Responsabilità imprese ex 231/2001, Dl sviluppo contro l'organismo di vigilanza
Disposizioni trasversali/Aua
Nella bozza del Dl sviluppo attualmente in discussione una norma rende opzionale per le società di capitali l'organismo di vigilanza (articolo 6, comma 1, lettera b) Dlgs 231/2001), attribuendone le funzioni al collegio sindacale.
La modifica prevede che, nelle società di capitali se statuto o atto costitutivo non prevedono diversamente, la sorveglianza sull'applicazione dei modelli di organizzazione di cui la società si dota per evitare le conseguenze della responsabilità ex Dlgs 231/2001, sia affidata non all'organismo di vigilanza ma al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza e al comitato di controllo della gestione.
La norma, nata per ragioni di risparmio di spesa, rischia però, come denuncia l'Aodv (Associazione dei componenti degli organi di vigilanza), di indebolire il sistema dei controlli sui modelli organizzativi, necessari per fare funzionare correttamente tali modelli riducendo il rischio di responsabilità amministrativa da reato delle società, estesa recentemente anche ai reati ambientali.
Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Stralcio (Disciplina generale - Reati ambientali - Violazione norme sicurezza sul lavoro - Altri reati "presupposto" afferenti)
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