Comuni e appalti, per Anci nessun obbligo di gestire (tutta) la gara on line
Appalti e acquisti verdi (Documentazione Complementare)


L'Associazione Comuni italiani con nota del 19/10/2018 ha chiarito che l'obbligo d'uso di mezzi di comunicazione elettronica nelle gare vigente dal giorno 18 non comporta il gestire tutta la gara on line.
L'articolo 40, comma 2 del Dlgs 50/2016 stabilisce dal 18 ottobre 2018 l'obbligo per tutte le stazioni appaltanti di usare mezzi di comunicazione elettronica nelle procedure di gara. L'Associazione nazionale dei Comuni italiani in una nota del 19 ottobre 2018 (a beneficio soprattutto dei piccoli Comuni che non sono ancora informaticamente "attrezzati") ha però precisato che le stazioni appaltanti non sono obbligate alla gestione integrale della gara su piattaforma informatica (ai sensi dell'articolo 58 del Dlgs 50/2016) ma possano limitarsi a usare sistemi informatici specifici che si limitino alla ricezione e trasmissione della documentazione e informazioni di gara, incluse le domande di partecipazione e il documento unico di gara europeo (anch'esso obbligatorio nella versione digitale dal 18 ottobre).
Infine Anci ha ricordato come, pur essendo in vigore l’obbligo di scambio di informazioni “on line” ex articolo 40, comma 2, Dlgs 50/2016, lo stesso Codice appalti all’articolo 52 prevede delle deroghe a tale obbligo in determinati casi indicati dalla norma. Fermo resta che l’uso di modalità alternative a quelle elettroniche andrà motivato specificamente dalla stazione appaltante.
Codice dei contratti pubblici - Attuazione direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue e 2014/25/Ue su concessioni e appalti pubblici
Nota operativa per l'utilizzo obbligatorio, dal 18 ottobre, dei mezzi di comunicazione elettronici - Articolo 40, comma 2, Dlgs 50/2016
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente
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