Emission trading, la Corte di Giustizia legittima le esclusioni
Cambiamenti climatici
La mancata inclusione delle industrie della plastica e dell'alluminio nella prima fase di applicazione della direttiva 2003/87/Ce, pur risultando svantaggiosa per il settore siderurgico, non viola la parità di trattamento.
Interpellata dal settore siderurgico francese, la Corte di Giustizia Ue (sentenza 16 dicembre 2008, causa C-127/07) ha ritenuto "giustificate" le scelte fatte dal Legislatore comunitario nel 2003, assolvendolo dall'accusa di aver trattato in maniera differenziata situazioni analoghe.
Secondo la Cge, difatti, il coinvolgimento delle oltre 30mila imprese chimiche comunitarie in fase di prima attuazione dell'Emission trading avrebbe causato un eccessivo appesantimento gestionale, tanto che i vantaggi derivanti dall'esclusione sono risultati superiori a quelli che sarebbero derivati dalla sua inclusione; per quanto riguarda i metalli non ferrosi, invece, la differenza di trattamento è stata considerata giustificata alla luce della scarsa quantità di emissioni imputabili al settore stesso.
Ambiente - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Direttiva 2003/87/Ce - Ambito di applicazione - Inclusione degli impianti del settore siderurgico - Esclusione degli impianti del settore chimico e di quello dei metalli non ferrosi - Principio della parità di trattamento
Istituzione di un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Emission trading system (Eu Ets)