News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 30 aprile 2014

Stoccaggio illecito e abbandono, la sanzione è comunque penale

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

Stoccaggio illecito e abbandono, la sanzione è comunque penale

Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti, inteso come accantonamento in attesa del recupero o dello smaltimento, è equiparato sul piano sanzionatorio al deposito incontrollato o abbandono di rifiuti in via definitiva.

 

A dirlo è la Corte di Cassazione, che nella sentenza 15659/2014 fa il punto sull’evoluzione normativa e giurisprudenziale relativa alle nozioni di “deposito preliminare” dei rifiuti, cioè il deposito che non rispetta le condizioni per poter esser considerato “temporaneo”, e di “deposito incontrollato” di rifiuti, che si verifica nel caso di ammasso non autorizzato alla rinfusa di materiali eterogenei.

 

Ai sensi dell’articolo 256, comma 1, del Dlgs 152/2006, sottolinea la Cassazione nell’occasione, anche lo stoccaggio di rifiuti effettuato senza le prescritte autorizzazioni costituisce reato. Tali autorizzazioni non ammettono equipollenti, non sono implicitamente ravvisabili e devono essere espressamente e formalmente rilasciate prima dell’inizio dell’attività.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 8 aprile 2014, n. 15659

Cave - Attività di frantumazione del materiale rimosso - Diffusione in atmosfera di polveri - Articolo 279, comma 1, Dlgs 152/2006 - Reato di stabilimento non autorizzato - Non coincide - Stoccaggio illecito di rifiuti - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Sanzione penale - Sussiste

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

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