Sentenza Tar Veneto 11 marzo 2005, n. 935
Affissioni pubblicitarie - Ordine di rimozione - Nel caso di insegna realizzata in difformità dalla rilasciata autorizzazione comunale ed in assenza della prescritta autorizzazione ambientale - Legittimità
Tar Veneto
Sentenza 11 marzo 2005, n. 935
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l'intervento dei Signori Magistrati:
(omissis)
ha pronunciato la seguente
Sentenza
sul ricorso n. 447/2005 proposto da Cantina di Soave S.CA.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Cappiotti, Arturo Lanza e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Mestre, Via Cavallotti 22;
contro
il Comune di Soave in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Biondaro, Alessandra Rigobello e Giorgio Pinello, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Venezia, S.Polo 3080/L;
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento comunale 23.12.2004 n. 109/04 di demolizione opere edili e ripristino dello stato dei luoghi.
Visto il ricorso, notificato il 24.2.2005 e depositato presso la Segreteria il 28.2.2005, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Soave, depositato il 9.3.2005;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla Camera di Consiglio del 9 marzo 2005, convocata a' sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall'articolo 3 della legge 21 luglio 2000 n. 205 — relatore il Consigliere Elvio Antonelli — l'avv. G.Cortenutti, in sostituzione dell'avv. Cappiotti, per la parte ricorrente e l'avv. Biondaro per il Comune intimato;
Rilevata, a' sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall'articolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;
considerato
che la società ricorrente ha realizzato un intervento murale del tutto distinto per finalità e tipologia rispetto a quello autorizzato (identifica una linea di vini in luogo di una località);
che il provvedimento di rimozione dell'insegna pubblicitaria in questione è stato giustificato anche con riferimento all'assenza di autorizzazione in materia di beni ambientali;
che con riferimento a tale profilo il provvedimento nella specie adottato assumeva natura vincolata alla luce del combinato disposto di cui agli articoli 153 e 168 del Dlgs n. 42 del 2004 e dell'articolo 23 del Dlgs n. 285 del 1992;
che il primo motivo secondo il quale non sarebbe necessario il permesso di costruire diviene irrilevante dal momento che il provvedimento impugnato come visto è giustificato sufficientemente con riferimento alla mancanza di autorizzazione ambientale;
che in forza della acclarata natura vincolata del provvedimento e del fatto che il contenuto del provvedimento stesso "non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato", il Collegio ritiene che gli altri motivi dedotti, essendo di mero carattere formale (difetto di motivazione; contraddittorietà; omessa acquisizione parere commissione edilizia integrata), seppur astrattamente fondati devono però ritenersi irrilevanti alla luce dell'articolo 21 octies, comma 2° dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 2005 n. 15 (entrata in vigore l'8 marzo 2005);
che pertanto il ricorso deve essere rigettato.
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;
PQM
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 9 marzo 2005.
(omissis)
Sentenza depositata in Segreteria l'11 marzo 2005