Rumore da attività commerciale, esercizio smodato è reato
Rumore (Giurisprudenza)
Anche il rumore da attività commerciale autorizzata è penalmente rilevante se l'abuso si concretizza in un uso smodato dei mezzi tipici di esercizio dell'attività.
La Corte di Cassazione (sentenza 30 agosto 2018, n. 39261) è tornata a delineare i contorni di operatività dell'articolo 659 del Codice penale con riferimento alle attività commerciali rumorose in relazione alle emissioni sonore di un panificio toscano che hanno provocato disturbo alle abitazioni sovrastanti. I Supremi Giudici hanno ricordato che se l'attività commerciale rispetta i limiti di emissione autorizzati si può configurare l'illecito penale ex comma 2 dell'articolo 659, C.p. solo se il rumore deriva da un'attività svolta fuori dalle normali modalità di esercizio o con un uso smodato dei mezzi tipici del mestiere rumoroso.
Invece se il rumore deriva da violazioni di legge o di provvedimenti dell'Autorità che regolano quell'attività commerciale scatta l'illecito penale ex comma 1 dell'articolo 659 del Codice penale. Infine se vi è un mero superamento dei limiti di emissione fissati secondo i criteri di cui alla legge quadro sul rumore 447/1995, mediante impiego o esercizio delle sorgenti individuate dalla legge medesima, si configura il solo illecito amministrativo di cui all'articolo 10, comma 2 della legge.
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
Rumore - Esercizio di attività rumorose - Disturbo della quiete delle persone - Articolo 659, comma 2, Codice penale - Configurabilità - Esercizio del mestiere eccedendo le normali modalità di esercizio - Responsabilità penale - Sussistenza
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