Cassazione su getto pericoloso cose, vento non esclude responsabilità
Rifiuti
L'azione del vento non eccezionale e intensa non è ipotesi di caso fortuito che esclude la responsabilità nel caso dell'illecito relativo al getto pericoloso di cose ai sensi dell'articolo 674 del Codice penale.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione nella sentenza 20 giugno 2016, n. 25437, negando l'applicazione del caso fortuito richiesta dal titolare di un esercizio commerciale della Campania le cui scatole di cartone accatastate all'esterno dell'esercizio erano volati nel terreno di un suo confinante. Per i Giudici da un lato è obbligo del titolare dell'impresa verificare il corretto stoccaggio dei rifiuti da essa prodotti in attesa del loro trasferimento altrove, dall'altro nel caso di specie non è invocabile l'azione del vento come caso fortuito.
Il caso fortuito esclude l'elemento psicologico del reato se è un fatto assolutamente improvviso, imprevedibile e non evitabile da parte del soggetto agente pur avendo egli fatto uso di ogni diligenza. Se esso è riconducibile a eventi naturali occorre che l'evento sia caratterizzato da assoluta eccezionalità, quindi un vento che non sia di forte ed eccezionale intensità è da considerare fattore sempre prevedibile.
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
Rifiuti - Getto pericoloso di cose - Articolo 674, Codice penale - Azione del vento - Causa di esclusione da responsabilità - Insussistenza - Evento meteo eccezionale e imprevedibile - Necessità
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