Veicoli fuori uso, nuove deroghe per componenti pericolosi
Rifiuti
L’Ue autorizza l'uso del piombo nei materiali termoelettrici utilizzati per la riduzione delle emissioni di CO2, mediante il recupero del calore dei gas di scarico; novità anche per i pezzi di ricambio.
La direttiva 2011/37/Ue provvede al periodico adeguamento dell’allegato II della direttiva 2000/53/Ce sui veicoli fuori uso, il quale reca le deroghe al divieto generalizzato di utilizzo di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli, immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003.
Oltre alla nuova “inevitabile” esenzione per il piombo, la direttiva interviene ad allarga le esenzioni previste per i veicoli fino a ricomprendervi i pezzi di ricambio, con lo scopo di evitare — quando necessario - lo “smaltimento prematuro” di quei veicoli introdotti sul mercato dopo il 1° luglio 2003, ma prima della data di scadenza di alcune esenzioni stabilite dall'allegato II, che rischiano di trovarsi sprovvisti di pezzi di ricambio idonei sul mercato.
La direttiva 2011/37/Ue dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2011.
Veicoli fuori uso - Modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/Ce
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