Bonifiche, legittimo limite al Mtbe nelle acque sotterranee
Danno ambientale e bonifiche
Per il Consiglio di Stato è scientificamente e giuridicamente motivata la scelta della P.a. di prevedere, nell'ambito di una caratterizzazione a fini di bonifica, un valore limite per il MetilTerbutilEtere pari a 10µg/l.
Secondo il CdS (sentenza 2526/2014), il regolamento sulla bonifica dei siti inquinati (Dm 471/1999), laddove prevede l'adozione dei valori di concentrazione limite riferibili alla sostanza più affine tossicologicamente per le sostanze non indicate in tabella, prescinde dal fatto che tali sostanze si trovino nel suolo o nelle acque sotterranee.
Ha quindi ben agito il MinAmbiente che ha applicato una nota dell'Istituto superiore di sanità del 6 febbraio 2001, secondo la quale il Mtbe va assimilato a un idrocarburo a catena lineare a basso numero di atomi di carbonio (e il conseguente limite pari a 10 µg/l). Tale valutazione è scientificamente plausibile e non irragionevole secondo il CdS, anche perché l'appellante non è riuscito a dimostrare la presunta affinità del Mtbe agli idrocarburi totali (per i quali il limite è fissato 350 µg/l).
Legittima anche la prescrizione di prendere ad esclusivo riferimento, a fini di campionamento degli inquinanti, il solo “sottovaglio” polveroso e secco del terreno (escludendo il “sopravaglio”, ciottoli compresi).
Bonifiche - Caratterizzazione - Allegato 1, Dm 471/1999 - Sostanze non in tabella - Riferimento alle sostanze affini - Acque sotterranee - Si applica - Mtbe - Nota Iss 6 febbraio 2001 - Scientificamente plausibile - Campionamento del terreno - Esclusione sopravaglio del terreno - Legittima - Articolo 240, Dlgs 152/2006 - Eventi repentini (non istantanei) - Messa in sicurezza d'emergenza - Contenimento fisico falda - Incluso
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