Dm Sviluppo economico 31 gennaio 2014
Disciplina dei controlli e delle sanzioni sugli impianti a fonti rinnovabili incentivati dal Gse
Ultima versione disponibile al 14/10/2024
Ministero dello sviluppo economico
Decreto 31 gennaio 2014
(Gu 12 febbraio 2014 n. 35)
Attuazione dell'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei servizi energetici Gse Spa
Il Ministro dello sviluppo economico
Visto il decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce;
Visto in particolare l'articolo 42 del citato decreto legislativo n. 28 del 2011, che prevede al comma 6 l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico per la definizione di una disciplina organica dei controlli in materia di incentivi di ompetenza del Gestore dei servizi energetici — Gse Spa (nel seguito: Gse) avente ad oggetto:
a) le modalità con le quali i gestori di rete forniscono supporto operativo al Gse per la verifica degli impianti di produzione di energia elettrica e per la certificazione delle misure elettriche necessarie al rilascio degli incentivi;
b) le procedure per lo svolgimento dei controlli sugli impianti di competenza del Gse;
c) le violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi in relazione a ciascuna fonte, tipologia di impianto e potenza nominale;
d) le modalità con cui sono messe a disposizione delle Autorità pubbliche competenti all'erogazione di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili le informazioni relative ai soggetti esclusi ai sensi dell'articolo 23, comma 3;
e) le modalità con cui il Gse trasmette all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (nel seguito: Autorità) gli esiti delle istruttorie ai fini dell'applicazione delle sanzioni di competenza della medesima Autorità di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il documento inviato dal Gse in data 29 settembre 2011 recante gli elementi per la definizione di una disciplina organica dei controlli;
Considerata la necessità di integrare l'istruttoria attraverso il confronto con gli altri soggetti pubblici interessati, quali l'Autorità, i gestori del servizio di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e lo stesso Gse per quanto riguarda in particolare l'individuazione dell'attività di supporto dei gestori di rete e delle violazioni rilevanti, il coordinamento con gli atti dell'Autorità e la procedimentalizzazione dell'attività di controllo;
Ritenuto opportuno emanare specifici provvedimenti per ciascuna macro-tipologia di impianti e dedicare il presente decreto alla definizione di un sistema organico di controllo in materia di incentivi per la produzione di energia elettrica;
Ritenuto opportuno acquisire ulteriori elementi istruttori per la definizione di un'analoga disciplina in materia di incentivi per la produzione di energia termica, atteso che la breve esperienza finora maturata non consente di individuare compiutamente le specifiche modalità di controllo nonché le violazioni rilevanti;
Decreta:
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in conformità ai principi di efficienza, efficacia, proporzionalità e ragionevolezza, disciplina le attività inerenti i controlli sulla documentazione e sugli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per i quali è presentata istanza di accesso o richiesta di incentivo, ovvero che percepiscono incentivi la cui erogazione è di competenza del Gse.
2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati e disposti dal Gse e sono volti alla verifica della sussistenza o della permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e dei presupposti per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi.
3. I controlli documentali senza sopralluogo sono svolti dal Gse nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la verifica da parte del Gse dei dati forniti dai soggetti che presentano istanze di incentivo, ivi compreso il controllo sulle istanze rese in forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Articolo 2
Esclusioni
1. I controlli oggetto del presente decreto non comprendono né sostituiscono i controlli che, in base alle discipline di riferimento, sono attribuiti a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di servizio pubblico, i quali continuano ad esserne conseguentemente e pienamente responsabili; in particolare, non costituisce oggetto dei presenti controlli il rilevamento dei livelli di emissioni di qualsiasi natura prodotte dall'impianto o accertamenti di eventuali manomissioni del sistema di monitoraggio delle emissioni.
2. Ai fini della verifica del diritto all'incentivo e della relativa determinazione, il Gse valuta, nell'esercizio delle funzioni di controllo, l'eventuale necessità di effettuare operazioni di campionamento e caratterizzazione chimico-fisica dei combustibili utilizzati negli impianti alimentati da biogas, bioliquidi e biomasse, ivi inclusi i rifiuti.
Articolo 3
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) "Autorità": Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481;
b) "Controllo su impianto": attività di accertamento e riscontro, anche mediante sopralluogo, volta alla verifica della sussistenza ovvero della permanenza dei presupposti per l'erogazione degli incentivi, con particolare riguardo alla fonte utilizzata, all'entrata in esercizio, alla conformità ed al corretto funzionamento di componenti, apparecchiature, opere connesse e altre infrastrutture degli impianti e alla veridicità delle informazioni contenute in atti, documenti, attestazioni, comunicazioni e dichiarazioni forniti dal titolare dell'impianto;
c) "Gestore di rete": soggetto concessionario del servizio di distribuzione o di trasmissione di energia elettrica;
d) "Gse": è il Gestore dei servizi energetici — Gse Spa;
e) "Incentivo": strumento, regime, meccanismo di sostegno o beneficio, di competenza del Gse, volto a sostenere e promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ivi inclusi lo scambio sul posto e il ritiro dedicato;
f) "Prescrizioni": misure di regolarizzazione stabilite dal Gse all'esito del controllo, cui il titolare dell'impianto si conforma;
g) "Soggetto preposto al controllo": soggetto incaricato dal Gse ovvero dagli enti da questo controllati, a svolgere l'attività di controllo sugli impianti e a trasmettere le relative risultanze al Gse per l'adozione del provvedimento finale;
h) "Sopralluogo": attività di controllo, con indagine anche di tipo documentale, svolta presso l'impianto di produzione e sulle relative infrastrutture;
i) " Titolare dell'impianto": persona fisica o giuridica beneficiaria degli incentivi;
j) "Violazioni rilevanti: violazioni sulla scorta delle quali è disposto il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi nonché il recupero delle somme già erogate";
Articolo 4
Soggetti preposti ai controlli
1. I controlli sono svolti dal Gse, anche avvalendosi del supporto tecnico di soggetti terzi dotati di idonee competenze specialistiche, ovvero affidati alle società da esso controllate. In tale ambito, i gestori di rete forniscono il supporto operativo di cui all'articolo 5.
2. I soggetti preposti dal Gse al controllo sono dotati di adeguata qualificazione tecnica ed esperienza e agiscono nell'interesse pubblico, con indipendenza e autonomia di giudizio. Nell'esercizio delle attività di controllo, essi rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e sono tenuti alla riservatezza su ogni informazione acquisita.
3. Ciascun soggetto preposto al controllo non deve avere legami professionali, economici, di parentela o di affinità con il titolare dell'impianto. Ove il soggetto preposto versi in una delle situazioni precedentemente indicate è tenuto a dichiararlo all'atto dell'affidamento dell'incarico e ad astenersi dall'incarico stesso.
Articolo 5
Supporto dei gestori di rete
1. I gestori di rete forniscono supporto operativo al Gse attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
a) con riferimento agli impianti incentivati con potenza nominale maggiore di 20 kW, assumono la responsabilità del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete, ivi incluso il servizio di raccolta, validazione e registrazione, nonché, qualora necessario, di trasmissione delle misure al Gse;
b) ai fini dello svolgimento dell'attività di cui alla lettera a), verificano la tele-leggibilità dei contatori installati presso gli impianti incentivati con potenza nominale maggiore di 20 kW;
c) in esito alle verifiche di cui alla lettera b), individuano i casi in cui è necessario provvedere alla sostituzione dei contatori tradizionali con contatori tele-leggibili.
2. Restano ferme le attività di competenza dei gestori di rete, propedeutiche alla connessione dell'impianto alla rete, con specifico riferimento a quanto previsto dal punto 10.10-bis dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità ARG/elt 99/08 e successive modificazioni nonché, nella fase di esercizio dell'impianto, la verifica, anche mediante sopralluogo, del rispetto dei requisiti di funzionamento degli impianti in conformità a quanto previsto dal regolamento di esercizio, ivi inclusa la verifica delle protezioni di interfaccia con la rete. Il Gse può richiedere ai gestori di rete, a seguito di sopralluoghi o di controlli documentali, ulteriori controlli sulla protezione di interfaccia. Le difformità eventualmente riscontrate dai gestori di rete in occasione dei sopralluoghi o dei controlli documentali su impianti incentivati sono tempestivamente comunicate al Gse.
3. L'Autorità definisce le modalità operative con le quali i gestori di rete forniscono il supporto di cui al comma 1, nonché la copertura degli eventuali oneri economici non coperti dalle ordinarie tariffe di remunerazione del servizio. Per gli impianti con potenza maggiore di 10 MVA e per gli impianti, di qualsiasi taglia, connessi alla rete di trasmissione nazionale, l'Autorità stabilisce, inoltre, le modalità con le quali è data al produttore piena disponibilità dei dati necessari al controllo degli sbilanciamenti in tempo reale.
Articolo 6
Programmazione dell'attività di controllo
1. L'attività di controllo è svolta sulla base di una programmazione annuale e triennale a cura del Gse.
2. La programmazione dei controlli documentali senza sopralluogo è effettuata su base annuale e triennale. Il Gse assicura lo svolgimento annuale di controlli su non meno del 50% delle nuove istanze di incentivo e lo svolgimento triennale di controlli su non meno del 15% delle istanze relative a impianti già incentivati e non oggetto di precedenti controlli.
3. La programmazione dei controlli con sopralluogo è effettuata su base triennale. Il Gse garantisce lo svolgimento di controlli triennali su non meno del 10% della potenza di tutti gli impianti incentivati di cui almeno la metà senza preavviso, tenendo conto dei fattori di rischio, quali la rilevanza economica degli incentivi, la data di entrata in esercizio e la potenza degli impianti in relazione all'incentivo riconosciuto.
4. Il controllo è sempre svolto nei casi in cui il Gse sia reso edotto, ai sensi dell'articolo 42, comma 3 del decreto legislativo n. 28 del 2011, di irregolarità rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, rilevate dagli altri soggetti pubblici.
5. Il Gse può sottoscrivere protocolli di intesa con i soggetti pubblici per eventuali controlli incrociati, ferme restando le rispettive competenze. I protocolli possono essere stipulati con le Agenzie regionali per la protezione ambientale, in particolare, per lo svolgimento di sopralluoghi congiunti negli impianti alimentati a biogas, bioliquidi e biomasse, ivi inclusi i rifiuti.
6. Le tipologie di violazione individuate e i conseguenti provvedimenti sono pubblicati semestralmente dal Gse sul sito web.
7. Il Gse comunica semestralmente alla Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello sviluppo economico, la programmazione dell'attività di controllo, gli esiti di tale attività e, sulla base dell'esperienza maturata, formula eventuali proposte per sviluppare tipologie e modalità di controllo sugli impianti improntate alla massima efficienza.
Articolo 7
Norme generali sui controlli mediante sopralluogo
1. L'attività di controllo mediante sopralluogo si svolge nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, in un contesto di trasparenza ed equità nei confronti degli operatori interessati e in contraddittorio con il titolare dell'impianto o suo delegato.
2. Fatti salvi i casi di controlli senza preavviso, l'avvio del procedimento di controllo mediante sopralluogo è comunicato ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241 del 1990, con lettera raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (Pec).
3. La comunicazione di cui al comma 2, che deve pervenire al titolare dell'impianto nei sette giorni antecedenti alla data in cui deve svolgersi il controllo, indica il luogo, la data, l'ora, il nominativo dell'incaricato del controllo e reca l'invito al titolare dell'impianto a presenziare e collaborare alle relative attività, anche tramite suo delegato. La comunicazione indica, altresì, la documentazione da rendere disponibile per l'espletamento delle attività di controllo.
4. Il produttore adotta tutte le precauzioni affinché l'attività di sopralluogo si svolga nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
5. A garanzia della partecipazione degli interessati al procedimento, nel caso di controlli senza preavviso, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge n. 241 del 1990 sono comunicate senza indugio dopo lo svolgimento delle operazioni di controllo.
Articolo 8
Modalità operative per i controlli mediante sopralluogo
1. Nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo, il preposto al controllo, munito di documentazione idonea a consentirne il riconoscimento, potrà richiedere ed acquisire atti, documenti, schemi tecnici di impianto, registri ed ogni altra informazione ritenuta utile nonché effettuare rilievi fotografici strettamente connessi alle esigenze di controllo.
2. Nel corso del sopralluogo, il preposto al controllo redige un processo verbale contenente l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal titolare dell'impianto o dal suo delegato.
3. Il verbale, sottoscritto dall'incaricato del controllo e dal titolare dell'impianto o dal suo delegato, è immediatamente trasmesso al Gse. Copia del verbale è rilasciata al titolare dell'impianto o al suo delegato. Nel caso in cui il titolare dell'impianto o il suo delegato si rifiutino di sottoscrivere il verbale, l'incaricato del controllo ne dà atto nel verbale, procedendo alla trasmissione dello stesso verbale al Gse.
4. Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 241 del 1990, il titolare dell'impianto ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti, che il Gse ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti ai fini dell'attività di controllo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni il Gse dà ragione nella motivazione dell'atto finale.
Articolo 9
Oggetto del controllo mediante sopralluogo
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 5, il controllo mediante sopralluogo presso l'impianto ha ad oggetto:
a) le caratteristiche tecniche delle opere, dei macchinari e delle apparecchiature installate;
b) la configurazione impiantistica e il processo di produzione di energia elettrica;
c) nelle more della definizione delle modalità e delle tempistiche ai sensi dell'articolo 5, comma 3, la strumentazione di misura dell'energia elettrica e degli altri vettori energetici pertinenti, in ingresso e in uscita dall'impianto per verificare l'assenza di manomissioni e la sua integrità, nonché il relativo programma di taratura;
d) le misure e contabilizzazioni dell'energia necessarie per definire correttamente l'energia incentivabile.
2. Nell'ambito del controllo con sopralluogo il preposto al controllo può richiedere al titolare di esaminare la documentazione tenuta presso l'impianto.
3. Il Gse pubblica sul sito l'elenco dei documenti che devono essere tenuti presso il sito di impianto. L'elenco, differenziato per potenza, tipologia di impianto e meccanismo di incentivazione, è predisposto secondo criteri di semplificazione e proporzionalità e non può avere ad oggetto documenti ulteriori rispetto a quelli cui fa riferimento l'istanza di incentivazione, ferma restando la documentazione sui combustibili in ingresso all'impianto.
Articolo 10
Conclusione del procedimento di controllo mediante sopralluogo
1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, il Gse stabilisce, in base a criteri di proporzionalità e di efficienza, il termine di conclusione del procedimento di controllo mediante sopralluogo. Nei casi di maggiore complessità può essere previsto un termine fino a 180 giorni.
2. Il procedimento di controllo mediante sopralluogo si conclude con l'adozione di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze raccolte nel corso del controllo, delle ragioni giuridiche su cui si fonda e delle eventuali osservazioni presentate dall'interessato.
3. L'atto finale individua la violazione e le conseguenti determinazioni disposte ai sensi dell'articolo 11. In caso contrario, il Gse dichiara la conformità dell'impianto ai fini dell'erogazione degli incentivi e, ove ritenuto opportuno, impartisce eventuali prescrizioni.
4. Il Gse comunica tempestivamente l'atto finale al titolare dell'impianto con le modalità indicate all'articolo 7, comma 2.
Articolo 11
Violazioni rilevanti
1. Il Gse dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi con l'integrale recupero delle somme già erogate, qualora, in esito all'attività di controllo o di verifica documentale, vengano accertate le violazioni rilevanti di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto. Al di fuori delle ipotesi espressamente previste dall'allegato 1, qualora il Gse rilevi violazioni, elusioni o inadempimenti cui consegua l'indebito accesso agli incentivi, dispone comunque il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi nonché l'integrale recupero delle somme eventualmente già erogate.
2. Fatti salvi i casi in cui la violazione abbia comportato l'elusione dei meccanismi di asta e registri, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, proporzionalità e ragionevolezza, le violazioni di cui all'allegato 1, che riguardano impianti con potenza nominale fino a 20 kW e che comportano variazioni inferiori al 10% dell'importo degli incentivi annualmente percepiti dal titolare, non comportano la decadenza dagli incentivi, fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite.
3. Al di fuori delle fattispecie di cui al comma 1, il Gse, qualora riscontri violazioni o inadempimenti che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione degli incentivi ovvero dei premi, dispone le prescrizioni più opportune ovvero ridetermina l'incentivo in base alle caratteristiche rilevate a seguito del controllo e alla normativa applicabile, recuperando le sole somme indebitamente erogate.
Articolo 12
Trasmissione di informazioni all'Autorità
1. Il Gse, dopo aver adottato il provvedimento conclusivo dell'attività di controllo, comunica all'Autorità le violazioni accertate qualora queste rilevino ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/1995, secondo modalità definite dalla medesima Autorità.
Articolo 13
Informazioni alle Autorità pubbliche
1. Il Gse mette a disposizione delle Autorità pubbliche competenti all'erogazione di incentivi diversi da quelli di cui al presente decreto, le informazioni relative ai soggetti esclusi ai sensi dell'articolo 23, comma 3, decreto legislativo n. 28/2011.
2. A tal fine il Gse predispone una banca dati informatizzata, a cui potranno accedere, previa richiesta delle opportune credenziali di accesso sicuro, i soggetti e gli operatori appartenenti alle Autorità pubbliche competenti all'erogazione degli incentivi di cui al comma 1.
Articolo 14
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2014
Allegato 1
Elenco delle violazioni rilevanti:
a) presentazione al Gse di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi;
b) violazione del termine per la presentazione dell'istanza di incentivazione e, nel caso in cui sia determinante ai fini dell'accesso degli incentivi, la violazione del termine per l'entrata in esercizio;
c) inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento del Gse relativo all'esito dell'attività di controllo;
d) indisponibilità della documentazione da tenere presso l'impianto ai sensi dell'articolo 9, comma 3, nel caso in cui se ne sia già accertata l'assenza nell'ambito di una precedente attività di controllo;
e) comportamento ostativo od omissivo tenuto dal titolare dell'impianto nei confronti del preposto al controllo o del gestore di rete, consistente anche nel diniego di accesso all'impianto stesso ovvero alla documentazione;
f) manomissione degli strumenti di misura dell'energia incentivata;
g) alterazione della configurazione impiantistica, non comunicata al Gse, finalizzata ad ottenere un incremento dell'energia incentivata;
h) interventi di rifacimento e potenziamento realizzati in difformità dalle norme di riferimento ovvero da quanto dichiarato in fase di qualifica o di richiesta dell'incentivo;
i) inefficacia del titolo autorizzativo per la costruzione ed esercizio dell'impianto;
j) insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell'impianto,per l'accesso agli incentivi ovvero autorizzativi;
k) utilizzo di combustibili fossili di due punti percentuali oltre la soglia consentita, non previamente comunicato al Gse;
l) utilizzo di combustibili rinnovabili in difformità dal titolo autorizzativo o dalla documentazione presentata in sede di qualifica ovvero di istanza di incentivazione;
m) mancata trasmissione al Gse della certificazione di fine lavori dell'impianto nei termini previsti dalla normativa di incentivazione, nel caso in cui sia determinante ai fini dell'accesso o della determinazione agli incentivi;
n) utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati.