Circolare MinLavoro 5 marzo 1997, n. 28
Dlgs 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche - Direttive applicative
Il presente atto è collegato alle seguenti disposizioni
Altra prassi sullo stesso argomento
- Circolare MinLavoro 13 settembre 2006, n. 25
- Circolare MinInterno 10 marzo 2006, n. 1000
- Circolare MinLavoro 22 dicembre 2005, n. 3148
- Circolare MinLavoro 24 giugno 2005, n. 939
- Circolare MinLavoro 16 marzo 2005, n. 11
- Circolare MinLavoro 8 gennaio 2004, n. 1
- Circolare MinWelfare 3 dicembre 2003, n. 39
- Linee guida Ispesl maggio 2002
- Circolare MinLavoro 29 maggio 2001, n. 58
- Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2001, n. 5
- Circolare MinLavoro 25 gennaio 2001, n. 16
- Circolare MinLavoro 17 gennaio 2001, n. 11
- Circolare MinLavoro 3 ottobre 2000, n. 68
- Circolare MinLavoro 16 giugno 2000, n. 40
- Circolare MinIstruzione 19 aprile 2000, n. 122
- Circolare MinLavoro 5 marzo 1998, n. 30
- Circolare MinLavoro 30 maggio 1997, n. 73
- Circolare MinLavoro 19 novembre 1996, n. 154
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Circolare 5 marzo 1997, n. 28
(Gu 25 marzo 1997 n. 70)
Dlgs 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche - Direttive applicative
Agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro
Alle regioni — Assessorati alla sanità
Alle OO.SS. dei datori di lavoro
Alle OO.SS. dei lavoratori
e, per conoscenza:
Al Ministero della sanità
Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Al Ministero dell'interno
Al Dipartimento della funzione pubblica e affari regionali
Al Ministero della difesa
Al Ministero dei trasporti e della navigazione
Individuazione datore di lavoro nei condomini
Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, derivanti dall'articolo 1, comma 3, il datore di lavoro nei condomini va individuato nella persona dell'Amministratore condominiale pro-tempore.
Trasferimento di sede
Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro, successivamente all'assolvimento degli obblighi di valutazione dei rischi e di compilazione del documento di cui all'articolo 4, comma 2, trasferisce la propria attività in altra sede, lo stesso è tenuto ad aggiornare la valutazione dei rischi ed il documento pertinente, in analogia a quanto previsto dal comma 7 del citato articolo 4, al fine di tener conto dei cambiamenti avvenuti, in particolare per quanto riguarda l'ambiente di lavoro.
Subappalto nei trasporti
Nel caso in cui un'azienda di trasporto subappalti ad imprese minori, i cosiddetti "padroncini", l'esecuzione di servizi di trasporto, non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 (contratto di appalto o contratto d'opera), in quanto tale articolo disciplina unicamente l'ipotesi dell'affidamento a terzi di lavori da realizzare all'interno dell'azienda o unità produttiva.
Tenuta del registro infortuni
L'articolo 4, comma 5, lett. o) prevede per il datore di lavoro la tenuta di un registro infortuni "nel quale siano annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro". Il decreto del Ministro del Lavoro 5.12.96 ha modificato unicamente la nota esplicativa all'allegato B del decreto ministeriale 12.9.1958 relativo al modello di registro precisando che l'obbligo di registrazione sussiste quando l'infortunio comporta "l'assenza di almeno un giorno escluso quello dell'evento". L'ampliamento delle registrazioni (da 3 giorni a 1 giorno) è finalizzato unicamente alla raccolta dei dati statistici utili a fini prevenzionistici.
La nuova disposizione ha mutato solo per tale aspetto i contenuti dell'articolo 40 del Dpr 547/55.
In relazione a quanto sopra conservano la loro validità le motivazione della circolare n.537 del 3 febbraio 1959 che, in riferimento all'obbligo di conservazione del registro sul luogo di lavoro, ha fornito indicazioni applicative in ordine ad alcune fattispecie.
In particolare la circolare ha chiarito che, nel caso di attività di breve durata, caratterizzata da mobilità o svolta in sedi con pochi lavoratori e priva di adeguata attrezzatura amministrativa, l'obbligo in questione si ritiene assolto anche nell'ipotesi in cui il registro in questione sia tenuto nella sede centrale dell'impresa, sempre che tali attività non siano dislocate oltre l'ambito provinciale.
La verifica concreta di tale situazione è ovviamente rimessa all'apprezzamento dell'organo di vigilanza.
Assoggettibilità alla normativa di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro delle imprese individuali il cui titolare si avvale di collaboratori familiari
Nell'ipotesi di un'impresa artigiana costituita in forma individuale, la tutela antinfortunistica e di igiene va apprestata obbligatoriamente nel caso in cui i collaboratori familiari prestino la loro attività in maniera continuativa e sotto la direzione di fatto del titolare.
Nell'ipotesi invece in cui tale subordinazione di fatto non sussista ed il familiare esplichi saltuariamente la propria attività per motivi di affezione gratuitamente ed in veste di alter ego del titolare, la tutela non va apprestata.