Stoccaggio illecito e abbandono, la sanzione è comunque penale
Rifiuti
Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti, inteso come accantonamento in attesa del recupero o dello smaltimento, è equiparato sul piano sanzionatorio al deposito incontrollato o abbandono di rifiuti in via definitiva.
A dirlo è la Corte di Cassazione, che nella sentenza 15659/2014 fa il punto sull’evoluzione normativa e giurisprudenziale relativa alle nozioni di “deposito preliminare” dei rifiuti, cioè il deposito che non rispetta le condizioni per poter esser considerato “temporaneo”, e di “deposito incontrollato” di rifiuti, che si verifica nel caso di ammasso non autorizzato alla rinfusa di materiali eterogenei.
Ai sensi dell’articolo 256, comma 1, del Dlgs 152/2006, sottolinea la Cassazione nell’occasione, anche lo stoccaggio di rifiuti effettuato senza le prescritte autorizzazioni costituisce reato. Tali autorizzazioni non ammettono equipollenti, non sono implicitamente ravvisabili e devono essere espressamente e formalmente rilasciate prima dell’inizio dell’attività.
Cave - Attività di frantumazione del materiale rimosso - Diffusione in atmosfera di polveri - Articolo 279, comma 1, Dlgs 152/2006 - Reato di stabilimento non autorizzato - Non coincide - Stoccaggio illecito di rifiuti - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Sanzione penale - Sussiste
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941