Circolare MinLavoro 24 giugno 2005, n. 939
Programmazione attività di vigilanza tecnica
Il presente atto è collegato alle seguenti disposizioni
Altra prassi sullo stesso argomento
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- Circolare MinLavoro 30 maggio 1997, n. 73
- Circolare MinLavoro 5 marzo 1997, n. 28
- Circolare MinLavoro 19 novembre 1996, n. 154
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Circolare 24 giugno 2005, n. 939
Oggetto: Programmazione attività di vigilanza tecnica
Alle
E p.c. Direzioni Regionali del Lavoro
Loro Sedi
Direzioni Provinciali del Lavoro
Loro Sedi
D.G. tutela delle Condizioni di Lavoro
Sede
Sono pervenute, per vie brevi, da parte di alcune Direzioni Regionali e Provinciali, richieste di ulteriori precisazioni sulla programmazione dell'attività di vigilanza tecnica con particolare riferimento al settore delle costruzioni.
Al riguardo questa Direzione fa presente che a livello europeo non è stata reiterata, per l'anno 2005, la campagna nelle costruzioni, e pertanto l'attività di vigilanza proseguirà secondo le indicazioni di carattere generale già fornite con il documento di programmazione 2005.
Inoltre, come è noto, il Governo ha deciso di ritirare lo schema di decreto legislativo recante il Testo unico delle norme in materia di sicurezza del lavoro escludendo di proporre al Parlamento una proroga del termine per l'esercizio della delega, questo nuovo elemento elimina le perplessità legate ad una più puntuale programmazione della vigilanza tecnica per il secondo semestre del 2005.
Per quanto attiene alla vigilanza nel settore delle costruzioni si richiama la strategia concordata, lo scorso anno, con il Coordinamento Tecnico delle Regioni che prevede:
1) Le Direzioni regionali assumeranno nell'ambito dei Comitati di cui all'articolo 27 del Dlgs 626/1994, ove operanti, diversamente si farà riferimento a momenti di coordinamento similari, i necessari contatti con le competenti strutture regionali delle AA.SS.LL. al fine di individuare i criteri operativi e di rilevazione degli interventi;
2) Le Direzioni Provinciali ricercheranno un forte coordinamento con le AA.SS.LL., che preveda una attenzione particolare delle Dpl agli aspetti di regolarità del lavoro in modo particolare nelle aree in cui le AA.SS.LL. sono in grado di garantire un'importante azione di vigilanza in materia di igiene e sicurezza, in maniera da integrare gli interventi ed evitare ogni possibile duplicazione e/o sovrapposizione degli stessi;
3) Le Direzioni provinciali, contestualmente alle verifiche in materia di igiene e sicurezza, controlleranno la regolarità dei rapporti di lavoro affiancando all'ispettore tecnico, ove possibile, un ispettore amministrativo. In ogni caso, e quindi anche in sede di vigilanza ordinaria, tenuto conto della precipua incidenza del fenomeno infortunistico rilevante con riferimento alle tipologie dei contratti atipici, sarà opportuno evidenziare, per ciascun cantiere visitato, la presenza di lavoratori "atipici" e le lavorazioni cui vengono adibiti, tali dati verranno poi semestralmente trasmessi a questa direzione;
4) Dovranno essere promosse iniziative congiunte con le Regioni e Province Autonome, le Parti Sociali, i Comitati Paritetici per l'edilizia e le Istituzioni interessate per un'opera di sensibilizzazione;
5) I cantieri saranno individuati anche sulla base delle notifiche preliminari agli atti di codesti Uffici integrando la ricerca con la vigilanza "a vista" in modo da coprire tutto il territorio di competenza.
Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai cantieri definibili "sotto il livello minimo etico di sicurezza" dove si rileva "scarsa o nessuna osservanza" delle norme e dove sono presenti, generalizzati, gravi ed imminenti rischi di infortunio, direttamente riscontrati con particolare riguardo alle cadute dall'alto, al rischio di seppellimento o alla possibilità di folgorazione. In tali situazioni, ove le violazioni non siano sanabili con interventi contestuali ed efficaci, l'ispettore valuterà l'applicazione dei provvedimenti repressivi in grado di produrre la sospensione dei lavori.
Con riferimento poi al miglioramento dei risultati qualitativi riferibili più specificamente alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, si dovrà porre particolare attenzione anche a quanto previsto dalle più recenti normative in materia (Dpr 222/03 — Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, nonché Dlgs 235/03 che determina i requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro per l'esecuzione di lavori temporanei in quota).