Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2001, n. 5
Dlgs 626/1994 - Uso delle attrezzature munite di videoterminali
Il presente atto è collegato alle seguenti disposizioni
Altra prassi sullo stesso argomento
- Circolare MinLavoro 13 settembre 2006, n. 25
- Circolare MinInterno 10 marzo 2006, n. 1000
- Circolare MinLavoro 22 dicembre 2005, n. 3148
- Circolare MinLavoro 24 giugno 2005, n. 939
- Circolare MinLavoro 16 marzo 2005, n. 11
- Circolare MinLavoro 8 gennaio 2004, n. 1
- Circolare MinWelfare 3 dicembre 2003, n. 39
- Linee guida Ispesl maggio 2002
- Circolare MinLavoro 29 maggio 2001, n. 58
- Circolare MinLavoro 25 gennaio 2001, n. 16
- Circolare MinLavoro 17 gennaio 2001, n. 11
- Circolare MinLavoro 3 ottobre 2000, n. 68
- Circolare MinLavoro 16 giugno 2000, n. 40
- Circolare MinIstruzione 19 aprile 2000, n. 122
- Circolare MinLavoro 5 marzo 1998, n. 30
- Circolare MinLavoro 30 maggio 1997, n. 73
- Circolare MinLavoro 5 marzo 1997, n. 28
- Circolare MinLavoro 19 novembre 1996, n. 154
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Circolare 20 aprile 2001, n.5
(Gu 30 aprile 2001 n. 99)
Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, titolo VI, "uso delle attrezzature munite di videoterminali"
Dipartimento della funzione pubblica
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
A tutti i Ministeri
Al Consiglio di Stato
Alla Corte dei conti
All'Avvocatura generale dello Stato
Alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (tramite i Ministeri vigilanti)
Ai prefetti
Alle regioni
Alle province (tramite UPI)
Ai comuni (tramite ANCI)
Alle comunita' montane (tramite UNCEM)
Agli enti pubblici non economici (tramite i Ministeri vigilanti)
Agli enti di ricerca (tramite i Ministeri vigilanti)
Alle aziende del Servizio sanitario nazionale (tramite le regioni)
Alle universita'
Alle istituzioni scolastiche (tramite i provveditoriati agli studi)
Alle organizzazioni sindacali
e, per conoscenza:
All'Anci
All'Upi
All'Uncem
La legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Comunitaria 2000), con l'art. 21, ha apportato talune modifiche al titolo VI, "uso delle attrezzature munite di videoterminali", del decreto legislativo n. 626/1994 (recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro):
in particolare:
la lettera c), dell'art. 51, che definiva "lavoratore: il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni di cui all'art. 54, per tutta la settimana lavorativa" e' stata cosi' sostituita:
"lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico od abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art. 54";
i commi 3 e 4 dell'art. 55, relativi alla sorveglianza sanitaria per i suddetti lavoratori che stabilivano:
"3. I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i lavoratori che abbiano compiuto il quarantacinquesimo di eta' sono sottoposti a visita di controllo con periodicita' almeno biennale.
4. Il lavoratore e' sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente.", sono stati cosi' sostituiti:
"3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 16.
3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalita' di cui ai commi 1 e 2.
3-ter. La periodicita' delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, e' biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta', quinquennale negli altri casi.
4. Il lavoratore e' sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessita'.".
L'art. 58, relativo all'adeguamento alle norme, che stabiliva:
"1. I posti di lavoro utilizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere conformi alle prescrizioni dell'allegato VII.
2. I posti di lavoro utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati a quanto prescritto al comma 1 entro il 1° gennaio 1997", e' stato cosi' sostituito:
"1. I posti di lavoro dei lavoratori di cui all'art. 51, comma 1, lettera c), devono essere conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato VII".
Le innovazioni introdotte sono di immediata applicazione, per cui e' opportuno fornire alcuni chiarimenti diretti a dare ad esse pronta attuazione, affinche' i comportamenti, in particolare delle pubbliche amministrazioni, siano tempestivamente e coerentemente ridefiniti.
La prima indicazione riguarda l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, attraverso il quale vengono individuate adeguate misure di prevenzione e protezione, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ed in collaborazione con il medico competente.
I datori di lavoro provvederanno all'individuazione dei dipendenti che rientrano nell'applicazione della normativa, e quindi dell'effettivo raggiungimento o superamento dei limite settimanale, sostituito a quello giornaliero, in collaborazione con i dirigenti preposti alle varie strutture, tenendo conto della specifica attivita' degli interessati, delle modalita' e dei tempi del suo svolgimento, in riferimento alle logiche organizzative proprie di ogni amministrazione.
I datori di lavoro a seguito quindi di una riconsiderazione del numero dei destinatari della sorveglianza sanitaria, tenuto conto della nuova definizione di lavoratore, con l'apporto collaborativo del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, stabiliranno una adeguata programmazione ed attuazione delle visite preventive e periodiche per i nuovi destinatari.
E' necessario altresi', ai sensi dell'art. 56, del decreto legislativo n. 626/1994, provvedere all'elaborazione di uno specifico piano di informazione e formazione dei soggetti sopra indicati
La nuova formulazione dell'art. 58 del decreto legislativo in argomento, inoltre, impone che le postazioni di lavoro dotate di attrezzature munite di videoterminali debbano essere conformi alle prescrizioni minime indicate nell'allegato VII. Conseguentemente sara' adottata una programmazione degli interventi individuando le priorita', in considerazione dell'organizzazione del lavoro.
E' opportuno altresi' rammentare in questa sede che con il decreto interministeriale 2 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244, del 18 ottobre 2000, emanato ai sensi dell'art. 56, comma 3, del decreto legislativo n. 626/1994 sono state individuate `linee guida d'uso dei videoterminaliº, cui tutti gli interessati devono far riferimento per il corretto utilizzo degli stessi.
La guida, come indicato in premessa, e' finalizzata a fornire le indicazioni fondamentali per lo svolgimento dell'attivita' al videoterminale al fine di prevenire in particolare l'insorgenza dei disturbi muscoloscheletrici, dell'affaticamento visivo e della fatica mentale che possono essere causati o aggravati dall'uso dei videoterminali.
Si fa presente che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha gia' provveduto ad emanare una circolare sull'argomento, pienamente operativa anche per tutte le pubbliche amministrazioni (circolare n. 16/2001).