Sicurezza sul lavoro

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Ministero della salute

Circolare 3 giugno 2004, prot. Dgprev-13008/P

Ministero della salute 

Circolare 3 giugno 2004, prot. Dgprev-13008/P

 

Quesiti applicazione del Decreto 15 luglio 2003, n. 388

 

In riferimento ai quesiti posti, per quanto specificato in oggetto, da parte dello scrivente Ufficio si precisa quanto segue:

— articolo 1, comma 1 — Classificazione: ai fini della classificazione della aziende, ovvero delle unità produttive, intese secondo la definizione data dal Dlgs n. 626/1994 come "Stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale", vanno considerati tutti i lavoratori dell'azienda.

Se l'azienda o l'unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, per identificare la categoria di appartenenza, il datore di lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato.

— articolo 2, comma 5 — Obbligo di fornire pacchetto di medicazione e mezzo idoneo di comunicazione: tale obbligo riguarda l'utilizzazione di proprio personale in attività esterne alla sede aziendale o all'unità produttiva, limitatamente a prestazioni lavorative in luoghi isolati come mal collegati e/o appartati e lontani rispetto a centri abitati, secondo la comune accezione del termine.

— articolo 3, comma 1 — Addetti al pronto soccorso: precisato che l'articolo 95 del Dlgs n. 626/1994, prevede l'esonero dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell'articolo 10, per il datore di lavoro che, rientrando nei casi previsti nell'allegato I, svolga direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, elencati nell'articolo 9, solamente in prima applicazione ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1996, precisato che detti compiti non ricomprendono il Pronto soccorso, si osserva che la necessità della frequenza a specifico corso per acquisire le necessarie conoscenze teoriche e pratiche per l'attuazione delle misure di primo soccorso risultano necessarie sia nel caso in cui il datore di lavoro, avvalendosi del comma 2 dell'articolo 15, svolga direttamente tali funzioni sia nel caso in cui siano stati preventivamente designati a svolgerle uno o più dipendenti.

Con l'entrata in vigore del regolamento, gli obiettivi didattici ed i contenuti minimi della formazione per il primo soccorso sono stabiliti negli allegati 3 e 4 dello stesso, secondo le precisazioni del comma 5 dell'articolo 3 sono ritenuti validi i corsi ultimati precedentemente. Per quanto attiene all'obbligo di aggiornamento della formazione, con cadenza triennale almeno per quanto riguarda le capacità di intervento pratico, non essendo previsti differimenti, lo stesso è da ritenere immediatamente vigente con l'entrata in vigore, e ovviamente da riferire alla formazione acquisita, al fine di sopperire a carenze connesse a formazioni datate; pertanto per la ripetizione della formazione il riferimento è costituito dalla data di ultimazione dell'ultimo corso effettuato.

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