Rumore da attività produttiva, superamento limiti non è sempre reato
Rumore
Il mero superamento dei limiti di accettabilità delle emissioni rumorose da attività di impresa rumorosa configura l'illecito amministrativo ex legge 447/1995 e non il reato penale del comma 2, articolo 659, Codice penale.
La Cassazione (sentenza 9 ottobre 2014, n. 42026) conferma il prevalente orientamento della Suprema Corte in materia di rumore da attività produttiva ribadendo che il reato penale non c'è nel caso di mero superamento dei limiti differenziali di rumorosità, scattando invece l'illecito amministrativo previsto dalla legge quadro sull'inquinamento acustico (articolo 10, comma 2, legge 445/1997).
La contravvenzione prevista dall'articolo 659, comma 2, Codice penale, si applica qualora l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio di attività rumorosa deriva dalla violazione di altre prescrizioni legali o dell'Autorità competente attinenti all'esercizio dell'attività rumorosa che siano diverse da quelle che impongono i limiti di immissione acustica.
Rumore - Immissioni rumorose da attività produttiva - Articolo 659, comma 2, Codice penale - Configurabilità - Mero superamento limiti massimi e differenziali fissati dalle leggi - Insufficienza
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
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