Aggiudicazione appalti, Antitrust contro tetto 30% a punteggio economico
Appalti e acquisti verdi (Documentazione Complementare)
L’Autorità Antitrust ha rilevato che nel caso di aggiudicazione di un appalto col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il tetto del 30% per il punteggio economico lede il principio di concorrenza.
Nella segnalazione a Governo e Parlamento del 18 agosto 2018, n. AS1422 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato una violazione dei principi di concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento nell'articolo 95, comma 10-bis del Dlgs 50/2016 (come introdotto dal "correttivo" Dlgs 56/2017) il quale stabilisce che nell'aggiudicazione dell'appalto col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il punteggio economico va contenuto nel limite del 30%.
Per l’Authority, il suddetto tetto del 30% (non previsto peraltro dalle direttive Ue sugli appalti) limita eccessivamente il potere della stazione appaltante di valutare le offerte economiche a vantaggio dell'ampia discrezionalità nel valutare le offerte tecniche. Secondo l'Autorità l'effettiva concorrenza deve esserci anche sul prezzo e il tetto del 30% per la valutazione della componente economica limita di fatto la concorrenza tra i partecipanti all'appalto. Tale tetto per l'Autorità andrebbe eliminato o quantomeno alzato al fine di consentire una maggiore valorizzazione della componente economica dell’offerta.
Codice dei contratti pubblici - Attuazione direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue e 2014/25/Ue su concessioni e appalti pubblici
Appalti pubblici - Articolo 95, comma 10, Dlgs 50/2016 - Aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Tetto del 30% per il punteggio economico - Lesione principio di concorrenza
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