Rifiuti

Normativa Vigente

print

Ultima versione disponibile al 25/04/2024

Commissione europea

Regolamento 18 novembre 2014, n. 1234/2014/Ue

(Guue 19 novembre 2014 n. L 332)

Regolamento che modifica gli allegati IIIB, V e VIII del regolamento (Ce) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, in particolare l'articolo 58, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Nella sua undicesima riunione svoltasi a Ginevra dal 28 aprile al 10 maggio 2013, la conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento ("convenzione di Basilea") ha adottato la decisione BC-11/6 che modifica l'allegato IX di tale convenzione. L'allegato IX della convenzione di Basilea è riportato nell'allegato V, parte 1, elenco B, del regolamento (Ce) n. 1013/2006. La modifica, che comprende due nuove voci relative a rifiuti, entra in vigore dopo un periodo di sei mesi a decorrere dal 26 novembre 2013, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera b), della convenzione di Basilea.

(2) I flussi di rifiuti descritti dalle due nuove voci B3026 e B3027 corrispondono ai flussi descritti da tre voci esistenti nell'allegato IIIB del regolamento (Ce) n. 1013/2006, ossia le voci BEU01, BEU02 e BEU03. Il primo e il secondo sottotrattino della voce B3026 corrispondono rispettivamente alle voci BEU02 e BEU03. La voce B3027 corrisponde alla voce BEU01.

(3) Per tener conto della decisione BC-11/6, le voci B3026 e B3027 dovrebbero essere inserite nell'allegato V, parte 1, elenco B, del regolamento (Ce) n. 1013/2006. Nel contempo, le voci BEU01, BEU02 e BEU03 dovrebbero essere soppresse dall'allegato IIIB del regolamento (Ce) n. 1013/2006 che elenca i rifiuti non classificati su base provvisoria in attesa dell'inclusione nei pertinenti allegati della convenzione di Basilea o della decisione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

(4) Nella stessa riunione la conferenza delle parti della convenzione di Basilea ha adottato, con decisione BC-11/15, le sezioni 1, 2, 4 e 5 del documento di orientamento sulla gestione ecologicamente corretta di impianti di elaborazione dati usati e fuori uso. A seguito della loro adozione, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato VIII del regolamento (Ce) n. 1013/2006.

(5) È pertanto auspicabile modificare di conseguenza il regolamento (Ce) n. 1013/2006.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio1 ,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Gli allegati IIIB, V e VIII del regolamento (Ce) n. 1013/2006 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 26 maggio 2014.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2014

Allegato

Gli allegati del regolamento (Ce) n. 1013/2006 sono modificati come segue:

1. all'allegato IIIB, punto 2, sono soppresse le voci BEU01, BEU02 e BEU03;

2. all'allegato V, parte 1, elenco B, sono inserite le due voci seguenti dopo la voce B3020:

 

"B3026 I seguenti rifiuti ottenuti dal pretrattamento di imballaggi compositi per liquidi, non contenenti materiali di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di cui all'allegato III:
- frazione di plastica non separabile
- frazione di plastica-alluminio non separabile
B3027 Rifiuti di etichette laminate autoadesive contenenti materie prime utilizzate nella fabbricazione di materiale per etichette."

 

3. l'allegato VIII è così modificato:

a) il punto I.14 è sostituito dal seguente:

"14. Documento di orientamento sulla gestione ecologicamente corretta di impianti di elaborazione dati usati e fuori uso, sezioni 1, 2, 4 e 52 ".

b) la seconda voce al punto II è sostituita dalla seguente:

"personal computer usati e rottami3 ".

Note ufficiali

1.

Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Gu L 312 del 22 novembre 2008, pag. 3).

2.

Adottato in occasione dell'undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento del 28 aprile-10 maggio 2013.

3.

Adottate dal Comitato per la politica ambientale dell'Ocse, febbraio 2003 [documento ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL].

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598