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Comunicazione Commissione Ue 5 giugno 2012, n. 158
Orientamenti sugli aiuti di Stato nell'ambito dell'Emission trading
Questo atto è stato modificato/integrato da
- Comunicazione Commissione Ue 15 dicembre 2012, n. 387 (15/12/2012)
- Rettifica pubblicata sulla Guue 21 marzo 2013 C82 (21/03/2013)
Commissione europea
Comunicazione 5 giugno 2012, n. C(2012) 158/04
(Guue 5 giugno 2012 n. C 158)
Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012
Allegato 2
Settori e sottosettori ritenuti ex ante esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica a causa dei costi delle emissioni indirette
Ai fini dei presenti orientamenti, l'impianto di un beneficiario di aiuti può ricevere aiuti di Stato per i costi delle emissioni indirette ai sensi della sezione 3.3 dei presenti orientamenti soltanto se opera in uno dei settori o sottosettori seguenti. Nessun altro settore o sottosettore sarà considerato ammissibile a tali aiuti.
Codice NACE (1) | Descrizione | |
1. | 2742 | Produzione di alluminio |
2. | 1430 | Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la fabbricazione di concim |
3. | 2413 | Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici |
4. | 2743 | Produzione di zinco, piombo e stagno |
5. | 1810 | Confezione di vestiario in pelle |
6. |
2710 272210 |
Siderurgia Tubi d'acciaio senza saldatura |
7. | 2112 | Fabbricazione di carta e di cartone |
8. | 2415 | Fabbricazione di concimi e di composti azotati |
9. | 2744 | Produzione di rame |
10. | 2414 | Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici |
11. | 1711 | Preparazione e filatura di fibre tipo cotone |
12. | 2470 | Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali |
13. | 1310 | Estrazione di minerali di ferro |
14. | I seguenti sottosettori appartenenti al settore Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie (2416): | |
24161039 | Polietilene a bassa densità (LDPE) | |
24161035 | Polietilene lineare a bassa densità (LLDPE) | |
24161050 | Polietilene ad alta densità (HDPE) | |
24165130 | Polipropilene (PP) | |
24163010 | Cloruro di polivinile (PVC) | |
24164040 | Policarbonato (PC) | |
15. |
21111400 |
Il seguente sottosettore appartenente al settore Fabbricazione della pasta-carta (2111): Pasta-carta meccanica |
(1) Secondo NACE rev. 1.1 http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_CLS_DLD&StrNom=NACE_1_ 1&StrLanguageCode=EN&StrLayoutCode=HIERARCIC |
Nota esplicativa relativa alla metodologia per definire i settori e i sottosettori ammissibili agli aiuti
1. A norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 15, della direttiva Ets, i settori e i sottosettori elencati nella tabella sono ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica ai fini dei presenti orientamenti, in termini quantitativi, se l'intensità degli scambi con paesi terzi è superiore al 10 % e la somma dei costi aggiuntivi indiretti generati dall'attuazione della direttiva Ets può comportare un aumento sensibile dei costi di produzione, calcolati come percentuale del valore aggiunto lordo, pari ad almeno il 5 %.
2. Per il calcolo dei costi indiretti ai fini dell'ammissibilità degli interventi nell'ambito dei presenti orientamenti, si applicano lo stesso costo presunto della CO2 e lo stesso fattore medio di emissione dell'Ue per l'energia elettrica della decisione della Commissione 2010/2/Ue 1 . Sono utilizzati gli stessi dati relativi agli scambi commerciali, alla produzione e al valore aggiunto per ciascun settore o sottosettore di cui alla decisione della Commissione 2010/2/Ue. Il calcolo dell'intensità degli scambi si basa sulle esportazioni e sulle importazioni verso e da tutti i paesi terzi, a prescindere dal fatto se questi paesi hanno un sistema di tariffazione della CO2 (attraverso tasse sulle emissioni di CO2, o sistemi di tipo "cap-and-trade" simili all'Ets). È altresì ipotizzato che il 100 % del costo delle emissioni di CO2 sarà trasferito sui prezzi dell'energia elettrica.
3. Analogamente alle disposizioni di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 17, della direttiva Ets, per definire i settori e i sottosettori ammissibili elencati nella tabella, alla valutazione dei settori basata sui criteri quantitativi di cui al punto 1 si aggiunge una valutazione qualitativa, se sono disponibili dati pertinenti e i rappresentanti dell'industria o gli Stati membri hanno presentato motivazioni sufficientemente plausibili e giustificate a favore dell'ammissibilità. La valuta zione qualitativa è stata applicata, in primo luogo, ai settori considerati casi limite, vale a dire i settori Nace 4 che hanno un incremento dei costi delle emissioni indirette compreso tra il 3 % e il 5 % e un'intensità degli scambi di almeno il 10 %; in secondo luogo, ai settori e sottosettori [anche a livello Prodcom 2 ] per i quali mancano dati ufficiali o sono di qualità scadente e, in terzo luogo, ai settori o sottosettori (anche a livello Prodcom) che non erano adeguatamente rappresentati nella valutazione quantitativa. I settori e i sottosettori caratterizzati da costi delle emissioni indirette di CO2 inferiori all'1 % non sono stati presi in considerazione.
4. La valutazione qualitativa di ammissibilità si è concentrata, in primo luogo, sull'entità dell'impatto asimmetrico dei costi delle emissioni indirette di CO2 come percentuale del valore aggiunto lordo del settore. L'impatto asimmetrico dei costi deve risultare sufficientemente ampio da comportare un rischio significativo di rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica a causa dei costi delle emissioni indirette di CO2. Si è ritenuto che per soddisfare tale criterio i costi delle emissioni indirette di CO2 debbano essere superiori al 2,5 %. In secondo luogo, si è tenuto inoltre conto degli elementi di prova disponibili, relativi al mercato, indicanti che il settore o il sottosettore non è in grado di trasferire i maggiori costi delle emissioni indirette ai suoi clienti senza perdere una consistente quota di mercato a favore dei concorrenti dei paesi terzi. Come indicatore obiettivo, si è ritenuto a tal fine che per soddisfare questo secondo criterio fosse necessaria un'intensità degli scambi sufficientemente alta, pari ad almeno il 25 %. Inoltre, per soddisfare il secondo criterio si è ritenuto necessario disporre di dati attendibili che indicassero che, con buona probabilità, il settore Ue in questione si trovasse in generale nella condizione di dover subire i prezzi (se, cioè, i prezzi risultano fissati dalle borse merci o se esistono elementi che indicano che vi sono correlazioni di prezzi tra macroregioni). Tali dati sono stati avallati da altre informazioni, ove disponibili, sulla situazione internazionale della domanda e dell'offerta, sui costi dei trasporti, sui margini di profitto e sulle potenzialità di abbattimento delle emissioni di CO2. In terzo luogo, si è tenuto inoltre conto della intercambiabilità tra combustibili ed elettrcità per i prodotti del settore, di cui alla decisione 2011/278/Ue della Commissione 3 .
5. Le valutazioni qualitativa e quantitativa hanno permesso di stabilire l'elenco dei settori e dei sottosettori ammissibili di cui al presente allegato. Tale elenco è chiuso e può essere modificato soltanto nel corso della revisione intermedia dei presenti orientamenti.
Note ufficiali
Decisione della Commissione del 24 dicembre 2009 che determina, a norma della direttiva 2003/87/C3 del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, Gu L 1 del 5.1.2010, pag. 10.
Elenco Production Communautaire, disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm? TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=PRD_2010&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC
Decisione 2011/278/Ue della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, Gu L 130 del 17.5.2011, pag. 1. L'allegato I, punto 2, di detta decisione elenca una serie di prodotti per i quali si ritiene esista tale intercambiabilità del combustibile, almeno in una certa misura.