Acque, nella bonifica ammessa imposizione parametri più rigorosi di quelli di legge
Danno ambientale e bonifiche
Per la bonifica di un sito, l'imposizione di un parametro più rigoroso di quello tabellare non è in contrasto con la normativa (pre Dlgs 152/2006), ai sensi dei principi di precauzione e prevenzione.
Il Consiglio di Stato (sentenza 16 gennaio 2012, n. 124) respinge il ricorso contro i parametri di bonifica imposto a un'area di servizio. Il Comune aveva imposto, per il parametro Mtbe (Metilter Butil Etere), un valore di concentrazione guida, per le acque sotterranee, di 10 mg/l, come “concentrazione soglia di contaminazione” secondo la nuova normativa (Dlgs 152/2006) per i procedimenti di bonifica effettuati secondo i vecchi criteri ex Dm 471/1999, come quello di specie.
Per i Giudici, anche se il limite imposto supera quelli tabellari ex Dm 471/1999, il parametro più rigoroso, per i principi di precauzione e prevenzione, è in sintonia coi fini insiti nella normativa, e giustificato alla luce delle indagini scientifiche sul sito. Il Dlgs 152/2006 ha introdotto il criterio della valutazione del rischio-sito specifica per l'individuazione della "concentrazione soglia di rischio".
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte VI - Risarcimento del danno ambientale
Bonifiche - Dlgs 152/2006 - Imposizione di parametri più rigorosi di quelli legali – Principio di precauzione e prevenzione - Legittimità
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