Export rifiuti, Ue apre frontiere alle frazioni di plastica
Rifiuti
La Commissione autorizza l’esportazione a fini di recupero delle frazioni di plastica (o plastica-alluminio) non separabile, ottenute dal pretrattamento di imballaggi composti per liquidi, e dei rifiuti di etichette laminate autoadesive.
La novità — formalmente in vigore dal 9 dicembre 2014, ma applicabile a decorrere dal 26 maggio 2014 - è prevista dal regolamento 1234/2014/Ue, che aggiorna le regole Ue sull’import-export di rifiuti alle recenti decisioni adottate nell’ambito della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi.
Le modifiche interessano l’allegato V del regolamento “madre” 1013/2006/Ce e in particolare l’elenco B della parte 1, dove sono catalogati i rifiuti non sottoposti al divieto di esportazione dei rifiuti pericolosi destinati al recupero verso Paesi ai quali non si applica la decisione Ocse C(2001)107 def. (a meno che risultino “contaminati”), che viene integrato con le nuove voci B3026 (frazioni di plastica) e B3027 (Rifiuti di etichette laminate autoadesive contenenti materie prime utilizzate nella fabbricazione di materiale per etichette).
Ritoccato anche l’elenco delle linee guida adottate a norma della convenzione di Basilea (allegato VIII).
Spedizioni di rifiuti - Abrogazione del regolamento 259/93/Ce
Spedizioni di rifiuti - Modifiche al regolamento 1013/2006/Ce
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941