News - Aggiornamento normativo

Rumore

Milano, 7 ottobre 2016

Cassazione: musica a tutto volume da locale pubblico è illecito penale

Rumore

(Francesco Petrucci)

Cassazione: musica a tutto volume da locale pubblico è illecito penale

Colpevole del reato ex articolo 659, comma 1, Codice penale per disturbo della quiete e riposo delle persone il titolare di un locale che ha diffuso musica ad alto volume, eccedente la "normale attività di esercizio".

 

Niente sconti dalla Corte di Cassazione (sentenza 6 ottobre 2016, n. 42063) al titolare di un esercizio pubblico vicino a Milano che con l'elevato rumore della musica prodotta disturbava la quiete delle persone delle abitazioni vicine. Per i Giudici all'imputato è stato correttamente applicato l'articolo 659, comma 1 Codice penale, in quanto la sua attività, pur regolarmente autorizzata, provocava emissioni sonore che eccedevano le normali modalità di esercizio del mestiere disturbando il riposo delle persone. L'illecito amministrativo dell'articolo 10, legge 447/1995 si applica solo per mero superamento dei limiti massimi differenziali fissati dalla legge.

 

Negata anche l'applicazione della non punibilità per tenuità del fatto ex articolo 131-bis, Codice penale. Per la Cassazione le valutazioni del Giudice di merito hanno attribuito al fatto una significativa gravità sotto il profilo dell'intensità del dolo e della gravità dell'offesa. La negazione delle circostanze attenuanti e l'applicazione di una pena vicina al massimo edittale depongono per l'inapplicabilità della "tenuità del fatto".

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 6 ottobre 2016, n. 42063

Rumore - Esercizio pubblico - Emissioni rumorose - Disturbo del riposo delle persone - Articolo 659, comma 1, Codice penale - Configurabilità - Esercizio smodato del mestiere - Sussistenza

Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398

Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro

Legge 26 ottobre 1995, n. 447

Legge quadro sull'inquinamento acustico

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