Rumore, illecito se da uso smodato mezzi attività produttiva
Rumore
Il reato ex articolo 659, comma 1, Codice penale (disturbo al riposo delle persone) sussiste a prescindere da un superamento dei limiti di rumore, quando sia effetto di un esercizio del mestiere che ecceda le sue normali modalità.
La Cassazione (sentenza 29 maggio 2015, n. 23235) conferma il consolidato orientamento in materia relativamente al reato di cui all'articolo 659, comma 1, Codice penale sul disturbo alla quiete delle persone derivante dall'esercizio di attività produttiva autorizzata. La prova che i rumori da attività produttiva disturbano le persone non va necessariamente fornita tramite perizia, ma anche con prove testimoniali. Inoltre l'illecito in questione sussiste perché il titolare aveva ecceduto le normali modalità lavorative aggiungendo al rumore necessario dell'attività altri rumori non necessari e quindi disturbando le persone.
Perché invece si abbia il reato di cui al comma 2 dell'articolo 659, cioè il rumore da attività produttiva autorizzata che rispetti i limiti legali, occorre che la violazione attenga altre prescrizioni legali o dell'Autorità, diverse da quelle che impongono il rispetto dei limiti massimi di rumore.
Rumore - Disturbo al riposo delle persone - Articolo 659, comma 1, Codice penale - Attività produttiva - Condizioni - Esercizio smodato del mestiere rumoroso - Sussistenza
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
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