Gestione illecita rifiuti, gravità di violazioni plurime va valutata
Rifiuti (Giurisprudenza)
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Occorre valutare l'applicazione della non punibilità per speciale tenuità del fatto anche in caso di più illeciti nell'ambito di un medesimo disegno criminoso o nel medesimo contesto spazio-temporale.
La Corte di Cassazione (sentenza 4 agosto 2017, n. 38849) ha rimandato al Tribunale la valutazione sulla possibilità di applicare l'articolo 131-bis del Codice penale sulla non punibilità per speciale tenuità del fatto relativamente al reato di gestione illecita di rifiuti (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006) commesso dal titolare di un'azienda della Liguria. I Supremi Giudici hanno evidenziato come il Tribunale ligure avesse escluso la sussistenza della causa di non punibilità "trattandosi di reati posti in essere con condotte plurime e reiterate".
Troppo generica la motivazione per la Cassazione. Il Legislatore dell'articolo 131-bis, C.p. nell'escludere l'applicabilità dell'istituto, ritiene più grave la condotta di chi commette più reati della stessa indole isolati e indipendenti rispetto a chi, come è avvenuto nel caso di specie, li commette nell'ambito di un medesimo disegno criminoso o nel medesimo contesto spazio-temporale. Tanto più che, a volere escludere dall'ambito di applicazione della non punibilità per particolare tenuità, sostanzialmente, qualsiasi comportamento che non sia isolato ed occasionale, si restringerebbe il concetto di "non abitualità", parificandolo in pratica a quello di "occasionalità".
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Non punibilità per speciale tenuità del fatto - Articolo 131-bis, Codice penale - Gestione illecita di rifiuti - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Applicabilità - Valutazione - Commissione di più illeciti in esecuzione del medesimo disegno criminoso - Possibilità
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