Sicurezza sul lavoro

Normativa Vigente

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N.d.R.: si segnala che, in virtù delle modifiche introdotte dal Dm Interno 12 aprile 2019,  a partire dal 20/10/2019 le norme generali di sicurezza antincendio previste dal Dm 3 agosto 2015 (cd. "Codice di prevenzione incendi") si applicano obbligatoriamente a molte attività precedentemente sottoponibili a tali regole solo a titolo facoltativo. Per conoscere nel dettaglio le attività oggetto delle suddette novità si invita a consultare il testo aggiornato del Dm 3 agosto 2015.

Ultima versione disponibile al 13/11/2024

Ministero dell'interno

Decreto 3 novembre 2004

(Gu 18 novembre 2004 n. 271)

Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio

Il Ministro dell'Interno

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante "Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante "Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/Cee relativa ai prodotti da costruzione";

Visto il decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, recante "Attuazione delle direttive 89/391/Cee, 89/654/Cee, 89/655/Cee, 89/656/Cee, 90/269/Cee, 90/270/Cee, 90/394/Cee, 90/679/Cee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro";

Visto il decreto legislativo del 19 marzo 1996, n. 242, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante "Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto interministeriale 10 marzo 1998, recante "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";

Visto il proprio decreto 4 maggio 1998, recante "Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco";

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, nella riunione n. 261 del 9 aprile 2003;

Considerato che i dispositivi di apertura manuale posti sulle porte installate lungo le vie di esodo delle opere soggette al rispetto del requisito essenziale n. 2 "Sicurezza in caso di incendio" devono essere conformi a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Ritenuta la necessità di provvedere all'emanazione di norme e criteri per l'installazione e la manutenzione dei dispositivi antipanico e dei dispositivi per le uscite di emergenza;

Espletata, con notifica 2003/186/I la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/Ce, modificata dalla direttiva 98/48/Ce;

 

Decreta:

Articolo 1

Oggetto — Campo di applicazione

Il presente decreto stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura manuale, di seguito denominati "dispositivi", delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, quando ne sia prevista l'installazione.

I dispositivi di cui al comma precedente devono essere conformi alle norme Uni En 179 o Uni En 1125 o ad altre a queste equivalenti, secondo quanto disposto nel successivo articolo 3.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente decreto, si riportano le definizioni di cui ai riferimenti in premessa, come segue :

a) via di emergenza (o via di esodo, o di uscita, o di fuga): percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;

b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;

c) uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue:

c.1) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro;

c.2) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l'uscita che immette in un luogo sicuro;

c.3) uscita che immette su di una scala esterna;

d) luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio;

e) percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell'edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna.

Articolo 3

Criteri di installazione

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i dispositivi di cui all'articolo 1 devono essere muniti di marcatura Ce.

In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l'installazione dei dispositivi di cui all'articolo 1 è prevista nei seguenti casi:

a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all'articolo 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma Uni En 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a.1) l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;

a.2) l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;

b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all'articolo 5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma Uni En 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

b.1) l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;

b.2) l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;

b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con più di 5 lavoratori addetti.

Articolo 4

Commercializzazione, installazione e manutenzione dei dispositivi

La commercializzazione, l'installazione e la manutenzione dei dispositivi deve essere realizzata attraverso l'osservanza dei seguenti adempimenti:

a) per il produttore:

a.1) fornire le istruzioni per la scelta in relazione all'impiego per l'installazione e la manutenzione;

b) per l'installatore:

b.1) eseguire l'installazione osservando tutte le indicazioni per il montaggio fornite dal produttore del dispositivo;

b.2) redigere, sottoscrivere e consegnare all'utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione con esplicito riferimento alle indicazioni di cui al precedente punto b.1);

c) per il titolare dell'attività:

c.1) conservare la dichiarazione di corretta installazione;

c.2) effettuare la corretta manutenzione del dispositivo osservando tutte le istruzioni per la manutenzione fornite dal produttore del dispositivo stesso;

c.3) annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

Articolo 5

Termini attuativi e disposizioni transitorie

I dispositivi non muniti di marcatura Ce, già installati nelle attività di cui all'articolo 3 del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La manutenzione dei dispositivi di cui al comma precedente dovrà comunque garantire il mantenimento della loro funzionalità originaria e dovrà essere effettuato quanto prescritto al punto c.3) dell'articolo 4.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione.

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