Sicurezza sul lavoro

Prassi

print

Circolare MinAttività produttive 18 novembre 2005, n. 6649

Cassoni e contenitori metallici destinati ad essere sollevati con apparecchi di sollevamento mediante appositi occhielli - Chiarimenti sul regime giuridico applicabile

Ministero dello sviluppo economico

Circolare 18 novembre 2005, n. 6649

(Gu 16 dicembre 2005 n. 292)

Cassoni e contenitori metallici destinati ad essere sollevati con apparecchi di sollevamento mediante appositi occhielli - Chiarimenti sul regime giuridico applicabile

 

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali — D.G. per l'attività ispettiva — Div. IIIAl Ministero del lavoro e delle politiche sociali — D.G. della tutela delle condizioni di lavoro — Div. VII

Agli assessorati alla salute delle Regioni e Prov. autonome

Alle ASL — Presidi prevenzione sul lavoro

All'Ispesl: DTS e DOM

Alle associazioni di categoria interessate

 

È stato posto un quesito per conoscere se cassoni e contenitori metallici, destinati ad essere sollevati con apparecchi di sollevamento mediante appositi occhielli sugli stessi ricavati o riportati debbano essere considerati "accessori di sollevamento" ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996 di trasposizione della direttiva 89/392/Cee (macchine).

Sentito al riguardo il Gruppo di lavoro istituito presso questo Ministero per la gestione delle problematiche emergenti dall'attività di sorveglianza del mercato delle macchine rientranti nel campo di applicazione della detta direttiva e di cui fanno parte rappresentanti del Ministero del lavoro e politiche sociali, dell'Ispesl e del coordinamento regionale, si comunica quanto segue.

Considerato che al punto 4.1.1 dell'allegato I al citato decreto n. 459/1996 sono riportate le seguenti definizioni:

a) accessori di sollevamento: componenti o attrezzature non collegate alle macchine e disposte tra la macchina e il carico oppure sul carico per consentirne la presa;

b) accessori di imbracatura: accessori di sollevamento che servono alla realizzazione o all'impiego di una braca, quali ganci ad occhiello, maniglie, anelli, golfari, ecc.,

risulta che i cassoni e i contenitori in oggetto non rientrano in nessuna delle definizioni appena richiamate, costituendo essi stessi — in quanto imballaggio terziario del prodotto — parte integrante del carico da sollevare. Non essendo, quindi, né accessori di sollevamento, né accessori di imbracatura non possono essere considerati compresi nel campo di applicazione della direttiva comunitaria 98/37/Ce.

Ulteriore conseguenza di ciò è che per i fabbricanti di detti prodotti non è richiesto il rispetto deve disposizioni della citata direttiva relative a:

predisposizione del fascicolo tecnico;

redazione e sottoscrizione della "dichiarazione di conformita";

apposizione della marcatura Ce;

redazione e fornitura delle istruzioni per l'uso.

Ciò comunque non esime il produttore, dall'obbligo di fornire all'utilizzatore "le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale, o ragionevolmente prevedibile, del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze". In particolare dovrebbero essere, come minimo, fornite ovvero riportate sul prodotto informazioni su:

portata e sovrapponibilità,

caratteristiche dimensionali,

peso nominale,

identificazione del carico massimo e di utilizzazione,

identificazione del materiale costitutivo.

Stante quanto precede, al fine di evitare turbative di mercato e consentire agli utilizzatori di orientare correttamente le proprie scelte, si precisa che i fabbricanti dei cassoni e dei contenitori in oggetto dovranno:

1) per gli esemplari di nuova fabbricazione: astenersi dall'emettere la dichiarazione di conformità e dall'apporre la marcatura Ce ai sensi della direttiva 98/37/Ce;

2) per gli esemplari contrassegnati con la marcatura Ce e già immessi sul mercato, ovvero direttamente venduti all'utilizzatore finale: dare apposita comunicazione agli acquirenti avvertendoli che la dichiarazione di conformità e la relativa marcatura Ce del prodotto loro fornito sono entrambe conseguenti procedure impropriamente applicate e che le stesse non costituiscono conformità alla direttiva 98/37/Ce, nonché mantenere evidenza documentale dell'adempimento di quanto sopra.

Gli stessi fabbricanti, in caso di mancato rispetto delle suesposte disposizioni, e fatti salvi i provvedimenti che in materia di rispetto delle regole della concorrenza potranno essere adottati dalla competente autorità, saranno perseguibili per indebita applicazione della marcatura Ce.

Si confida nella collaborazione di tutti gli enti in indirizzo per la massima e tempestiva divulgazione del contenuto della presente circolare, che si è ritenuta necessaria a seguito di chiarimenti richiesti dagli organi di vigilanza territoriale.

Il presente atto è stato sottoposto alla procedura d'informazione ai sensi della direttiva 98/34/Ce.

 

Roma, 18 novembre 2005

 

 

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598