Avvocato generale Ue: la "231" deve aprire a costituzione parte civile contro Ente
Responsabilità 231
Il Dlgs 231/2001 poiché non consente alla parte civile di costituirsi nel processo penale e chiedere il risarcimento nei confronti della persona giuridica è incompatibile con la decisione quadro 2001/220/GAI.
L'Avvocato generale Ue (conclusioni 15 maggio 2011, causa C-79/11) contro le norme sulla responsabilità amministrativa degli enti per fatto di dipendenti e amministratori (estesa ai reati ambientale ex direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale dell'ambiente). Per l'Avvocato Ue, il Dlgs 231/2001 nel non prevedere espressamente la possibilità che le persone giuridiche rispondano dei danni cagionati alle vittime dei reati nel processo penale, non è conforme alle norme Ue a tutela della vittima dei reati nel processo penale (decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI del 15 marzo 2001). Irrilevante il fatto che la "231" qualifichi la responsabilità come "amministrativa", quindi "indiretta e sussidiaria".
Ciò non impedisce allo Stato di rispettare la direttiva se i criteri in base ai quali è definito l'illecito sono sanciti con rinvio al Codice penale; se alla base della responsabilità dell'ente c'è un illecito commesso da persona fisica e se il procedimento a carico della persona giuridica è davanti al Giudice penale, soggetto alle disposizioni del Codice di procedura penale e verrà riunito col procedimento a carico della persona fisica che avrebbe commesso l'illecito.
Responsabilità delle persone giuridiche ex Dlgs 231/2001 - Risarcimento danni - Domanda - Nell'ambito del procedimento penale - Esclusione - Contrasto con la decisione quadro 2001/220/GAI
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