Appalto, ampia discrezionalità della Pa per valutare offerta più vantaggiosa
Appalti e acquisti verdi
La pubblica Amministrazione aggiudicatrice gode di ampia discrezionalità nella scelta dei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche se deve rispettare i principi di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione.
Il Consiglio di Stato (sentenza 28 febbraio 2012, n. 1150) ha accolto il ricorso di un'Amministrazione regionale contro la sentenza del Tar che aveva annullato una gara bocciando i criteri utilizzati dalla Commissione aggiudicatrice (valutazione in base a un confronto "a coppie") ai sensi dell'articolo 83, Dlgs 163/2006 (Codice appalti).
Per i Giudici, il confronto a coppie (si mettono a confronto a due a due le offerte presentate per trarne una graduazione come risultato delle comparazioni) è uno strumento, pur peculiare, di individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previsto dal Legislatore e alcuna censura può essere fatta sulla scelta dell'Amministrazione di utilizzarlo, a meno di una macroscopica irragionevolezza, irrazionalità o arbitrarietà, in ragione della specificità dell'oggetto dell'appalto.
Appalti - Aggiudicazione - Offerta economicamente più vantaggiosa - Criteri di valutazione - Discrezionalità amministrativa - Sussiste - Principi - Proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941