News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 30 gennaio 2013

Impianti rifiuti, la modifica sostanziale implica il riesame globale

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

Impianti rifiuti, la modifica sostanziale implica il riesame globale

La richiesta di rinnovo dell’autorizzazione con integrazione tipologica dei rifiuti trattati, che rappresenta una modifica sostanziale, può essere rifiutata dall’Albo gestori nel caso di violazioni della normativa.

 

Con queste motivazioni la Cassazione ha confermato la condanna di un’impresa sia per gestione non autorizzata di rifiuti (articolo 256, comma 1), con riferimento all’attività proseguita successivamente alla nota dell’Albo che dichiarava improcedibile la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione, sia per gestione in violazione delle prescrizioni impartite dalla P.a. (comma 4) con riferimento alle violazioni riscontrate prima del provvedimento di revoca dell’iscrizione.

 

Si legge infatti nella sentenza 1150/2013 che la comunicazione di integrazione tipologica dei rifiuti trattati implica infatti per la Suprema Corte una modifica sostanziale delle operazioni di gestione, in conseguenza della quale la Sezione regionale dell’Albo è investita del potere di rifiutare il rinnovo alla luce di un riesame globale dell’attività.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 9 gennaio 2013, n. 1150

Impianti di gestione rifiuti - Autorizzazioni - Modifiche sostanziali - Violazioni di legge - Mancato rinnovo - Legittimo - Reati ambientali - Competenza - Organi di polizia giudiziaria - Sussiste

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

SPECIALE Codice Ambiente (Dlgs 152/2006)
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente

© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598