Rischio incidenti rilevanti (Seveso)

Prassi

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Circolare MinInterno 10 marzo 2006, n. 1000

Formazione e addestramento dei lavoratori in attività a rischio di incidente rilevante

Ministero dell'interno

Lettera-circolare 10 marzo 2006, prot. Dcpst/A4/Rs/ 1000

Oggetto: Formazione e addestramento dei lavoratori in attività a rischio di incidente rilevante

 

Ministero dell'interno

Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica

Area rischi industriali

 

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco

loro sedi

 

e, per conoscenza:

Alle Direzioni regionali ed interregionali dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

loro sedi

In relazione ad alcuni quesiti concernenti l'oggetto pervenuti a questo Dipartimento, si forniscono i chiarimenti di seguito riportati.

Per quanto riguarda il servizio di prevenzione e di estinzione incendi, la legge 13 marzo 1961, n.469 (artt.2 e 12) attribuisce:

— al Ministero dell'interno, su proposta del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, la determinazione degli stabilimenti industriali, depositi e simili tenuti ad istituire un proprio servizio di prevenzione e di estinzione incendi, specificando la dotazione minima di personale e di materiale per detto servizio, nonché le relative caratteristiche tecniche;

— al Comandante provinciale dei Vigili del fuoco l'esercizio della vigilanza e del controllo su detti servizi al fine di assicurarne l'efficienza ed il normale funzionamento, nonché la cura della preparazione tecnica delle squadre antincendi.

Le successive norme in materia di sicurezza sul lavoro disciplinano il servizio antincendio (cfr. Dlgs 626/94, articolo 12, e Dm 10 marzo 1998, articolo 6). Tali norme ed, in particolare, i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza stabiliti con il Dm 10 marzo 1998, conferiscono al "datore di lavoro" le responsabilità in materia di designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendi, per i quali è previsto un corso di formazione ed il conseguimento dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 609/96.

Al riguardo, si segnala la recente emanazione dell'accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome in materia di requisiti professionali per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (Rspp e Aspp) di cui al Dlgs 626/94 e s.m.i. e Dlgs 195/03, per significare la confermata rilevanza che il legislatore attribuisce alla formazione nel settore in argomento (cfr. Accordo tra Governo e le Regioni e Province autonome del 26 gennaio 2006 — provvedimento pubblicato nella Gu n.37 del 14 febbraio 2006 — in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro).

Per il settore delle attività a rischio di incidente rilevante, spettano al "fabbricante" (ora"gestore" ai sensi del Dlgs 334/99) l'individuazione e la messa in atto delle modalità di informazione, addestramento ed equipaggiamento dei lavoratori, di cui al Dm 16 marzo 1998 (cfr.L.C. Prot. Dcpst/A4/RS/800 del 22 febbraio 2006). A tal fine, ed in relazione agli specifici ruoli dei lavoratori in situ, ivi compreso il personale preposto agli interventi di emergenza, il gestore deve selezionare programmi di formazione adeguati, svolti da istruttori qualificati, e deve verificare il raggiungimento degli obiettivi (cfr.articolo 4 del Dm 16 marzo 1998).

Il gestore, tra l'altro, deve assicurare che ciascun lavoratore, per quanto di pertinenza, sia adeguatamente formato e addestrato su:

a) contenuti delle analisi e valutazioni di sicurezza;

b) contenuti generali del piano di emergenza interno, anche per il coordinamento con gli eventuali interventi richiesti al lavoratore stesso a seguito dell'attivazione del piano di emergenza esterna;

c) uso delle attrezzature di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva.

Tenendo conto di quanto previsto dalla vigente legislazione, nonché dei molteplici aspetti da considerare nella conduzione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (dalla sicurezza sul lavoro, alla protezione civile e alla salvaguardia ambientale), si ritiene che tutte le attività riguardanti la determinazione delle risorse necessarie e la formazione del personale, compreso quello incaricato dei servizi antincendi, debbano essere ricondotte nell'ambito dell'attuazione del sistema di gestione della sicurezza, così come stabilito dal Dm 9 agosto 2000.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, di quest'ultimo decreto, infatti, "il sistema di gestione della sicurezza, anche in riferimento al decreto del Ministero dell'ambiente del 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.74 del 30 marzo 1998, deve definire i requisiti minimi di formazione, informazione e addestramento per tutto il personale coinvolto in attività rilevanti ai fini della sicurezza, proprio o di terzi, fisso od occasionale, e garantire la disponibilità e l'impiego del relativo equipaggiamento di protezione. Esso deve, inoltre, definire le attività necessarie al raggiungimento e al mantenimento di tali requisiti, anche in termini di qualificazione professionale e di capacità operative; queste devono essere assicurate anche mediante l'idoneità dell'interfaccia tra operatore e impianto".

Il gestore, pertanto, dovrà essere in grado di dimostrare, in caso di verifiche e controlli, la preparazione delle dotazioni organiche dedicate all'espletamento di servizi di cui sopra, nonché l'efficienza e l'efficacia dei mezzi antincendio disponibili in stabilimento.

Le strutture territoriali del Dipartimento, qualora espressamente richiesto dal gestore e sulla base dei programmi dallo stesso selezionati, possono svolgere attività di formazione anche in relazione alla citata legge 469/61 fermo restando, in ogni caso, il compito di accertare, nell'ambito della attività di valutazione, controllo e vigilanza, l'ottemperanza degli obblighi del gestore in materia di formazione e addestramento dei lavoratori.

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