Rumore

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Veneto 15 ottobre 2004, n. 3730

Inquinamento acustico - Ordinanza sindacale riguardante una attività economica definita rumorosa - In assenza del superamento dei limiti di rumorosità previsti in atto - Illegittimità

Tar Veneto

Sentenza 15 ottobre 2004, n. 3730

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, costituito da:

(omissis)

ha pronunziato la seguente

 

Sentenza

sui ricorso n. 1783/1991, proposto dalla ditta Autotraporti (...) S.n.c., in persona del legale rappresentante, rappresentata difesa dall'avv. Silvia Benacchio, domiciliata ex lege presso la Segreteria del Tar, ai sensi dell'articolo 35 del Rd 26/6/1924 n. 1054;

 

contro

il Comune di Padova, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ferdinando Sichel, Carlo De Simoni, Chiara Laverda, Paolo Rossini e Alessandra Montobbio, elettivamete domiciliati presso la Segreteria di questo Tar

 

per l'annullamento

dell'ordinanza sindacale n. prot. 2885/44/1 del 15.4.1991, che ha fissato le modalità di parcheggio degli automezzi e lo spostamento dell'attuale piazzola di carico e scarico nonché l'asfaltatura dell'intero piazzale;

 

visto il ricorso notificato il 29 giugno 1991 e depositato presso la Segreteria il successivo 11 luglio 1991, con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Padova,

viste le memorie depositate in atti dalle parti;

visti gli atti tutti della causa;

uditi all'udienza pubblica del 16 aprile 2003 (relatore il consigliere Springolo) l’avv.to Silvia Benacchio per la parte ricorrente, e l’avv.to Montobbio in sostituzione di Laverda per il Comune di Padova;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

Fatto

Come esposto in ricorso, la ricorrente svolge la propria attività in Padova fin dal 1970.

A seguito delle lamentele dei vicini, che avevano denunciato un'attività genericamente definita come rumorosa, il Comune di Padova ha adottato l'atto impugnato, con il quale sono state fissate le modalità di parcheggio degli automezzi nonché ordinato lo spostamento dell'attuale piazzola di carico e scarico e l'asfaltatura dell'intero piazzale.

Nei confronti del predetto provvedimento la ricorrente deduce:

1) eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà manifesta, sviamento: il provvedimento impugnato, dopo aver rilevato che non sono stati rilevati livelli di rumorosità superiori alla norma, adotta le contestate misure sul presupposto di un disturbo non meglio specificato e dunque esclusivamente riconnesso a criteri meramente soggettivi, relativi al soggetto che lo patirebbe.

Si è costituito in giudizio il Comune di Padova che ha controdedotto sul merito.

 

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto in quanto risultano fondati diversi dei profili di illegittimità dedotti con l'unico, articolato motivo di gravame.

Innanzitutto va osservato che nel provvedimento impugnato, fin dalle sue premesse argomentative, si sottolinea come, malgrado i numerosi rilievi effettuati, non risultino superati i limiti di rumorosità atti a definire come dannosa alla salute l'attività svolta dalla ditta ricorrente.

Invero tutte le misure adottate sono finalizzate a limitare gli eventuali disturbi che un'attività quale quella svolta dalla ditta Nardò può in effetti arrecare al vicinato.

In assenza peraltro di rilevati superamenti della soglia cui viene ricollegata un pregiudizio per la salute, l'attività definita disturbante finisce per rientrare in quelle che sono sensazioni meramente soggettive, le quali, all'evidenza, non possono peraltro costituire il presupposto per l'adozione di provvedimenti atti ad intervenire sulle modalità di svolgimento di un'attività economicamente rilevante e determinare una limitazione, con rilevanti riflessi economici, del soggetto che tale attività economica svolge.

Fermo restando, dunque, che l'atto impugnato non può essere inteso come mero invito nei confronti del suo destinatario, bensì riveste tutti i connotati dell'ordine amministrativo, con ogni conseguenza in relazione all'obbligo per il privato di sottostarvi, rileva il Collegio che non possono ravvisarsi in ordine ad esso i presupposti che lo potrebbero legittimamente supportare.

Invero, solo in presenza della necessità di una tutela della salute può ravvisarsi il corrispondente potere di limitare l'attività legittimamente svolta dal privato.

Il Comune di Padova nelle proprie difese tiene a sottolineare come il provvedimento in questione non possa configurarsi come mero riflesso delle doglianze esposte dal vicinato; peraltro, non può non rilevare il Collegio che la mancanza di un elemento oggettivo (il superamento di determinate soglie di rumorosità) atto a concretizzare il disturbo così come soggettivamente rilevato in un danno autonomamente verificabile finisce per togliere al relativo provvedimento il suo presupposto idoneo a renderlo legittimamente capace di incidere sulla sfera del privato destinatario.

Naturalmente l'insussistenza di idonei presupposti si riverbera altresì sugli ulteriormente denunciati profili di difetto di motivazione e illogicità e contraddittorietà della stessa.

Tali profili di illegittimità investono, oltre che l'ordine principale emanato dal Sindaco ed afferente allo svolgimento dell'attività, anche quelli relativi all'asfaltatura del piazzale e lo spostamento della piazzola di carico e scarico in ordine ai quali non sono ravvisabili autonome argomentazioni che ne giustifichino l'adozione.

Conclusivamente il ricorso va accolto in quanto fondati risultano i profili di illegittimità con esso dedotti.

Sussistono altresì sufficienti ragioni per porre a carico del Comune resistente le spese e gli onorari relativi al giudizio.

 

PQM

 

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Padova al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio che liquida in complessivi €. 2.000,00 (euro due mila/00);

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio il 16 aprile 2003.

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