93 prevedeva la modifica del presente comma, ma tale comma è stata abrogato dalla legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119.

2.

La numerazione dei commi del presente articolo è riportata così come si legge nella Gazzetta ufficiale, senza riferimento al comma 2.

3.

In base a quanto stabilito dall'articolo 8 del Dlgs 1 marzo 2018, n. 21, in vigore a decorrere dal 6 aprile 2018, i richiami all'articolo 260 del Dlgs 152/2006 devono intendersi riferiti all'articolo 452-quaterdecies del Codice penale.

4.

Per effetto di quanto disposto dal Dl 135/2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019 il sistema di tracciamento telematico dei rifiuti (Sistri) è soppresso. Di conseguenza sono abrogate o inefficaci le disposizioni che lo riguardano.
Per effetto della soppressione del Sistri, non trova applicazione la "sanzione 231" di cui all'articolo 25-undecies, comma 2, lettera g) in quanto l'articolo 260-bis non è più reato sanzionabile.

5.

In base a quanto stabilito dall'articolo 8 del Dlgs 1 marzo 2018, n. 21, in vigore a decorrere dal 6 aprile 2018, i richiami all'articolo 260 del Dlgs 152/2006 devono intendersi riferiti all'articolo 452-quaterdecies del Codice penale.

Giurisprudenza correlata

Sentenza Cassazione 25 ottobre 2017, n. 49056 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Ambito di applicazione - Articolo 1, Dlgs 231/2001 - Enti dotati di personalità giuridica - Società unipersonali - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 22 novembre 2011, n. 43108 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Applicazione - Ente pubblico che esercita attività economica - Sussiste

Sentenza Corte di Cassazione 10 gennaio 2011, n. 234 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Rifiuti - Affidamento del servizio - Autorità d'ambito costituita in Spa - Applicazione della disciplina - Sussiste

Sentenza Corte di Cassazione 21 luglio 2010, n. 28699 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive — Dlgs 231/2001 - Società mista pubblico-privata - Esercizio attività economica - Applicabilità della disciplina - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 16 luglio 2010, n. 27735 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive — Dlgs 231/2001- Presupposti - Esclusione - Adozione e attuazione prima della commissione del fatto di un efficace modello organizzativo - Necessità

Sentenza Corte di Cassazione 22 aprile 2004, n. 18941 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive — Dlgs 231/2001 - Applicazione anche alle imprese individuali - Non sussistenza

Giurisprudenza correlata

Sentenza Corte di Cassazione 30 settembre 2019, n. 39952 Rifiuti - Gestione illecita rifiuti del cantiere navale miscelati con scarti edili - Nell’ambito di appalto e subappalto - Responsabilità del produttore e del detentore ex articolo 183 comma 1, lettera f) e articolo 188 comma 1 del Dlgs 152/2006 - Responsabilità congiunta produttore materiale e produttore giuridico - Sussistenza - Accordo contrattuale tra committente e appaltatore per la ripartizione degli oneri - Irrilevanza -  Sussistenza - Sistema consolidato e ben articolato tra committente e appaltatore finalizzato al traffico illecito di rifiuti - Reato associazione per delinquere ex articolo 416 del Codice penale - Reato di attività organizzate per il traffico di illecito di rifiuti ex articolo 260 del Dlgs 152/2006 (ora articolo 452-quaterdecies del Codice penale) - Configurabilità - Sussistenza - Responsabilità amministrativa di enti ed imprese ex Dlgs 231/2001 - Assenza di motivazione giudiziale in ordine alla determinazione della sanzione amministrativa ex articoli 11 e 12, medesimo decreto - Rilevanza ai fini dell’annullamento della sanzione - Sussistenza

Giurisprudenza correlata

Sentenza Corte di Cassazione 30 settembre 2019, n. 39952 Rifiuti - Gestione illecita rifiuti del cantiere navale miscelati con scarti edili - Nell’ambito di appalto e subappalto - Responsabilità del produttore e del detentore ex articolo 183 comma 1, lettera f) e articolo 188 comma 1 del Dlgs 152/2006 - Responsabilità congiunta produttore materiale e produttore giuridico - Sussistenza - Accordo contrattuale tra committente e appaltatore per la ripartizione degli oneri - Irrilevanza -  Sussistenza - Sistema consolidato e ben articolato tra committente e appaltatore finalizzato al traffico illecito di rifiuti - Reato associazione per delinquere ex articolo 416 del Codice penale - Reato di attività organizzate per il traffico di illecito di rifiuti ex articolo 260 del Dlgs 152/2006 (ora articolo 452-quaterdecies del Codice penale) - Configurabilità - Sussistenza - Responsabilità amministrativa di enti ed imprese ex Dlgs 231/2001 - Assenza di motivazione giudiziale in ordine alla determinazione della sanzione amministrativa ex articoli 11 e 12, medesimo decreto - Rilevanza ai fini dell’annullamento della sanzione - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 25 febbraio 2013, n. 9079 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Assenza del profitto derivante dalla commissione del reato - Conseguenze - Non applicazione della sanzione amministrativa - Esclusione - Danno di lieve tenuità - Riduzione della sanzione

Giurisprudenza correlata

Sentenza Corte di Cassazione 17 marzo 2016, n. 11209 Responsabilità amministrativa organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Sanzioni interdittive - Applicazione - Condizioni - Articolo 13, Dlgs 231/2001 - Profitto di rilevante entità - Quantificazione - Inclusione di vantaggi economici non immediati - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 15 settembre 2014, n. 37712 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive — Dlgs 231/2001 - Profitto del reato -Nozione - Più ampia di "utile netto" - Misure cautelari interdittive e reali - Cumulabilità

Sentenza Corte di Cassazione 21 marzo 2013, n. 13061 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Misure cautelari interdittive - Applicazione - Condizioni - Profitto di rilevante entità - Nozione di profitto - Corrispondenza alla nozione di profitto delle norme in materia di confisca - Esclusione

Sentenza Corte di Cassazione 7 febbraio 2012, n. 4703 Responsabilità ex Dlgs 231/2001 - Sanzioni interdittive - Applicazione - Studi professionali organizzati in forma societaria

Sentenza Corte di Cassazione Sezioni Unite 2 luglio 2008, n. 26654 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001- Sequestro finalizzato alla confisca - Profitto del reato - Determinazione - Esclusione dell'utilità percepita dall'Ente pubblico danneggiato in esecuzione del contratto

Giurisprudenza correlata

Sentenza Corte di Cassazione 10 gennaio 2011, n. 234 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Rifiuti - Affidamento del servizio - Autorità d'ambito costituita in Spa - Applicazione della disciplina - Sussiste

Sentenza Corte di Cassazione Sezioni Unite 2 luglio 2008, n. 26654 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001- Sequestro finalizzato alla confisca - Profitto del reato - Determinazione - Esclusione dell'utilità percepita dall'Ente pubblico danneggiato in esecuzione del contratto

Giurisprudenza correlata

Sentenza Corte di Cassazione Sezioni Unite 2 luglio 2008, n. 26654 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001- Sequestro finalizzato alla confisca - Profitto del reato - Determinazione - Esclusione dell'utilità percepita dall'Ente pubblico danneggiato in esecuzione del contratto

Giurisprudenza correlata

Sentenza Corte di Cassazione 17 marzo 2016, n. 11209 Responsabilità amministrativa organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Sanzioni interdittive - Applicazione - Condizioni - Articolo 13, Dlgs 231/2001 - Profitto di rilevante entità - Quantificazione - Inclusione di vantaggi economici non immediati - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 8 gennaio 2014, n. 326 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Misure interdittive - Revoca - Condizioni - Risarcimento del danno ed eliminazione delle conseguenze del reato - Necessità

Sentenza Corte di Cassazione 16 febbraio 2012, n. 6248 Responsabilità organizzazioni collettive ex Dlgs 231/2001 - Sanzione interdittiva - Revoca - Condizioni - Sussistenza contemporanea dei presupposti previsti dalla legge - Necessità

Giurisprudenza correlata

Sentenza Corte di Cassazione 17 luglio 2018, n. 33044 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Misure cautelari nei confronti dell'Ente - Sequestro preventivo disposto esclusivamente nei confronti dell'Ente - Articoli 19 e 53, Dlgs 231/2001 - Legittimità della impugnazione del provvedimento da parte della persona fisica autrice del reato-presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente - Insussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 12 febbraio 2018, n. 6742 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex Dlgs 231/2001 - Gestione illecita di rifiuti e traffico illecito di rifiuti - Articolo 25-undecies, comma 2, lettera b), n. 2 e 3 e lettera f), Dlgs 231/2001 - Sequestro preventivo per equivalente - Articoli 19 e 53, Dlgs 231/2001 - Oggetto - Pacchetto di beni aziendali - Nomina dell'amministratore giudiziario - Obbligatorietà - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 9 febbraio 2017, n. 6287 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Articolo 19, Dlgs 231/2001 - Confisca del profitto del reato presupposto - Imputazione solidaristica in capo a ciascun soggetto concorrente nel reato per l'intero ammontare del profitto - Legittimità

Sentenza Corte di Cassazione 10 gennaio 2017, n. 655 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Smaltimento, commercio, deposito incontrollato di rifiuti - Articolo 256, Dlgs 152/2006 - Sequestro preventivo del profitto del reato - Nozione di profitto - Vantaggio economico al netto di quanto conseguito per effetti di un rapporto sinallagmatico - Attività lecita ad oggetto Mps

Sentenza Corte di Cassazione 16 agosto 2016, n. 34900 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Profitto del reato-presupposto - Individuazione - Vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato-presupposto - Calcolo - Al netto dei costi sostenuti per ottenerlo - Illegittimità - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 20 luglio 2016, n. 30995 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Articoli 19 e 53, Dlgs 231/2001 - Sequestro preventivo del profitto del reato-presupposto - Oggetto - Denaro o altre cose fungibili - Sequestro diretto - Obbligatorietà - Sussistenza - Sequestro per equivalente - Condizioni

Sentenza Corte di Cassazione 31 maggio 2016, n. 23013 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Sequestro del profitto del reato - Articolo 19, Dlgs 231/2001 - Nozione di profitto - Diretto beneficio ottenuto dall'illecito - Utilità conseguita in esecuzione di prestazioni contrattuali - Esclusione

Sentenza Corte di Cassazione 4 novembre 2015, n. 47240 (data udienza) Responsabilità delle organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Sequestro del profitto del reato - Determinazione del profitto - Contratti a prestazioni corrispettive - Esclusione dell'utilità eventualmente conseguita dal danneggiato dal reato - Legittimità - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 27 ottobre 2015, n. 45519 (data udienza) Responsabilità amministrativa delle organizzazioni collettive - Sequestro preventivo ex articolo 19, Dlgs 231/2001 - Impugnazione - Soggetti legittimati - Curatore fallimentare - Esclusione

Sentenza Corte di Cassazione 28 luglio 2015, n. 33226 Responsabilità amministrativa organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Sequestro del profitto del reato - Articolo 19, Dlgs 231/2001 - Nozione di profitto - Diretto beneficio ottenuto dall'illecito - Utilità conseguita in esecuzione di prestazioni contrattuali - Esclusione

Sentenza Corte di Cassazione 25 maggio 2015 n. 21646 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive — Dlgs 231/2001 - Articolo 19 - Impugnazione del curatore fallimentare - Illegittimità

Sentenza Corte di Cassazione 14 aprile 2015, n. 15249 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive — Dlgs 231/2001 -  Sequestro del profitto del reato - Nozione di profitto - Ricorso a nozioni di "profitto netto" o "profitto lordo" - Inapplicabilità - Calcolo - Al netto dei costi sostenuti per ottenerlo - Esclusione

Sentenza Corte di Cassazione Sezioni Unite 18 settembre 2014, n. 38343 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 -  Reati colposi - "Interesse" o "vantaggio" dell'ente - Riferimento alla condotta non all'esito antigiuridico - Necessità - Sicurezza sul lavoro - Dlgs 81/2008, articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione relativi al Dlgs 231/2001 - Codice penale, articolo 437 - Omissione dolosa di cautele antinfortunistiche

Sentenza Corte di Cassazione 13 giugno 2014, n. 25201 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Sanzioni - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca - Fallimento dell’ente - Conseguenze - Irrilevanza

Sentenza Corte di Cassazione 26 maggio 2014, n. 21227 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Sequestro preventivo del profitto del reato - Oggetto - Indifferentemente beni della società e beni dell'imprenditore - Possibilità - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 5 maggio 2014, n. 18311 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex Dlgs 231/2001) - Tassatività reati-presupposto - Sussistenza - Applicazione del Dlgs 231/2001 ai reati tributari - Esclusione - Sequestro del profitto del reato funzionale alla confisca nei confronti dell'Ente - Illegittimità

Sentenza Corte di Cassazione 24 gennaio 2014, n. 3635 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Confisca - Profitto del reato-presupposto - Inclusione del reato nel catalogo dei reati presupposto previsti dalla legge - Necessità

Sentenza Corte di Cassazione 21 gennaio 2014, n. 2658 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Sequestro preventivo dei beni finalizzato alla confisca - Domanda del Pubblico Ministero - Necessità

Sentenza Corte di Cassazione 19 giugno 2013, n. 26630 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Sanzioni - Confisca del profitto del reato - Applicazione - Anche in caso di patteggiamento - Non inclusione nell'accordo tra le parti - Irrilevanza

Sentenza Corte di Cassazione 4 giugno 2013, n. 24277 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Corruzione per l'ottenimento di un appalto pubblico - Sequestro finalizzato alla confisca - Profitto del reato - Determinazione - Esclusione dell'utilità percepita dall'Ente pubblico danneggiato in esecuzione del contratto

Sentenza Corte di Cassazione 21 marzo 2013, n. 13061 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Misure cautelari interdittive - Applicazione - Condizioni - Profitto di rilevante entità - Nozione di profitto - Corrispondenza alla nozione di profitto delle norme in materia di confisca - Esclusione

Sentenza Corte di Cassazione 10 gennaio 2013, n. 1256 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Tassatività delle fattispecie penali oggetto di responsabilità amministrativa delle imprese - Sussiste - Applicazione del Dlgs 231/2001 ai reati tributari - Esclusione - Sequestro preventivo funzionale alla confisca nei confronti dell'ente (articolo 322-ter C.p.) - Illegittimità

Sentenza Corte di Cassazione 9 ottobre 2012, n. 39840 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Sanzioni - Confisca del prezzo o profitto del reato - Applicabilità obbligatoria - Sussiste

Sentenza Corte di Cassazione 10 settembre 2012, n. 34505 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Sequestro a fini di confisca del profitto del reato - Presupposti - Gravi indizi della responsabilità dell'ente - Necessità

Sentenza Corte di Cassazione 22 luglio 2012, n. 30085 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Applicazione anche alle imprese individuali - Non sussiste

Sentenza Corte di Cassazione 28 aprile 2010, n. 16526 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive — Dlgs 231/2001 - Sanzioni - Confisca - Limiti - Parte del prezzo o profitto del reato che può essere restituita al danneggiato

Sentenza Corte di Cassazione 19 marzo 2009, n. 12147 Inquinamento delle acque destinato al consumo umano - Inerzia del Sindaco - Reato di omissione di atti di ufficio - Sussiste

Sentenza Corte di Cassazione 20 febbraio 2009, n. 7718 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive — Dlgs 231/2001 - Presupposti - Insorgenza - Anche in caso di delitto tentato - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione Sezioni Unite 2 luglio 2008, n. 26654 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001- Sequestro finalizzato alla confisca - Profitto del reato - Determinazione - Esclusione dell'utilità percepita dall'Ente pubblico danneggiato in esecuzione del contratto

Giurisprudenza correlata

Sentenza Corte di Cassazione 23 novembre 2015, n. 46162 Responsabilità Organizzazioni collettive - Articolo 5, Dlgs 231/2001 - Associazione  a delinquere - Reato presupposto ex articolo 24-ter Dlgs 231/2001 - Rilevanza autonoma - Sussistenza– Sequestro profitto ex articolo 19 Dlgs 231/2001 - Applicabilità

Giurisprudenza correlata

Sentenza Corte di Cassazione 7 aprile 2020, n. 11626 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Ente con sede all'estero - Reato presupposto commesso in Italia - Responsabilità dell'Ente con sede all'estero - Articolo 2, comma 1, Dlgs 231/2001 - Sussistenza - Prescrizione del "reato presupposto" - Effetti - Prescrizione della responsabilità dell'ente - Articolo 8, Dlgs 231/2001 - Autonomia della responsabilità dell'ente rispetto alla responsabilità dell'autore del reato presupposto - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 30 settembre 2015, n. 39373 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Applicabilità - Estensione ai reati ambientali - Fatti commessi prima dell'entrata in vigore del Dlgs 121/2011 - Accertamento della prosecuzione degli illeciti - Necessità - Sussistenza

Giurisprudenza correlata

Sentenza Corte di Cassazione 12 luglio 2019, n. 30634 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Sicurezza sul lavoro - Dlgs 81/2008 (N.d.R.: articolo 30) - Reato presupposto di lesioni colpose (articolo 590, Codice penale) in violazione delle norme antinfortunistiche - Articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 - Sanzioni amministrative - Prescrizione in cinque anni - Produzione degli effetti interruttivi della prescrizione ex articolo 22, Dlgs 231/2001 - Rinvio a giudizio nei confronti dell'Ente  - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 14 febbraio 2019, n. 7123 Responsabilità amministrativa delle persona giuridiche - Dlgs 231/2001 - Illecito amministrativo dell'ente - Prescrizione dell'illecito - Interruzione della prescrizione - Condizioni - Articolo 22, Dlgs 231/2001 - Notifica del reato presupposto o richiesta di applicazione di una misura interdittiva - Sussistenza - Atto interruttivo nullo - Effetti sull'efficacia interruttiva della prescrizione - Indifferenza

Sentenza Corte di Cassazione 4 settembre 2018, n. 41012 Responsabilità amministrativa della persona giuridica - Dlgs 231/2001 - Sanzioni amministrative a carico dell'Ente - Prescrizione - Articolo 59 e articolo 22, commi 2 e 4, Dlgs 231/2001 - Atto interruttivo della prescrizione - Richiesta di rinvio a giudizio - Efficacia - Sussistenza - Atti processualmente nulli - Efficacia ai fini interruttivi della prescrizione - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 2 luglio 2018, n. 29617 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Reato presupposto di gestione illecita di rifiuti - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 e articolo 25-undecies, Dlgs 231/2001 - Sanzione amministrativa a carico dell'ente - Prescrizione quinquennale - Articolo 22, Dlgs 231/2001 - Decorrenza - Interruzione della prescrizione per effetto della contestazione dell'illecito amministrativo - Decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio - Legittimità - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 7 luglio 2016, n. 28299 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Articolo 8, Dlgs 231/2001 - Responsabilità dell'ente anche in mancanza dell'individuazione dell'autore del reato presupposto - Sussistenza - Individuazione della categoria di appartenenza dell'autore dell'illecito, dirigente o dipendente - Necessità

Sentenza Corte di Cassazione 30 aprile 2015, n. 18257 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex Dlgs 231/2001 - Prescrizione quinquennale - Atti interruttivi della prescrizione - Emissione richiesta di rinvio a giudizio - Insufficienza - Notifica dell’atto – Necessità

Giurisprudenza correlata

Sentenza Corte di Cassazione 16 agosto 2016, n. 34900 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Profitto del reato-presupposto - Individuazione - Vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato-presupposto - Calcolo - Al netto dei costi sostenuti per ottenerlo - Illegittimità - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 20 settembre 2012, n. 35999 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Presupposti - Adozione di efficace modello organizzativo idoneo a prevenire commissione del reato presupposto - Onere probatorio - A carico della persona giuridica - Sussiste

Giurisprudenza correlata

Sentenza Corte di Cassazione 23 novembre 2015, n. 46162 Responsabilità Organizzazioni collettive - Articolo 5, Dlgs 231/2001 - Associazione  a delinquere - Reato presupposto ex articolo 24-ter Dlgs 231/2001 - Rilevanza autonoma - Sussistenza– Sequestro profitto ex articolo 19 Dlgs 231/2001 - Applicabilità

Giurisprudenza correlata

Sentenza Consiglio di Stato 2 settembre 2015, n. 35818 Responsabilità amministrativa organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Configurabilità - Anche se l’autore del reato è assolto per non avere commesso il fatto - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 25 febbraio 2013, n. 9079 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Assenza del profitto derivante dalla commissione del reato - Conseguenze - Non applicazione della sanzione amministrativa - Esclusione - Danno di lieve tenuità - Riduzione della sanzione

Sentenza Corte di Cassazione 22 aprile 2004, n. 18941 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive — Dlgs 231/2001 - Applicazione anche alle imprese individuali - Non sussistenza

Giurisprudenza correlata

Sentenza Corte di Cassazione 5 maggio 2020, n. 13575 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Reato-presupposto - Violazione delle norme antinfortunistiche - Inadeguata dotazione dei dispositivi di protezione - Infortunio del lavoratore - Lesioni colpose - Articolo 590, codice penale - Obbligo del datore di lavoro di fornire adeguati dispositivi di protezione - Articolo 77, Dlgs 81/2008 - Documento di valutazione dei rischi - Articolo 29, Dlgs 81/2008 - Mancata formazione dei lavoratori - Responsabilità amministrativa della società - Articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 - Sussistenza - Reato-presupposto commesso nell'interesse o vantaggio della società - Articolo 5, Dlgs 231/2001 - Nozione di vantaggio - Velocizzazione degli interventi manutentivi tali da incidere sui tempi di lavorazione - Rientra

Sentenza Corte di Cassazione 29 gennaio 2020, n. 3731 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Reato di lesioni colpose al lavoratore in violazione delle norme antinfortunistiche - Articolo 589, Codice penale - Illecito amministrativo a carico dell'ente - Articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 - Configurabilità della responsabilità dell'Ente - Reato-presupposto commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente - Individuazione dell’interesse o vantaggio - Risparmio sui costi di consulenza, sugli interventi strumentali, sulla formazione e informazione del personale, velocizzazione della manutenzione e risparmio sul materiale di scarto - Rilevanza - Sussistenza - Valutazione sulla mancanza o inefficacia del modello organizzativo - Articolo 6, Dlgs 231/2001, articolo 30, Dlgs 81/2008 - Efficacia del Documento di valutazione dei rischi - Irrilevanza

Sentenza Corte di Cassazione 9 dicembre 2019, n. 49775 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Reato presupposto - Infortunio occorso a lavoratore durante operazione di carico di conglomerato bituminoso - Reato di lesioni colpose per violazione norme di sicurezza sul lavoro ex articolo 590, Codice penale - Delega in materia di sicurezza - Articolo 16, Dlgs 81/2008 - Mancata prova dell'esistenza - Conseguenze - Responsabilità del datore di lavoro - Sussistenza - Responsabilità dell'Ente - Articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 - Interesse o vantaggio dalla violazione delle norme antiinfortunistiche - Articolo 5, Dlgs 231/2001 - Prova dell'esistenza dell'interesse o vantaggio - Necessità

Sentenza Corte di Cassazione 2 dicembre 2019, n. 48779 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex Dlgs 231/2001 - Lesione colpose al lavoratore per violazione di norme antinfortunistiche - Articolo 590, Codice penale - Omessa redazione del documento di valutazione dei rischi e mancata formazione del lavoratore - Articoli 28 e 37, Dlgs 81/2008 - Responsabilità dell'Ente - Articolo 25-septies DIgs 231/2001 - Interesse o vantaggio - Articolo 5, Dlgs 231/2001 - Reati colposi - Non volizione dell'evento - Irrilevanza - Condotta causata da scelte rispondenti all'interesse dell'Ente o finalizzare all'ottenimento di un vantaggio - Sufficienza

Sentenza Corte di Cassazione 31 ottobre 2019, n. 44399 Responsabilità amministrativa delle società - Dlgs 231/2001 - Infortunio del lavoratore per violazione delle norme antinfortunistiche - Articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 - Macchinari non conformi alle disposizioni di sicurezza e infortunio mortale del lavoratore - Responsabilità del datore di lavoro - Articoli 70 e 87, Dlgs 81/2008 e articolo 589, Codice penale - Sussistenza - Responsabilità amministrativa dell'ente - Interesse o vantaggio - Risparmio di spesa conseguente alla mancata adozione delle disposizioni di sicurezza sui macchinari - Configurabilità - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 28 ottobre 2019, n. 43656 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Sicurezza sul lavoro - Preposto - Compiti e responsabilità - Articoli 19, comma 1 e 56, comma 1, lettera e), Dlgs 81/2001 - Omessa vigilanza per assicurare l'osservanza delle norme antinfortunistiche - Conseguenze - Omicidio colposo del lavoratore - Responsabilità dell'Ente - Articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 - Accertamento giudiziale dell'esistenza del modello organizzativo - Articolo 6, Dlgs 231/2001 - Necessità - Sussistenza - Verifica della conformità del modello alle norme e della sua attuazione efficace - Necessità - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 27 settembre 2019, n. 39741 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Omicidio colposo per violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro - Responsabilità della società - Articoli 5 e 25-septies, Dlgs 231/2001 - Violazione obblighi di prevenzione - Articolo 96, Dlgs 81/2008 - Interesse o vantaggio dell'ente nei reati colposi - Configurabilità - Violazione sistematica delle norme antifortunistiche con intento di conseguire un risparmio di spesa - Definizione di lavoratore - Articolo 2, comma 1, lettera a), Dlgs 81/2008 - Presupposti - Svolgimento dell'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro - Tipologia di rapporto contrattuale - Irrilevanza

Sentenza Corte di Cassazione 12 luglio 2019, n. 30634 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Sicurezza sul lavoro - Dlgs 81/2008 (N.d.R.: articolo 30) - Reato presupposto di lesioni colpose (articolo 590, Codice penale) in violazione delle norme antinfortunistiche - Articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 - Sanzioni amministrative - Prescrizione in cinque anni - Produzione degli effetti interruttivi della prescrizione ex articolo 22, Dlgs 231/2001 - Rinvio a giudizio nei confronti dell'Ente  - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 8 luglio 2019, n. 29538 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Responsabilità per reato colposo derivante da violazione di norme antinfortunistiche - Articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 - Criteri di imputazione dell'ente - Articolo 5, Dlg 231/2001 - Violazione della regola antinfortunistica al fine di ottenere un vantaggio indipendentemente dalla volizione dell'evento dannoso  - Legittimità - Sussistenza - Adozione di un modello organizzativo idoneo a prevenire il reato-presupposto (NdR: articolo 30, Dlgs 81/2008) - Necessità - Sussistenza - Mancata applicazione del modello organizzativo - Articolo 6, Dlgs 231/2001 - Responsabilità - Sussistenza

Ordinanza Tribunale di Trani 7 maggio 2019 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Procedimento a carico dell’Ente - Morte o lesioni colpose a causa di violazione di norme sulla sicurezza sul lavoro - Articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 - Risarcimento della vittima del reato - Costituzione di parte civile nel processo a carico della persona giuridica - Articolo 36, Dlgs 231/2001 - Ammissibilità - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 9 aprile 2019, n. 15335 Sicurezza sul lavoro – Cantiere temporaneo –  Morte del lavoratore dell'impresa subappaltatrice - Caduta da un trabattello senza protezioni - Responsabilità del datore di lavoro dell'impresa subappaltante ex articolo 90 e seguenti, Dlgs 81/2008 - Omicidio colposo ex articolo 589, Codice penale - Sussistenza – Responsabilità amministrativa dell'impresa ex articoli 5 e 25-septies, Dlgs 231/2001- Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 25 marzo 2019, n. 12876 Sostanze pericolose – Trasporto – Attività di bonifica delle cisterne utilizzate e contaminate da rifiuti pericolosi – Infortuni mortali e non dei lavoratori dell’impresa appaltatrice esecutrice dei lavori – Reati di omicidio colposo aggravato e lesioni personali ex articoli 589 e 590, Codice penale – Responsabilità dei datori di lavoro delle imprese committenti – Sussistenza – Violazione degli obblighi generali di sicurezza ex articolo 2087, Codice civile – Sussistenza – Omessa valutazione dei rischi derivanti da interferenze e connessa attività di coordinamento e cooperazione ex articolo 26, Dlgs 81/2008 – Violazione dell’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici - Articoli 2087 e 2050, Codice civile, articolo 26, Dlgs 81/2008 – Per omessa verifica delle necessarie autorizzazioni alle attività di gestione rifiuti (articolo 208, Dlgs 152/2006) – Culpa in eligendo - Sussistenza – Posizione di garanzia del produttore dei rifiuti ex articolo 183, Dlgs 152/2006 quale soggetto cui sia giuridicamente riferibile la produzione dei rifiuti (cd. produttore giuridico) – Sussistenza – Responsabilità amministrativa delle imprese ex articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 – Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 5 marzo 2019, n. 9454 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Sanzione amministrativa per reato presupposto di lesioni colpose per violazione norme in materia di infortuni sul lavoro (N.d.R: articolo 590, Codice penale)  - A causa di mancanza di conformità delle attrezzature di lavoro (articolo 71, Dlgs 81/2008) - Articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 - Adozione ex post di un modello organizzativo idoneo a prevenire il reato presupposto - Articolo 6, Dlgs 231/2001 - Effetti - Modulazione dell'entità della sanzione amministrativa per l'Ente - Legittimità - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 7 novembre 2018, n. 50296 Responsabilità amministrativa delle organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Lesioni colpose gravissime  commesse con violazione delle norme su tutela di salute e sicurezza sul lavoro - Articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 - Prescrizione del reato presupposto

Sentenza Corte di Cassazione 24 settembre 2018, n. 40931 Responsabilità delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro - Articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 - Utilizzo di macchinario non rispondente alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro - Interesse o vantaggio della società - Configurabilità - Accelerazione dei tempi di produzione e risparmio di spesa- Sussistenza - Assenza di un modello organizzativo - Articolo 5, Dlgs 231/2001 - Responsabilità dell'ente - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 9 agosto 2018, n. 38363 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Responsabilità dell'Ente per delitti colposi contro l'incolumità della persona in violazione di norme antinfortunistiche - Articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 - Presupposti - Interesse o vantaggio dell'Ente ex articolo 5, Dlgs 231/2001 - Configurabilità - Violazione plurima e sistematica anche colposa delle norme antinfortunistiche - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 21 maggio 2018, n. 22468 Responsabilità amministrativa organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Reato presupposto di lesioni colpose per effetto di violazione normativa antinfortunistica ex articolo 590, Codice penale - Articolo 25-septies, Dlgs 231/2001- Declaratoria di prescrizione del reato - Accertamento autonomo della responsabilità dell'Ente - Articolo 8, Dlgs 231/2001 - Presupposti - Verifica incidentale della sussistenza del fatto di reato - Necessità

Sentenza Corte di Cassazione 18 maggio 2018, n. 22013 Sicurezza sul lavoro – Infortunio lavoratore – Lesioni colpose ex articolo 590, Codice penale – Lavori edili – Responsabilità del committente - Omessa verifica idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice - Articoli 26 e 36, Dlgs 81/2008 - Sussistenza - Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – Articoli 5 e 25-septies, Dlgs 231/2001 – Per assenza di modello organizzativo - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 20 luglio 2016, n. 31210 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Lesioni colpose ex articolo 25-septies - Assenza presidi sicurezza ex articoli  290, 291 Dlgs 81/2008- Gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006 - Interesse/vantaggio Ente ex articolo 5, Dlgs 213/2001 -  Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 14 giugno 2016, n. 24697 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche -Dlgs 231/2001 - Negligenza ed omessa vigilanza ex articolo 18, Dlgs 81/2008 - Lesioni colpose ex articolo 25-septies Dlgs 231/2001 - Sussistenza - Interesse/vantaggio di cui all’articolo 5 Dlgs 231/2001 - Riferimento alla condotta non all’esito - Necessità

Sentenza Corte di Cassazione 21 gennaio 2016, n. 2544 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Lesioni lavoratore ex articolo 589 C.p. - Mancata adozione modello organizzativo ex articolo 5, Dlgs 231/2001 – Violazione norme antinfortunistiche - Responsabilità Ente ex articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 - Sussistenza

Sentenza Cassazione 16 luglio 2015, n. 31003 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive — Dlgs 231/2001 - Lesioni colpose ex articolo 25-septies – Sussistenza – Interesse/vantaggio di cui all’articolo 5 Dlgs 231/2001 – Risparmio spesa e tempo – Fondatezza

Sentenza Corte di Cassazione 28 aprile 2015, n. 18073 Sicurezza sul lavoro – Morte lavoratore – Luogo di lavoro – Spazio preposto alla pausa - Estensione - Omissione misure prevenzione e protezione - Responsabilità datore ex articolo 18, Dlgs 81/2008 e 25-septies, Dlgs 231/2001 - Omicidio colposo ex articolo 589 Codice penale - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione, 25 febbraio 2015, n. 8531 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive — Dlgs 231/2001 - Articolo 25-septies - Reato presupposto - Lesioni ex articolo 590 Codice penale - Inferiori a 40 giorni - Insussistenza

Sentenza Corte di Cassazione Sezioni Unite 18 settembre 2014, n. 38343 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 -  Reati colposi - "Interesse" o "vantaggio" dell'ente - Riferimento alla condotta non all'esito antigiuridico - Necessità - Sicurezza sul lavoro - Dlgs 81/2008, articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione relativi al Dlgs 231/2001 - Codice penale, articolo 437 - Omissione dolosa di cautele antinfortunistiche

Sentenza Corte di Cassazione 16 ottobre 2013, n. 42503 Sicurezza sul lavoro - Lesioni colpose per violazione normativa sulla sicurezza - Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Sanzione interdittiva - Applicazione obbligatoria - Sussistenza

Sentenza Corte di Giustizia Ue 12 luglio 2012, causa C-79/11 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Risarcimento danni - Domanda - Nell'ambito del procedimento penale - Esclusione - Contrasto con la decisione quadro 2001/220/GAI – Non sussiste

Giurisprudenza correlata

Sentenza Corte di Cassazione 27 gennaio 2020, n. 3157 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Scarico di acque reflue industriali autorizzato - Superamento dei limiti tabellari - Responsabilità penale - Articolo 137, comma 5, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Responsabilità della società per reato presupposto commesso dal dipendente - Articolo 25-undecies, Dlgs 231/2001 - Condizioni - Commissione del reato nell'interesse o vantaggio della società - Necessità - Sussistenza - Applicabilità anche ai reati colposi - Sussistenza - Interesse o vantaggio nei reati colposi - Risparmio economico e ottimizzazione dei tempi produttivi

Sentenza Corte di Cassazione 15 gennaio 2020, n. 1420 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Attività di recupero rifiuti speciali non autorizzata - Articolo 256, Dlgs 152/2006 e articolo 25-undecies, Dlgs 231/2001 - Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Articolo 131-bis del Codice penale - Applicabilità all'Ente - Articolo 8, Dlgs 231/2001 - Esclusione

Sentenza Corte di Cassazione 16 luglio 2019, n. 31232 Rifiuti - Traffico organizzato di rifiuti speciali non pericolosi abbandonati - Articolo 260, Dlgs 152/2006, ora articolo 452-quaterdecies, Codice penale - Abbandono nel cantiere di rifiuti misti di attività da costruzione e demolizione - Qualificazione come sottoprodotti - Esclusione - Mancanza dei requisiti di legge - Responsabilità penale - Sussistenza - Responsabilità amministrativa della società per reato degli amministratori - Articolo 25-undecies, Dlgs 231/2001 - Mancanza del modello organizzativo - Responsabilità - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 5 luglio 2019, n. 29417 Inquinamento ambientale  - Articolo 452-bis, C.p. - Requisito della "abusività" della condotta - Mancata osservanza delle prescrizioni imposte in un progetto di bonifica - Sussistenza - Responsabilità "231" delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni - Inquinamento ambientale qualificato come reato presupposto - Articolo 25-undecies, Dlgs 231/2001 - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 6 maggio 2019, n. 18842 Rifiuti – Pastazzo di agrumi in parte fresco e in parte fermentato - Deposito incontrollato su area agricola – Qualifica come sottoprodotto – Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 – Articolo 2, Dm 264/2016 – Insussistenza – Reato di gestione non autorizzata di rifiuti – Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 – Sussistenza – Responsabilità amministrativa 231 – Mancata dimostrazione della previa adozione di un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire il reato ambientale – Articolo 25-undecies, Dlgs 231/2001 - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 2 luglio 2018, n. 29617 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Reato presupposto di gestione illecita di rifiuti - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 e articolo 25-undecies, Dlgs 231/2001 - Sanzione amministrativa a carico dell'ente - Prescrizione quinquennale - Articolo 22, Dlgs 231/2001 - Decorrenza - Interruzione della prescrizione per effetto della contestazione dell'illecito amministrativo - Decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio - Legittimità - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 12 febbraio 2018, n. 6742 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex Dlgs 231/2001 - Gestione illecita di rifiuti e traffico illecito di rifiuti - Articolo 25-undecies, comma 2, lettera b), n. 2 e 3 e lettera f), Dlgs 231/2001 - Sequestro preventivo per equivalente - Articoli 19 e 53, Dlgs 231/2001 - Oggetto - Pacchetto di beni aziendali - Nomina dell'amministratore giudiziario - Obbligatorietà - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 24 febbraio 2017, n. 9132 Rifiuti - Registro di carico e scarico - Tenuta presso luogo diverso dall'impianto di gestione dei rifiuti - Sanzione "diretta" - Articolo 258, comma 2, Dlgs 152/2006 - Non applicabile - Articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006 - Inosservanza delle prescrizioni autorizzative - Applicabilità - Responsabilità amministrativa dell'organizzazione ex Dlgs 231/2001 - Articolo 25-undecies - Sussistenza

Giurisprudenza correlata

Sentenza Corte di Cassazione 10 settembre 2018, n. 40220 Rifiuti - Attività di trasformazione di bombole di gas in rottami ferrosi - Modificazioni che rendono gli oggetti suscettibili di utilizzo diverso rispetto a quello originario - Configurabilità di operazioni di gestione di rifiuti (recupero) ex articolo 183, comma 1, lettera n), Dlgs 152/2006 - Sussistenza - In assenza di specifica autorizzazione di bonifica degli oggetti - Reato di gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, comma 1, lettera a), Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Emissione in atmosfera dei gas provenienti dalle bombole - Reato di getto pericoloso di cose ex articolo 674, Codice penale - Per molestie provocate dai gas a prescindere dal superamento di eventuali limiti ex lege - Sufficienza del superamento del limite di normale tollerabilità ex articolo 844, Codice penale - Sussistenza - Integrazione dell’illecito - Sussistenza - Responsabilità amministrativa Ente - Articolo 25-undecies, Dlgs 231/2001 - Sussistenza

Giurisprudenza correlata

Sentenza Corte di Cassazione 11 ottobre 2019, n. 41979 Sicurezza sul lavoro - illeciti aninfotunistici - Sanzioni - Reato contravvenzionale ex articoli 21 e 24 del Dlgs 758/1994 - Ente che paga per l'illecito amministrativo del soggetto apicale - Legittimità - Sussistenza - Obbligo solidale - Insussistenza - Responsabilità pecuniaria del datore di lavoro connessa con quella dell'autore dell'illecito - Ricognizione delle fattispecie legali - Pagamento con l'autore salvo rivalsa ex articolo 6 commi 3 e 4 legge 689/1981 - Responsabilità per i danni cagionati dai propri dipendenti ex articolo 2049 del Codice civile - Pagamento sanzione pecuniaria inflitta al soggetto apicale insolvente ex articolo 179 del C.p.

Sentenza Corte di Cassazione 1° agosto 2016, n. 33629 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Lesioni colpose ex articolo 25-septies - Inerzia datore di lavoro ex articolo 71, Dlgs 81/2008 - In caso di assenza di carenze organizzative e di presenza di personale -  Configurabilità - Insussistenza

Giurisprudenza correlata

Sentenza Cassazione 17 marzo 2016, n. 11442 Responsabilità Organizzazioni collettive – Articolo 29, Dlgs 231/2001 - Vicende modificative dell’Ente - Fusione – Reato presupposto ex articolo 24, Dlgs 231/2001 ad opera della società incorporata - Responsabilità società incorporante-  Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 15 novembre 2012, n. 44824 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Sanzioni - Società fallita - Applicabilità - Sussiste - Fallimento - Equiparazione alla morte del reo - Esclusione

Giurisprudenza correlata

Sentenza Corte di Cassazione 15 novembre 2012, n. 44824 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Sanzioni - Società fallita - Applicabilità - Sussiste - Fallimento - Equiparazione alla morte del reo - Esclusione

Giurisprudenza correlata

Sentenza Corte di Cassazione 16 agosto 2016, n. 34900 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Profitto del reato-presupposto - Individuazione - Vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato-presupposto - Calcolo - Al netto dei costi sostenuti per ottenerlo - Illegittimità - Sussistenza

Giurisprudenza correlata

Sentenza Corte di Cassazione 7 ottobre 2019, n. 41082 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Estinzione della società fisiologica e non fraudolenta - Chiusura del procedimento penale a carico dell'ente - Legittimità - Sussistenza - Applicazione delle regole processuali previste per l'imputato - Articolo 35, Dlgs 231/2001 - Equiparazione dell'estinzione della società alla morte dell'imputato - Sussistenza

Sentenza Cassazione 7 settembre 2017, n. 40712 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Rappresentante legale imputato - Incompatibilità nomina difensore Ente ex articolo 39, Dlgs 231/2001 - Pacificità  - Applicazione a Ente disposizioni imputato ex articolo 35, Dlgs 231/2001 - Sussistenza - Articolo 106 C.p.p.  - Medesimo Difensore Ente e imputato - Incompatibilità

Sentenza Corte Costituzionale 18 luglio 2014, n. 218 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Procedimento - Citazione dell'ente quale responsabile civile - Esclusione - Illegittimità costituzionale - Non sussiste

Giurisprudenza correlata

Ordinanza Tribunale di Trani 7 maggio 2019 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Procedimento a carico dell’Ente - Morte o lesioni colpose a causa di violazione di norme sulla sicurezza sul lavoro - Articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 - Risarcimento della vittima del reato - Costituzione di parte civile nel processo a carico della persona giuridica - Articolo 36, Dlgs 231/2001 - Ammissibilità - Sussistenza

Giurisprudenza correlata

Sentenza Cassazione 7 settembre 2017, n. 40712 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Rappresentante legale imputato - Incompatibilità nomina difensore Ente ex articolo 39, Dlgs 231/2001 - Pacificità  - Applicazione a Ente disposizioni imputato ex articolo 35, Dlgs 231/2001 - Sussistenza - Articolo 106 C.p.p.  - Medesimo Difensore Ente e imputato - Incompatibilità

Sentenza Corte di Cassazione 21 dicembre 2015, n. 50102 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Imputato del reato-presupposto - Possibilità di impugnazione della sentenza relativa alla responsabilità dell'Ente - Esclusione

Giurisprudenza correlata

Sentenza Corte di Cassazione 21 dicembre 2015, n. 50102 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Imputato del reato-presupposto - Possibilità di impugnazione della sentenza relativa alla responsabilità dell'Ente - Esclusione

Giurisprudenza correlata

Sentenza Corte di Cassazione 21 dicembre 2015, n. 50102 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Imputato del reato-presupposto - Possibilità di impugnazione della sentenza relativa alla responsabilità dell'Ente - Esclusione

Giurisprudenza correlata

Sentenza Corte di Cassazione 21 novembre 2013, n. 46369 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Misure interdittive nei confronti dell’Ente - Esclusione - Dimissioni del management colpevole del reato - Insufficienza - Dimostrazione di avere mutato organizzazione aziendale - Necessità

Sentenza Corte di Cassazione 22 novembre 2011, n. 43108 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Applicazione - Ente pubblico che esercita attività economica - Sussiste

Sentenza Corte di Cassazione 20 aprile 2011, n. 15657 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive — Dlgs 231/2001 – Applicazione anche alle imprese individuali – Sussiste

Sentenza Corte di Cassazione 10 gennaio 2011, n. 234 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Rifiuti - Affidamento del servizio - Autorità d'ambito costituita in Spa - Applicazione della disciplina - Sussiste

Giurisprudenza correlata

Sentenza Corte di Cassazione 15 settembre 2014, n. 37712 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive — Dlgs 231/2001 - Profitto del reato -Nozione - Più ampia di "utile netto" - Misure cautelari interdittive e reali - Cumulabilità

Giurisprudenza correlata

Sentenza Corte di Cassazione 14 ottobre 2015, n. 41354 Responsabilità amministrativa organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Confisca del profitto del reato - Ammissione dell'ente a procedura concorsuale - Irrilevanza

Sentenza Corte di Cassazione 7 marzo 2013, n. 10903 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Ordinanza cautelare applicazione sanzione interdittiva nei confronti dell'ente - Motivazione per relationem - Richiamo alla ordinanza cautelare disposta nei confronti del manager dell'impresa - Carenza di motivazione - Sussiste

Giurisprudenza correlata

Sentenza Corte di Cassazione 5 maggio 2020, n. 13575 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Reato-presupposto - Violazione delle norme antinfortunistiche - Inadeguata dotazione dei dispositivi di protezione - Infortunio del lavoratore - Lesioni colpose - Articolo 590, codice penale - Obbligo del datore di lavoro di fornire adeguati dispositivi di protezione - Articolo 77, Dlgs 81/2008 - Documento di valutazione dei rischi - Articolo 29, Dlgs 81/2008 - Mancata formazione dei lavoratori - Responsabilità amministrativa della società - Articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 - Sussistenza - Reato-presupposto commesso nell'interesse o vantaggio della società - Articolo 5, Dlgs 231/2001 - Nozione di vantaggio - Velocizzazione degli interventi manutentivi tali da incidere sui tempi di lavorazione - Rientra

Sentenza Corte di Cassazione 27 gennaio 2020, n. 3157 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Scarico di acque reflue industriali autorizzato - Superamento dei limiti tabellari - Responsabilità penale - Articolo 137, comma 5, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Responsabilità della società per reato presupposto commesso dal dipendente - Articolo 25-undecies, Dlgs 231/2001 - Condizioni - Commissione del reato nell'interesse o vantaggio della società - Necessità - Sussistenza - Applicabilità anche ai reati colposi - Sussistenza - Interesse o vantaggio nei reati colposi - Risparmio economico e ottimizzazione dei tempi produttivi

Sentenza Corte di Cassazione 9 dicembre 2019, n. 49775 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Reato presupposto - Infortunio occorso a lavoratore durante operazione di carico di conglomerato bituminoso - Reato di lesioni colpose per violazione norme di sicurezza sul lavoro ex articolo 590, Codice penale - Delega in materia di sicurezza - Articolo 16, Dlgs 81/2008 - Mancata prova dell'esistenza - Conseguenze - Responsabilità del datore di lavoro - Sussistenza - Responsabilità dell'Ente - Articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 - Interesse o vantaggio dalla violazione delle norme antiinfortunistiche - Articolo 5, Dlgs 231/2001 - Prova dell'esistenza dell'interesse o vantaggio - Necessità

Sentenza Corte di Cassazione 2 dicembre 2019, n. 48779 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex Dlgs 231/2001 - Lesione colpose al lavoratore per violazione di norme antinfortunistiche - Articolo 590, Codice penale - Omessa redazione del documento di valutazione dei rischi e mancata formazione del lavoratore - Articoli 28 e 37, Dlgs 81/2008 - Responsabilità dell'Ente - Articolo 25-septies DIgs 231/2001 - Interesse o vantaggio - Articolo 5, Dlgs 231/2001 - Reati colposi - Non volizione dell'evento - Irrilevanza - Condotta causata da scelte rispondenti all'interesse dell'Ente o finalizzare all'ottenimento di un vantaggio - Sufficienza

Sentenza Corte di Cassazione 27 settembre 2019, n. 39741 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Omicidio colposo per violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro - Responsabilità della società - Articoli 5 e 25-septies, Dlgs 231/2001 - Violazione obblighi di prevenzione - Articolo 96, Dlgs 81/2008 - Interesse o vantaggio dell'ente nei reati colposi - Configurabilità - Violazione sistematica delle norme antifortunistiche con intento di conseguire un risparmio di spesa - Definizione di lavoratore - Articolo 2, comma 1, lettera a), Dlgs 81/2008 - Presupposti - Svolgimento dell'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro - Tipologia di rapporto contrattuale - Irrilevanza

Sentenza Corte di Cassazione 8 luglio 2019, n. 29538 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Responsabilità per reato colposo derivante da violazione di norme antinfortunistiche - Articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 - Criteri di imputazione dell'ente - Articolo 5, Dlg 231/2001 - Violazione della regola antinfortunistica al fine di ottenere un vantaggio indipendentemente dalla volizione dell'evento dannoso  - Legittimità - Sussistenza - Adozione di un modello organizzativo idoneo a prevenire il reato-presupposto (NdR: articolo 30, Dlgs 81/2008) - Necessità - Sussistenza - Mancata applicazione del modello organizzativo - Articolo 6, Dlgs 231/2001 - Responsabilità - Sussistenza

Ordinanza Tribunale di Trani 7 maggio 2019 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Procedimento a carico dell’Ente - Morte o lesioni colpose a causa di violazione di norme sulla sicurezza sul lavoro - Articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 - Risarcimento della vittima del reato - Costituzione di parte civile nel processo a carico della persona giuridica - Articolo 36, Dlgs 231/2001 - Ammissibilità - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 17 aprile 2019, n. 16598 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Reati colposi di evento commessi da dipendenti o amministratori - Violazione di norme antinfortunistiche - Articoli 111 e 115, Dlgs 81/2008 - Configurabilità della reato - Interesse o vantaggio dell'Ente - Articolo 5, Dlgs 231/2001 - Morte o lesioni del dipendente in conseguenza della violazione delle norme antinfortunistiche (ex articoli 589 e 590 Codice penale) - Riferimento alla condotta e non all’evento - Legittimità - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 9 aprile 2019, n. 15335 Sicurezza sul lavoro – Cantiere temporaneo –  Morte del lavoratore dell'impresa subappaltatrice - Caduta da un trabattello senza protezioni - Responsabilità del datore di lavoro dell'impresa subappaltante ex articolo 90 e seguenti, Dlgs 81/2008 - Omicidio colposo ex articolo 589, Codice penale - Sussistenza – Responsabilità amministrativa dell'impresa ex articoli 5 e 25-septies, Dlgs 231/2001- Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 24 settembre 2018, n. 40931 Responsabilità delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro - Articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 - Utilizzo di macchinario non rispondente alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro - Interesse o vantaggio della società - Configurabilità - Accelerazione dei tempi di produzione e risparmio di spesa- Sussistenza - Assenza di un modello organizzativo - Articolo 5, Dlgs 231/2001 - Responsabilità dell'ente - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 9 agosto 2018, n. 38363 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Responsabilità dell'Ente per delitti colposi contro l'incolumità della persona in violazione di norme antinfortunistiche - Articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 - Presupposti - Interesse o vantaggio dell'Ente ex articolo 5, Dlgs 231/2001 - Configurabilità - Violazione plurima e sistematica anche colposa delle norme antinfortunistiche - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 18 maggio 2018, n. 22013 Sicurezza sul lavoro – Infortunio lavoratore – Lesioni colpose ex articolo 590, Codice penale – Lavori edili – Responsabilità del committente - Omessa verifica idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice - Articoli 26 e 36, Dlgs 81/2008 - Sussistenza - Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – Articoli 5 e 25-septies, Dlgs 231/2001 – Per assenza di modello organizzativo - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 16 aprile 2018, n. 16713 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Omicidio colposo ex articolo 589, C.p. - Integrazione - Violazione norme antinfortunistiche ex articolo 148, Dlgs 81/2008 - Colpa di organizzazione ex articolo 5, Dlgs 231/2001 - Vantaggio per l’Ente quale riduzione costi - Sussistenza

Sentenza Cassazione 15 novembre 2017, n. 52129 Responsabilità amministrativa persone giuridiche – Dlgs 231/2001 – Reato presupposto - Lesione occorsa a lavoratore ex articolo 590, Codice penale - Attività di carico e scarico di cassoni metallici - Violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro ex Dlgs 81/2008 – Omessa adozione dispositivi antinfortunistici – Interesse società ex articolo 5, Dlgs 231/2001 – Risparmio economico su oneri antinfortunistici - Sussistenza - Modello organizzativo ex articolo 6, Dlgs 231/2001 (ed articolo 30, Dlgs 81/2008) – Assenza – Responsabilità Ente - Sussistenza

Sentenza Cassazione 13 ottobre 2016, n. 43271 Responsabilità amministrativa persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Reato presupposto - Lesioni colpose  - Articolo 590 C.p. - Commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente  ex articolo 5, Dlgs 231/2001- Negligenza occasionale persona fisica - Responsabilità Ente - Insussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 8 luglio 2016, n. 28557 Responsabilità amministrativa persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Criteri di imputazione oggettiva della responsabilità dell'ente - Articolo 5, Dlgs 231/2001 - Reato-presupposto - Lesioni colpose - Commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente - Riferimento alla condotta e non all'evento

Sentenza Corte di Cassazione 14 giugno 2016, n. 24697 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche -Dlgs 231/2001 - Negligenza ed omessa vigilanza ex articolo 18, Dlgs 81/2008 - Lesioni colpose ex articolo 25-septies Dlgs 231/2001 - Sussistenza - Interesse/vantaggio di cui all’articolo 5 Dlgs 231/2001 - Riferimento alla condotta non all’esito - Necessità

Sentenza Corte di Cassazione 21 gennaio 2016, n. 2544 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Lesioni lavoratore ex articolo 589 C.p. - Mancata adozione modello organizzativo ex articolo 5, Dlgs 231/2001 – Violazione norme antinfortunistiche - Responsabilità Ente ex articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 29 ottobre 2015, n. 43689 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 -   Elemento del vantaggio ex articolo 5  - In caso di profitto solo fortuito ex articolo 5 Dlgs 231/2001 - Vantaggio fortuito -  Insussistenza

Sentenza Cassazione 16 luglio 2015, n. 31003 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive — Dlgs 231/2001 - Lesioni colpose ex articolo 25-septies – Sussistenza – Interesse/vantaggio di cui all’articolo 5 Dlgs 231/2001 – Risparmio spesa e tempo – Fondatezza

Sentenza Corte di Cassazione 2 dicembre 2014, n. 50320 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Presupposti - Reato commesso dal management - Estraneità dell’ente al reato-presupposto - Condizioni - Diversità degli organi amministrativi che nel tempo rappresentano l’ente - Irrilevanza

Sentenza Corte di Cassazione Sezioni Unite 18 settembre 2014, n. 38343 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 -  Reati colposi - "Interesse" o "vantaggio" dell'ente - Riferimento alla condotta non all'esito antigiuridico - Necessità - Sicurezza sul lavoro - Dlgs 81/2008, articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione relativi al Dlgs 231/2001 - Codice penale, articolo 437 - Omissione dolosa di cautele antinfortunistiche

Sentenza Corte di Cassazione 15 aprile 2014, n. 16359 Responsabilità delle persone giuridiche ex Dlgs 231/2001 - Sequestro preventivo beni dell’Ente costituenti profitto del reato - Condizioni - Interesse o vantaggio dal reato -presupposto concorrente con quello dei manager - Sufficienza

Sentenza Corte di Cassazione 4 marzo 2014, n. 10265 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Configurabilità - Prova del vantaggio dell'ente per effetto del reato presupposto - Sufficienza - Impossibilità di determinare l'effettivo interesse ex ante alla consumazione dell'illecito - Irrilevanza

Sentenza Corte di Cassazione 15 ottobre 2012, n. 40380 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Scrutinio della responsabilità dell'ente - Presupposti - Verifica della non idoneità del modello organizzativo adottato - Necessità

Sentenza Corte di Cassazione 20 settembre 2012, n. 35999 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Presupposti - Adozione di efficace modello organizzativo idoneo a prevenire commissione del reato presupposto - Onere probatorio - A carico della persona giuridica - Sussiste

Sentenza Corte di Cassazione 20 giugno 2011, n. 24583 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Società capogruppo - Responsabilità - Condizioni

Sentenza Corte di Cassazione 20 aprile 2011, n. 15657 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive — Dlgs 231/2001 – Applicazione anche alle imprese individuali – Sussiste

Sentenza Corte di Cassazione 16 luglio 2010, n. 27735 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive — Dlgs 231/2001- Presupposti - Esclusione - Adozione e attuazione prima della commissione del fatto di un efficace modello organizzativo - Necessità

Sentenza Corte di Cassazione 17 settembre 2009, n. 36083 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive — Dlgs 231/2001 - Presupposti - Esclusione - Adozione e attuazione di un efficace modello organizzativo - Necessità

Giurisprudenza correlata

Sentenza Corte di Cassazione 9 aprile 2014, n. 15904 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001- Valutazione responsabilità autori materiali del reato-presupposto - Ricusazione del Giudice che si è pronunciato sulle misure interdittive a carico dell'ente - Legittimità

Sentenza Corte di Cassazione Sezioni Unite 2 luglio 2008, n. 26654 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001- Sequestro finalizzato alla confisca - Profitto del reato - Determinazione - Esclusione dell'utilità percepita dall'Ente pubblico danneggiato in esecuzione del contratto

Giurisprudenza correlata

Sentenza Corte di Cassazione 20 luglio 2018, n. 34293 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Incentivi per energia da fonti rinnovabili - Serre fotovoltaiche - Truffa ai danni dello Stato - Misure cautelari - Sequestro impeditivo degli impianti - Articolo 322, comma 1, Codice di procedura penale - Applicabilità - Sussistenza - Conflitto col sequestro ex articolo 53, Dlgs 231/2001 - Esclusione - Profitto del reato sequestrabile - Articolo 53, Dlgs 231/2001 - Importo risultante dalla differenza tra incentivo erogato e utilità derivante dalla vendita dell'energia prodotta

Sentenza Corte di Cassazione 17 luglio 2018, n. 33044 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Misure cautelari nei confronti dell'Ente - Sequestro preventivo disposto esclusivamente nei confronti dell'Ente - Articoli 19 e 53, Dlgs 231/2001 - Legittimità della impugnazione del provvedimento da parte della persona fisica autrice del reato-presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente - Insussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 12 febbraio 2018, n. 6742 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex Dlgs 231/2001 - Gestione illecita di rifiuti e traffico illecito di rifiuti - Articolo 25-undecies, comma 2, lettera b), n. 2 e 3 e lettera f), Dlgs 231/2001 - Sequestro preventivo per equivalente - Articoli 19 e 53, Dlgs 231/2001 - Oggetto - Pacchetto di beni aziendali - Nomina dell'amministratore giudiziario - Obbligatorietà - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 20 luglio 2016, n. 30995 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Articoli 19 e 53, Dlgs 231/2001 - Sequestro preventivo del profitto del reato-presupposto - Oggetto - Denaro o altre cose fungibili - Sequestro diretto - Obbligatorietà - Sussistenza - Sequestro per equivalente - Condizioni

Sentenza Corte di Cassazione 25 maggio 2015 n. 21646 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive — Dlgs 231/2001 - Articolo 19 - Impugnazione del curatore fallimentare - Illegittimità

Sentenza Corte di Cassazione Sezioni Unite 17 marzo 2015, n. 11170 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive — Dlgs 231/2001  - Sequestro ex articolo 53 - Impugnazione - Legittimità curatore fallimentare - Negata - Competenza giudice penale

Sentenza Corte di Cassazione 24 gennaio 2014, n. 3635 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Confisca - Profitto del reato-presupposto - Inclusione del reato nel catalogo dei reati presupposto previsti dalla legge - Necessità

Sentenza Corte di Cassazione 21 gennaio 2014, n. 2658 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Sequestro preventivo dei beni finalizzato alla confisca - Domanda del Pubblico Ministero - Necessità

Sentenza Corte di Cassazione 28 aprile 2010, n. 16526 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive — Dlgs 231/2001 - Sanzioni - Confisca - Limiti - Parte del prezzo o profitto del reato che può essere restituita al danneggiato

Sentenza Corte di Cassazione 20 febbraio 2009, n. 7718 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive — Dlgs 231/2001 - Presupposti - Insorgenza - Anche in caso di delitto tentato - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione Sezioni Unite 2 luglio 2008, n. 26654 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001- Sequestro finalizzato alla confisca - Profitto del reato - Determinazione - Esclusione dell'utilità percepita dall'Ente pubblico danneggiato in esecuzione del contratto

Giurisprudenza correlata

Sentenza Corte di Cassazione 14 febbraio 2019, n. 7123 Responsabilità amministrativa delle persona giuridiche - Dlgs 231/2001 - Illecito amministrativo dell'ente - Prescrizione dell'illecito - Interruzione della prescrizione - Condizioni - Articolo 22, Dlgs 231/2001 - Notifica del reato presupposto o richiesta di applicazione di una misura interdittiva - Sussistenza - Atto interruttivo nullo - Effetti sull'efficacia interruttiva della prescrizione - Indifferenza

Sentenza Corte di Cassazione 4 settembre 2018, n. 41012 Responsabilità amministrativa della persona giuridica - Dlgs 231/2001 - Sanzioni amministrative a carico dell'Ente - Prescrizione - Articolo 59 e articolo 22, commi 2 e 4, Dlgs 231/2001 - Atto interruttivo della prescrizione - Richiesta di rinvio a giudizio - Efficacia - Sussistenza - Atti processualmente nulli - Efficacia ai fini interruttivi della prescrizione - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 21 dicembre 2015, n. 50102 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Imputato del reato-presupposto - Possibilità di impugnazione della sentenza relativa alla responsabilità dell'Ente - Esclusione

Sentenza Corte di Cassazione 30 aprile 2015, n. 18257 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex Dlgs 231/2001 - Prescrizione quinquennale - Atti interruttivi della prescrizione - Emissione richiesta di rinvio a giudizio - Insufficienza - Notifica dell’atto – Necessità

Giurisprudenza correlata

Sentenza Corte di Cassazione 29 gennaio 2020, n. 3731 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Reato di lesioni colpose al lavoratore in violazione delle norme antinfortunistiche - Articolo 589, Codice penale - Illecito amministrativo a carico dell'ente - Articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 - Configurabilità della responsabilità dell'Ente - Reato-presupposto commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente - Individuazione dell’interesse o vantaggio - Risparmio sui costi di consulenza, sugli interventi strumentali, sulla formazione e informazione del personale, velocizzazione della manutenzione e risparmio sul materiale di scarto - Rilevanza - Sussistenza - Valutazione sulla mancanza o inefficacia del modello organizzativo - Articolo 6, Dlgs 231/2001, articolo 30, Dlgs 81/2008 - Efficacia del Documento di valutazione dei rischi - Irrilevanza

Sentenza Corte di Cassazione 28 ottobre 2019, n. 43656 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Sicurezza sul lavoro - Preposto - Compiti e responsabilità - Articoli 19, comma 1 e 56, comma 1, lettera e), Dlgs 81/2001 - Omessa vigilanza per assicurare l'osservanza delle norme antinfortunistiche - Conseguenze - Omicidio colposo del lavoratore - Responsabilità dell'Ente - Articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 - Accertamento giudiziale dell'esistenza del modello organizzativo - Articolo 6, Dlgs 231/2001 - Necessità - Sussistenza - Verifica della conformità del modello alle norme e della sua attuazione efficace - Necessità - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 8 luglio 2019, n. 29538 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Responsabilità per reato colposo derivante da violazione di norme antinfortunistiche - Articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 - Criteri di imputazione dell'ente - Articolo 5, Dlg 231/2001 - Violazione della regola antinfortunistica al fine di ottenere un vantaggio indipendentemente dalla volizione dell'evento dannoso  - Legittimità - Sussistenza - Adozione di un modello organizzativo idoneo a prevenire il reato-presupposto (NdR: articolo 30, Dlgs 81/2008) - Necessità - Sussistenza - Mancata applicazione del modello organizzativo - Articolo 6, Dlgs 231/2001 - Responsabilità - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 12 giugno 2019, n. 25977 Sicurezza sul lavoro - Responsabilità del datore di lavoro - Delega di funzioni - Articolo 16, Dlgs 81/2008 - Condizioni e Limiti - Obbligo del datore di lavoro di vigilare sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite - Presunzione di adempimento dell’obbligo di vigilanza in caso di preventiva adozione ed efficace attuazione di modello di organizzazione e gestione (Ndr: articolo 6, Dlgs 231/2001 - Subordinazione della presunzione ad adeguatezza ed efficacia del modello nonché ad avvenuto suo adeguamento ove necessario - Articolo 30, Dlgs 81/2008 - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 5 marzo 2019, n. 9454 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Sanzione amministrativa per reato presupposto di lesioni colpose per violazione norme in materia di infortuni sul lavoro (N.d.R: articolo 590, Codice penale)  - A causa di mancanza di conformità delle attrezzature di lavoro (articolo 71, Dlgs 81/2008) - Articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 - Adozione ex post di un modello organizzativo idoneo a prevenire il reato presupposto - Articolo 6, Dlgs 231/2001 - Effetti - Modulazione dell'entità della sanzione amministrativa per l'Ente - Legittimità - Sussistenza

Sentenza Cassazione 15 novembre 2017, n. 52129 Responsabilità amministrativa persone giuridiche – Dlgs 231/2001 – Reato presupposto - Lesione occorsa a lavoratore ex articolo 590, Codice penale - Attività di carico e scarico di cassoni metallici - Violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro ex Dlgs 81/2008 – Omessa adozione dispositivi antinfortunistici – Interesse società ex articolo 5, Dlgs 231/2001 – Risparmio economico su oneri antinfortunistici - Sussistenza - Modello organizzativo ex articolo 6, Dlgs 231/2001 (ed articolo 30, Dlgs 81/2008) – Assenza – Responsabilità Ente - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 13 settembre 2017, n. 41768 Responsabilità amministrativa delle organizzazioni - Dlgs 231/2001 - Reato presupposto - Integrazione - Modello organizzativo ex articolo 6, Dlgs 231/2001 - Assenza - Modello Iso 9001 - Valore di equivalenza - Insussistenza - Responsabilità Ente - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 16 aprile 2014, n. 16665 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Gestione non autorizzata di rifiuti - Sequestro veicolo usato per commettere l'illecito - Condizioni - Previa valutazione estraneità della società al reato commesso dal manager - Necessità

Sentenza Corte di Cassazione 16 luglio 2010, n. 27735 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive — Dlgs 231/2001- Presupposti - Esclusione - Adozione e attuazione prima della commissione del fatto di un efficace modello organizzativo - Necessità

Giurisprudenza correlata

Sentenza Tribunale di Roma 20 marzo 2018 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Responsabilità dell'Ente per reato presupposto commesso dall'amministratore - Redazione del modello organizzativo ex post - Conseguenze - Applicazione all'Ente della sanzione amministrativa su richiesta - Articolo 63, Dlgs 231/2001 - Possibilità - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 28 ottobre 2016, n. 45472 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Reato presupposto - Applicazione della pena su richiesta - Articolo 444, C.p.p. e articolo 63, Dlgs 231/2001 - Sanzioni interdittive a carico dell'Ente - Applicazione del Giudice in violazione dell'accordo tra le parti - Illegittimità - Sussistenza

Giurisprudenza correlata

Sentenza Corte di Cassazione 7 aprile 2020, n. 11626 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Ente con sede all'estero - Reato presupposto commesso in Italia - Responsabilità dell'Ente con sede all'estero - Articolo 2, comma 1, Dlgs 231/2001 - Sussistenza - Prescrizione del "reato presupposto" - Effetti - Prescrizione della responsabilità dell'ente - Articolo 8, Dlgs 231/2001 - Autonomia della responsabilità dell'ente rispetto alla responsabilità dell'autore del reato presupposto - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 15 gennaio 2020, n. 1420 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Attività di recupero rifiuti speciali non autorizzata - Articolo 256, Dlgs 152/2006 e articolo 25-undecies, Dlgs 231/2001 - Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Articolo 131-bis del Codice penale - Applicabilità all'Ente - Articolo 8, Dlgs 231/2001 - Esclusione

Sentenza Corte di Cassazione 15 marzo 2019, n. 11518 Acque - Scarico di acque reflue industriali - Autorizzazione - Articolo 124, Dlgs 152/2006 - Assenza - Sostituzione con equipollenti quali pareri o nulla osta dei servizi comunali - Esclusione - Esercizio di scarico senza autorizzazione - Responsabilità penale - Articolo 137, comma 2, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Responsabilità della società per reato presupposto dell'amministratore - Non punibilità dell'autore del reato per particolare tenuità del fatto - Articolo 131-bis, Codice penale - Conseguenza - Esclusione automatica della responsabilità dell'Ente - Articolo 8, Dlgs 231/2001 - Insussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 21 maggio 2018, n. 22468 Responsabilità amministrativa organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Reato presupposto di lesioni colpose per effetto di violazione normativa antinfortunistica ex articolo 590, Codice penale - Articolo 25-septies, Dlgs 231/2001- Declaratoria di prescrizione del reato - Accertamento autonomo della responsabilità dell'Ente - Articolo 8, Dlgs 231/2001 - Presupposti - Verifica incidentale della sussistenza del fatto di reato - Necessità

Sentenza Corte di Cassazione 28 febbraio 2018, n. 9072 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex Dlgs 231/2001 - Reato presupposto - Gestione illecita di rifiuti - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Non punibilità della persona fisica per speciale tenuità del fatto - Articolo 131-bis, Codice penale - Effetti - Articolo 8, Dlgs 231/2001 - Estensione alla responsabilità dell'Ente - Esclusione

Sentenza Corte di Cassazione 7 luglio 2016, n. 28299 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Articolo 8, Dlgs 231/2001 - Responsabilità dell'ente anche in mancanza dell'individuazione dell'autore del reato presupposto - Sussistenza - Individuazione della categoria di appartenenza dell'autore dell'illecito, dirigente o dipendente - Necessità

Sentenza Consiglio di Stato 2 settembre 2015, n. 35818 Responsabilità amministrativa organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Configurabilità - Anche se l’autore del reato è assolto per non avere commesso il fatto - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione 10 luglio 2015, n. 29512 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Reato presupposto e responsabilità dell'ente - Autonomia delle condanne sotto il profilo processuale - Sussistenza - Individuazione dell'autore del reato presupposto - Necessità - Esclusione

Giurisprudenza correlata

Sentenza Corte di Cassazione 28 ottobre 2016, n. 45472 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Reato presupposto - Applicazione della pena su richiesta - Articolo 444, C.p.p. e articolo 63, Dlgs 231/2001 - Sanzioni interdittive a carico dell'Ente - Applicazione del Giudice in violazione dell'accordo tra le parti - Illegittimità - Sussistenza

Sentenza Corte di Cassazione Sezioni Unite 18 settembre 2014, n. 38343 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 -  Reati colposi - "Interesse" o "vantaggio" dell'ente - Riferimento alla condotta non all'esito antigiuridico - Necessità - Sicurezza sul lavoro - Dlgs 81/2008, articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione relativi al Dlgs 231/2001 - Codice penale, articolo 437 - Omissione dolosa di cautele antinfortunistiche

Sentenza Corte di Cassazione 9 ottobre 2012, n. 39840 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Dlgs 231/2001 - Sanzioni - Confisca del prezzo o profitto del reato - Applicabilità obbligatoria - Sussiste

Sentenza Corte di Cassazione 20 aprile 2011, n. 15657 Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive — Dlgs 231/2001 – Applicazione anche alle imprese individuali – Sussiste

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598