Rumore da attività produttiva, illecito penale se turba pubblica tranquillità
Rumore
Se il rumore proveniente dall'esercizio di una attività produttiva è comunque idoneo a turbare la tranquillità altrui permane la rilevanza penale delle emissioni rumorose ex articolo 659 del Codice penale.
La Cassazione nella sentenza 20 giugno 2016, n. 25424 conferma l'orientamento prevalente in materia di illecite emissioni rumorose. Anche se il rumore proviene da "mestiere rumoroso" (comma 2, articolo 659, Codice penale) mettere in pericolo la pubblica tranquillità integra comunque l'illecito penale e non quello amministrativo, qualora il rumore sia procurato da un esercizio del mestiere che ecceda le sue normali modalità (e in questo caso si applica il comma 1 dell'articolo 659). L'illecito amministrativo (articolo 10, comma 2, legge 447/1995) si avrebbe solo se fossero meramente superati i limiti legali del rumore.
D'altro canto — rileva la Cassazione annullando la condanna della titolare di un bar-ristorante di un paesino della Calabria perché il fatto non sussiste — occorre dimostrare che la condotta sia potenzialmente idonea a turbare la pubblica quiete, non basta sostenere apoditticamente che l'attività rumorosa si è protratta oltre l'orario autorizzato. Idoneità ad arrecare un disturbo a un numero indeterminato di persone vuole dire valutare che i rumori fossero idonei a disturbare una platea diffusa di soggetti non un gruppo limitato di individui, cosa non fatta dal Giudice di merito e non risultante dalle prove.
Rumore - Emissioni rumorose da attività produttiva - Articolo 659, comma 2, Codice penale - Rilevanza penale della condotta - Idoneità a turbare l'altrui pubblica tranquillità - Sussistenza - Idoneità del rumore a turbare una platea diffusa di soggetti - Necessità
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
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