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Risoluzione Agenzia delle entrate 11 novembre 2005, n. 159

Trattamento tributario della bollatura e vidimazione dei registri carico e scarico rifiuti

Agenzia delle entrate

Risoluzione 11 novembre 2005, n. 159/E

Oggetto: Trattamento tributario della bollatura e vidimazione dei registri carico e scarico rifiuti

 

Direzione Centrale normativa e Contenzioso

 

È stato chiesto se è corretta l'interpretazione secondo la quale per la vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali non è dovuta la tassa di concessione governativa e — essendo uguale la formulazione letterale della norma — non è dovuta neanche l'imposta di bollo.

Preliminarmente si osserva che l'articolo 12 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, prevede per "i soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, (...) l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro su cui devono annotare, le informazioni qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto".

Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo citato, è obbligato alla tenuta di detto registro "Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere c), d) e g)...".

L'articolo 16 della tariffa allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 642, prevede, tra l'atro, l'imposta di bollo nella misura di € 14, 62 per ogni cento pagine o frazione di cento pagine, riferita ai: "repertori; libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del Codice civile; ogni altro registro se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del Codice civile:...".

L'articolo 2214 del Codice civile prevede che l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale, il libro degli inventari e ogni altro libro necessario, a seconda delle dimensioni e della natura dell'impresa.

Inoltre, l'articolo 2215 del Codice civile stabilisce che, "... qualora sia previsto l'obbligo della bollatura ..." i libri contabili "... devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio ...".

Dopo le modifiche al Codice civile recate dall'articolo 7 bis del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, e dall'articolo 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il rinvio dell'articolo 16 della tariffa allegata al Dpr n. 642 del 1972 all'articolo 2216 non risulta più attuale, poiché lo stesso non contiene più alcuna previsione relativa a modalità di bollatura e vidimazione di registri.

Dal combinato disposto delle norme sopra richiamate consegue che il registro di carico e scarico rifiuti non è soggetto all'imposta di bollo di cui all'articolo 16 della più volte citata tariffa. Infatti, lo stesso non è un registro di tipo contabile ai sensi dell'articolo 2214 del Codice civile, né è bollato nei modi previsti dal citato articolo 2215 del Codice civile, cioè dal registro delle imprese o da un notaio (ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, i fogli dello stesso sono "... numerati e vidimati dall'Ufficio del Registro (ora Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate)".

Per quanto concerne la tassa sulle concessioni governative, l'articolo 23 della tariffa allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 641 ne prevede l'applicazione, nella misura di € 67,00 per le formalità di "bollatura e numerazione di libri e registri (articolo 2215 del Codice civile) per ogni 500 pagine o frazione di 500".

La nota n. 1 al predetto articolo precisa inoltre che "la tassa (...) è dovuta per i registri di cui all'articolo 2215 del Codice civile e per tutti gli altri libri o registri che per obbligo di legge o volontariamente (...) sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie".

Dal tenore letterale della norma sopra riportata risulta evidente che le motivazioni esposte che portano ad escludere il pagamento dell'imposta di bollo sono valide anche per escludere il pagamento della tassa sulle concessioni governative.

Per completezza di argomento è opportuno rammentare che per la bollatura e vidimazione dei predetti registri sono, invece, dovuti i 'tributi speciali' nella misura di € 3,72 per diritto fisso e € 1,24 prima pagina, in conformità alle disposizioni tariffarie della tabella A — Titolo II— allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 648, come sostituita dall'articolo 3, comma 85 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Con riferimento al 'diritto d'urgenza' "... per la restituzione entro il giorno successivo degli atti sottoposti alla registrazione e dei registri vidimati" lo stesso non è dovuto quando per prassi l'ufficio rende il servizio entro il termine stabilito per la richiesta del diritto d'urgenza o inferiore allo stesso.

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