Rumore, immissioni intollerabili anche da attività autorizzata
Rumore
Nel capo delle immissioni rumorose, rispettare i limiti di legge sul rumore rileva nei rapporti tra privati e P.a. non nei rapporti tra privati dove l'intollerabilità delle immissioni può essere accertata a prescindere dal rispetto delle norme tecniche.
La Cassazione nella sentenza 16 ottobre 2015, n. 20927 nel confermare la condanna di una società che svolgeva nei suoi spazi spettacoli di intrattenimento musicale e danzante debitamente autorizzati, ricorda che sussistono due livelli di tutela di fronte all'immissione rumorosa: da un lato il regime amministrativo deputato alla pubblica Amministrazione, disciplinato dalla legge 447/1995 e dal Dpcm 14 novembre 1997, dall'altro i principi civilistici che regolano i rapporti tra privati ai sensi del Codice civile, articoli 844 e 2043 (risarcimento danni).
Quando non ci troviamo nell'ambito della tutela della quiete pubblica, cioè nel rapporto tra privati e pubblica Amministrazione, ma nei rapporti tra privati, osservare la normativa tecnica sul rumore non è dirimente nell'escludere l'intollerabilità delle immissioni. La fattispecie va inquadrata nell'ambito dell'articolo 844, Codice civile (immissioni rumorose intollerabili): la soglia codicistica dell'intollerabilità può essere riscontrata anche se sia accertato il rispetto dei limiti di immissione previsti dalla normativa tecnica.
Rumore - Immissioni intollerabili - Articolo 844, Codice civile - Rapporti tra privati - Rispetto della normativa tecnica sui limiti di legge - Rilevanza - Esclusione
Valori limite delle sorgenti sonore - Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), legge 26 ottobre 1995, n. 447
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