Rumore

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Puglia 26 settembre 2003, n. 3591

Attività rumorose eccedenti i limiti di tollerabilità consentiti - Abbattimento delle emissioni rumorose - Possibilità di emanare ordinanze contingibili ed urgenti - Competenze del Sindaco - Rientra

Tar Puglia

Sentenza 26 settembre 2003, n. 3591

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sez. I, ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

sul ricorso n. 1664 del 2000 proposto da (...), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Tatone, presso il cui studio, sito in Bari alla via A. Gimma, n. 171, è elettivamente domiciliato,

contro

— il Comune di Bari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Bruno, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura comunale, via Marchese di Montrone, n. 5;

— l'Asl BA/4, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;

— (...), rappresentato e difeso dall'avv. Armando D'Ippolito, presso il cui studio, sito in Bari, via Principe Amedeo, n. 50, è elettivamente domiciliato;

per l'annullamento

— dell'ordinanza prot. n. 1570/2000/I/SISP del V. Sindaco di Bari, emessa il 3 maggio 2000, il verbale di sopralluogo ed accertamento del 7/2/2000 eseguito dal Pmp — Nucleo operativo di vigilanza ed Isp.ne Asl Ba/4; il sopralluogo e la rilevazione fonometrica eseguita dal Pmp Asl Ba/4 il 7/2/2000, come da verbale di pari data;

— il provvedimento di irrogazione di sanzione amministrativa Asl Ba/4, prot. n. 0360/2000 del 2/3/2000, ed ogni ulteriore atto consequenziale, presupposto e comunque ad essi preordinato;

 

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto il ricorso contenente motivi aggiunti notificato in data 18/7/2000 e depositato in data 21/7/2000;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari e del sig. (...);

Vista la memoria difensiva e i documenti depositati in giudizio dal Comune di Bari in data 29/8/2000;

Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia — Sede di Bari, Sez. I, n. 1100/2000, depositata in data 30/8/2000;

Visti i documenti depositati in giudizio dal ricorrente in data 15/7/2003;

Vista la memoria difensiva depositata in giudizio dal Comune di Bari in data 29/7/2003;

Visti gli atti tutti del giudizio;

 

Relatore nella pubblica udienza del giorno 24 settembre 2003 il Referendario, dott.ssa Federica Cabrini.

 

Uditi i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

Fatto

In data 7/2/2000 il Pmp — Nucleo operativo di vigilanza ed Isp.ne Asl Ba/4 ha effettuato un sopralluogo presso l'abitazione del sig. (...) al fine di accertare il grado di rumorosità proveniente dallo studio dentistico del dott. (...), posto nell'appartamento soprastante l'abitazione del sig. (...).

Con nota prot. n. 0360/2000 del 2/3/2000, l'Asl Ba/4 ha comunicato al sig. (...) che gli accertamenti fonometrici a carico dello studio dentistico avevano evidenziato la violazione dell'articolo 4, comma 1, Dpcm 14/11/1997, punita ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 26/10/1995, n. 447 e che egli avrebbe potuto avvalersi del diritto di far pervenire, entro 30 giorni, scritti difensivi o documenti, ovvero, in mancanza, di effettuare, entro 60 giorni, il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa (pari a £ 2.000.000).

In data 11/4/2000 il ricorrente ha chiesto la revoca della sanzione amministrativa, lamentando la violazione del principio del contraddittorio (esecuzione dei rilievi fonometrici in assenza dell'interessato), nonché il rilascio di copia della relazione tecnica eseguita a seguito del sopralluogo del 7/2/2000.

Con ordinanza n. 1570/2000/I/SISP del 3/5/2000, notificata il successivo 25/5/2000, il Sindaco di Bari, premesso che le rilevazioni fonometriche effettuate dal Presidio Multizonale di Prevenzione Settore Fisico Ambientale Ausl Ba/4 avevano accertato che la rumorosità proveniente dal compressore a servizio dello studio dentistico del ricorrente non era da ritenersi compatibile con il limite differenziale di immissione imposto dal Dpcm 14/11/1997 e tenuto conto che l'inquinamento acustico poteva risultare di grave pregiudizio alla salute pubblica e che lo stesso poteva anche essere aggravato, nei mesi estivi, dal funzionamento dell'impianto di climatizzazione, ha ordinato al sig. (...), in qualità di responsabile dello studio dentistico, di porre in essere misure tecniche ed organizzative per l'abbattimento delle emissioni rumorose prodotte dal compressore.

Con ricorso notificato in data 23/6/2000 e depositato in data 21/7/2000 il sig. (...) ha impugnato gli atti in epigrafe indicati (l'ordinanza prot. n. 1570/2000/I/SISP del V. Sindaco di Bari, emessa il 3 maggio 2000, il verbale di sopralluogo ed accertamento del 7/2/2000 eseguito dal Pmp — Nucleo operativo di vigilanza ed Isp.ne Asl Ba/4; il sopralluogo e la rilevazione fonometrica eseguita dal Pmp Asl Ba/4 il 7/2/2000, nonché il provvedimento di irrogazione di sanzione amministrativa Asl Ba/4, prot. n. 0360/2000 del 2/3/2000) esponendo le seguenti censure in diritto:

1) Nullità dell'accertamento eseguito dal Pmp Asl Ba/4 e del relativo verbale del 7/2/2000 per violazione dell'articolo 223 disp. coord. C.p.p. in relazione all'articolo 24, comma 2, Cost. — Violazione ed errata applicazione dell'articolo 2 lettere e) f) legge 447/1995. Violazione degli articoli 14 e 15 legge 689/1981. Illegittimità derivata dell'ordinanza sindacale impugnata, atteso che l'autorità ispettiva non ha dato all'interessato l'avviso dell'ora e del luogo di effettuazione dei rilievi fonometrici, così impedendogli di presenziare, e di esercitare il diritto di difesa e, comunque, ha effettuato i rilievi solo vicino ai ricettori (l'appartamento del controinteressato), omettendo invece di effettuarli in prossimità della sorgente (lo studio del ricorrente);

2) Violazione ed erronea applicazione dell'articolo 38, comma 2, legge 8 giugno 1990, n. 142. Carenza assoluta di motivazione. Carenza del necessario presupposto dell'urgenza ed attualità del pericolo. Carenza assoluta di istruttoria, atteso che dalla motivazione dell'ordinanza non emerge la ricorrenza del pericolo grave di danno imminente nel settore igienico-sanitario, non fronteggiabile con i mezzi ordinari predisposti dall'ordinamento giuridico, che avrebbe costituito presupposto necessario dell'adozione dell'ordinanza contingibile ed urgente.

Con nota 14/6/2000, prot. n. 301/2000/S.I.S.P., asseritamente ricevuta in data 26/6/2000, l'Ausl Ba/4 ha trasmesso al ricorrente copia degli accertamenti fonometrici effettuati dal Presidio Multizonale di Prevenzione Settore Fisico Ambientale.

Con ricorso contenente motivi aggiunti notificato in data 17-18/7/2000 e depositato in data 21/7/2000, il ricorrente ha censurato gli accertamenti fonometrici effettuati in data 7/2/2000 dall'Ausl Ba/4 lamentando:

1) Violazione ed erronea applicazione dell'articolo 2, comma 2, Dm 16/3/1998. Eccesso di potere per carenza e/o difetto di istruttoria, carenza assoluta e/o difetto di motivazione, atteso che i rilievi fonometrici sono stati eseguiti mediante fonometro, calibratore e microfoni, che, ad eccezione del fonometro, non rispettavano le condizioni di omologazione previste dalla legge (conformità alle norme IEC ed EN);

2) Violazione ed erronea applicazione dell'all. B Dm 16/3/1998, punti 5/6. Eccesso di potere per difetto assoluto e/o carenza di istruttoria. Difetto assoluto e/o carenza di motivazione, atteso che la relazione degli accertamenti effettuati non contiene alcun riferimento né alle modalità con cui è stato eseguito l'accertamento in esterno, né al rispetto della procedura imposta dai punti 5 e 6 dell'allegato richiamato;

3) Eccesso di potere per sviamento, carenza e/o errore sul presupposto, carenza e/o insufficienza della motivazione, travisamento dei fatti, atteso che il superamento del limite differenziale nella misura di 8 dB dimostra che l'immissione è modestissima e non giustifica quindi l'adozione di una ordinanza contingibile ed urgente.

In data 4/8/2000 si è costituito in giudizio il Comune di Bari, con memoria di mera forma, chiedendo il rigetto del ricorso.

In data 29/8/2000 il Comune di Bari ha depositato i documenti inerenti il ricorso, nonché una memoria difensiva nella quale, confutando tanto il ricorso principale che quello contenente motivi aggiunti, eccepisce che:

— l'articolo 223 disp. coord. C.p.p. è inapplicabile alla presente controversia;

— gli accertamenti fonometrici sono sempre eseguiti almeno una volta in modalità discreta (senza preavviso) al fine di monitorare le normali condizioni di funzionamento ed emissione della sorgente; nel caso di specie, peraltro, il ricorrente è stato reso tempestivamente edotto dei risultati dei rilievi, è stato informato della possibilità di fare intervenire persona di fiducia e ha poi partecipato al completamento degli accertamenti;

— l'ordinanza sindacale è stata emessa in applicazione dell'articolo 3 Lr Puglia 20/7/1984, n. 36 (Norme concernenti l'igiene e sanità pubblica ed il servizio farmaceutico) e dell'articolo 9 legge 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico: ordinanze contingibili ed urgenti), e non dell'articolo 38 legge 142/1990; d'altra parte, ai sensi dell'articolo 38 legge 142/1990 ben possono essere emesse ordinanze contingibili ed urgenti "al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini";

— la strumentazione utilizzata è conforme alla normativa di riferimento (articolo 2 Dm 16/3/1998) (né il ricorrente ha provato il contrario), e risulta tarata dal Centro di taratura 68/E (accreditato S.I.T.), istituito da I.C.E. Laboratorio Certificazione Elettronica S.n.c.

— la relazione esplicativa degli accertamenti fonometrici effettuati attesta che le misure sono state eseguite nel rispetto delle modalità previste dal Dm 16/3/1998, che il rilevamento è avvenuto sia in ambiente abitativo che in esterno (essendo peraltro tale secondo rilevamento ininfluente nel caso di specie — v. articolo 4 punto 1 Dpcm 14/11/1997);

— gli organi accertatori hanno verificato inequivocabilmente l'avvenuta violazione del limite differenziale imposto in ambiente abitativo ed in periodo di riferimento diurno, peraltro elevata per le misure eseguite a finestre aperte, ma comunque presente anche per le misure effettuate a finestre chiuse (tale da causare grave pregiudizio alla salute pubblica).

Con ordinanza n. 1100/2000, depositata in data 30/8/2000, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia — Sede di Bari, Sez. I, considerato che, sulla scorta di una sommaria valutazione del ricorso, i motivi apparivano privi di fondamento, ha rigettato l'istanza di sospensione proposta in via incidentale dal ricorrente.

In data 19/2/2001 si è costituito in giudizio il sig. (...) chiedendo il rigetto del ricorso. Con memoria difensiva depositata in giudizio in data 29/7/2003 il Comune di Bari ha insistito per il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del giorno 24 settembre 2003, uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale, il ricorso è passato in decisione.

 

Diritto

1. Ritiene in via preliminare il Collegio di dover rilevare il difetto assoluto di giurisdizione dell'autorità giurisdizionale (ordinaria e amministrativa) con riferimento all'impugnazione della nota dell'Ausl Ba/4 — Presidio Multizonale e di prevenzione, prot. n. 0360/2000, del 2/3/2000. Essa costituisce il verbale di contestazione-accertamento per la violazione dell'articolo 4, comma 1, Dpcm 14/11/1997, punita, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge n. 447 del 26/10/1995, con una sanzione amministrativa pecuniaria.

Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza soltanto nel regime speciale previsto dal codice della strada il processo verbale di accertamento dell'infrazione possiede potenziale attitudine a divenire titolo esecutivo, ponendosi, per l'effetto, come atto terminale del procedimento sanzionatorio in luogo dell'ordinanza-ingiunzione (così giustificando l'immediata opposizione in sede giurisdizionale), mentre, per altre e diverse violazioni (depenalizzate) soggette alla disciplina generale della legge 689/1981, il medesimo verbale di accertamento dell'infrazione (ancorché contenga l'invito ad effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della citata legge) è privo di tale, potenziale efficacia, e non è, pertanto, direttamente impugnabile in sede giurisdizionale (Cass. civ., Sez. III, 5 aprile 2000, n. 4145; Cass. civ., Sez. III, 19 maggio 2000, n. 6485; Cass. civ., Sez. un., 27 maggio 1999, n. 314).

Di recente la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 16, 18 e 22 legge n. 689/1981, in riferimento agli articoli 3, 24, 25 e 113 Cost. affermando che essa poggia su un presupposto erroneo in quanto il verbale di contestazione-accertamento per violazioni per le quali sia prevista solo una sanzione amministrativa pecuniaria è solo il primo atto di un procedimento amministrativo e non è, di per sé, immediatamente lesivo di posizioni del soggetto cui viene attribuita la violazione, e dal momento che non costituisce in alcun modo titolo esecutivo per il pagamento dovendo sempre e in ogni caso intervenire a tal fine una ordinanza-ingiunzione o, diversamente, una ordinanza di archiviazione, esso non arreca alcuna compressione del diritto alla tutela giurisdizionale o lesione del principio di eguaglianza, essendo diversi i procedimenti e gli effetti dei verbali di accertamento per violazioni del codice della strada; sostiene altresì la Consulta che neppure la mancata presentazione di osservazioni, scritti difensivi e documenti nel procedimento amministrativo può comportare sottrazione al giudice naturale precostituito, che può essere liberamente adito, una volta intervenuto l'atto lesivo (Corte Cost. 7 maggio 2002, ord., n. 160).

Segue da ciò l'improponibilità della domanda di annullamento proposta con riferimento al verbale di contestazione-accertamento di cui alla nota dell'Ausl Ba/4 — Presidio Multizonale e di prevenzione, prot. n. 0360/2000, del 2/3/2000.

2. Passando all'esame dell'ordinanza prot. n. 1570/2000/I/SISP del V. Sindaco di Bari, emessa il 3 maggio 2000 (e degli atti endoprocedimentali di per sé non autonomamente impugnabili: v. il verbale di sopralluogo ed accertamento del 7/2/2000 eseguito dal Pmp — Nucleo operativo di vigilanza ed Isp.ne Asl Ba/4; il sopralluogo e la rilevazione fonometrica eseguita dal Pmp Asl Ba/4 il 7/2/2000), ritiene il Collegio che il ricorso proposto sia infondato.

2.1. Con il primo motivo di ricorso (Nullità dell'accertamento eseguito dal Pmp Asl Ba/4 e del relativo verbale del 7/2/2000 per violazione dell'articolo 223 disp. coord. C.p.p. in relazione all'articolo 24, comma 2, Cost. — Violazione ed errata applicazione dell'articolo 2 lettere e) f) legge 447/1995. Violazione degli articoli 14 e 15 legge 689/1981. Illegittimità derivata dell'ordinanza sindacale impugnata), lamenta il ricorrente che l'autorità ispettiva non gli ha comunicato l'ora e del luogo di effettuazione dei rilievi fonometrici, così impedendogli di presenziare e di esercitare il diritto di difesa; lamenta poi che i rilievi solo stati effettuati solo vicino ai ricettori (l'appartamento del controinteressato) e non in prossimità della sorgente (lo studio dentistico).

Rileva al contrario il Collegio che risulta dalla relazione redatta a seguito del sopralluogo del 7/2/2000 che le misure sono state effettuate una prima volta "in modalità "discreta", all'insaputa del dott. (...); successivamente, … sono state eseguite in modalità "controllata", con la collaborazione del dott. (...), che ha acconsentito anche a spegnere il compressore per il tempo necessario alla verifica" (v. pagine 2-3 della scheda di rilevamento).

Ritiene il Collegio, in linea con quanto affermato dalla difesa del Comune di Bari, che la tipologia di accertamenti di cui trattasi (rilievi fonometrici), presuppone necessariamente il fatto che essi siano eseguiti almeno una volta senza preavviso al fine di monitorare le normali condizioni di funzionamento ed emissione (che potrebbero essere alterate laddove l'interessato fosse preventivamente avvisato).

Ritiene, d'altra parte, il Collegio che la stessa ratio della disciplina sulla partecipazione al procedimento (anche quello di irrigazione delle sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689/1981), non esclude affatto che l'avvio del procedimento possa essere preceduto o supportato da controlli, accertamenti, ispezioni svolti senza la partecipazione del diretto interessato, che sarà edotto di queste attività con una successiva comunicazione e sarà, pertanto, messo nella condizione di intervenire nella procedura e di verificare e, se del caso, contestare la veridicità o esattezza degli accertamenti compiuti e la stessa idoneità degli strumenti tecnici utilizzati (cfr., in termini, Consiglio di Stato, Sez. V, 5 marzo 2003, n. 1224).

Rileva altresì il Collegio che parte della giurisprudenza sostiene addirittura che il provvedimento sindacale con il quale si ordini la cessazione di attività rumorose eccedenti i limiti di tollerabilità consentiti può essere adottato senza previa contestazione e contraddittorio con l'interessato (in mancanza di una norma che espressamente preveda tale obbligo in capo all'Autorità procedente) (v. Tar Toscana, Sez. II, 19 febbraio 1999 n. 203 e 14 febbraio 2000, n. 168, le quali richiamano le previsioni di cui agli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, la cui operatività è per legge esclusa laddove ricorrano "ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento").

Rileva peraltro il Collegio che nel caso di specie, con la sopraccitata nota prot. n. 0360/2000 del 2/3/2000, l'Asl Ba/4 ha comunicato al sig. (...) che gli accertamenti fonometrici eseguiti a carico dello studio dentistico avevano evidenziato la violazione dell'articolo 4, comma 1, Dpcm 14/11/1997 e che egli avrebbe potuto avvalersi del diritto di far pervenire, entro 30 giorni, scritti difensivi o documenti.

Successivamente l'Amministrazione ha consentito al ricorrente di partecipare al completamento degli accertamenti, anche mediante la presenza di consulenti di fiducia (v. doc. depositati da parte ricorrente in data 15/7/2003: nota studio legale Tatone del 30/1/01 e nota Ausl Ba/4 prot. n. 239/ND/01).

Segue da ciò che in nessun modo risulta violato il diritto di difesa del ricorrente.

Quanto alla contestazione secondo cui i rilievi solo stati effettuati solo vicino ai ricettori (l'appartamento del controinteressato) e non in prossimità della sorgente (lo studio dentistico), rileva il Collegio che il richiamato articolo 2, comma 1, lettera e) legge 447/1995, contiene solo la definizione del "valore limite di emissione" — il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

D'altra parte, nel caso di specie al ricorrente è stata contestata la violazione dell'articolo 4, comma 1, Dpcm 14/11/1997, punita ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 26/10/1995, n. 447, e quindi il superamento del valore limite differenziale di immissione (5 dB per il periodo diurno), di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) legge 447/1995 (cioè il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori).

Segue da ciò l'infondatezza, sotto ogni profilo, del primo motivo di ricorso.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso (Violazione ed erronea applicazione dell'articolo 38, comma 2, legge 8 giugno 1990, n. 142. Carenza assoluta di motivazione. Carenza del necessario presupposto dell'urgenza ed attualità del pericolo. Carenza assoluta di istruttoria), lamenta il ricorrente che dalla motivazione dell'ordinanza non emerge la ricorrenza del pericolo grave di danno imminente nel settore igienico-sanitario, non fronteggiabile con i mezzi ordinari predisposti dall'ordinamento giuridico, che avrebbe costituito presupposto necessario dell'adozione dell'ordinanza contingibile ed urgente.

Nessuna delle censure dedotte merita di essere condivisa.

Rileva innanzitutto il Collegio che il fondamento giuridico dell'impugnata ordinanza è rinvenibile nel disposto di cui agli articoli 9 legge 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico: ordinanze contingibili ed urgenti) e soprattutto 3 Lr Puglia 20/7/1984, n. 36 (Norme concernenti l'igiene e sanità pubblica ed il servizio farmaceutico), il quale recita: "In materia di igiene e sanità pubblica il Sindaco adotta i provvedimenti autorizzativi, prescrittivi e di concessione, ivi compresi quelli già demandati al Medico Provinciale e all'Ufficiale Sanitario ed emana le ordinanze contingibili e urgenti. L'attività istruttoria, tecnica e amministrativa è espletata dal Servizio di igiene e sanità pubblica dell'Unità sanitaria locale.".

Ritiene il Collegio che le norme citate (articolo 9 legge 447/1985 — per quanto attiene ai poteri dei sindaci — e articolo 3 Lr Puglia n. 36/1984) costituiscano espressione specifica del più generale potere di ordinanza previsto dall'articolo 54, comma 2, Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 — Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali (già articolo 38, comma 2, legge 142/1990).

Ritiene altresì il Collegio, in linea con il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa, che l'articolo 54 Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 (già l'articolo 38 legge 142/1990), ha determinato un allargamento della sfera d'azione dei provvedimenti contingibili e urgenti del Sindaco, quale ufficiale di governo, in materia di sanità, disponendo che tali provvedimenti possono essere emessi non più per "motivi di sicurezza pubblica" o solo di quella, come prevedeva l'abrogato articolo 153 Tu4 febbraio 1915 n. 148, ma anche e soprattutto "al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini"; pertanto, è legittimo il provvedimento col quale il Sindaco, con riferimento alla suddetta norma, ordini l'abbattimento delle emissioni rumorose che superino i limiti di rumorosità consentiti e costituiscano quindi la fonte di rischi da esposizione ad inquinamento acustico (v. Tar Lazio, sez. II, 22 febbraio 1995 n. 242; Tar Toscana, Sez. II, 14 febbraio 2000, n. 168; Tar Sicilia — Palermo, Sez. II, 1 luglio 1993, n. 564; Tar Sicilia — Catania, Sez. II, 9 giugno 1992, n. 596).

Per come esposto in punto di fatto l'ordinanza adottata dal V. Sindaco di Bari risulta così motivata: "premesso che le rilevazioni fonometriche effettuate dal Presidio Multizonale di Prevenzione Settore Fisico Ambientale A. USL BA/4 hanno evidenziato che la rumorosità proveniente dal compressore a servizio dello studio dentistico del Dott. (...) … non è compatibile con il limite differenziale di immissione imposto, in ambiente abitativo ed in periodo di riferimento diurno, dal Dpcm 14/11/1997; tenuto conto che l'inquinamento acustico può risultare di grave pregiudizio alla salute pubblica e che lo stesso può essere aggravato, nei mesi estivi, dal funzionamento dell'impianto di climatizzazione, al momento degli accertamenti non funzionante".

Segue da ciò che l'impugnato provvedimento risulta congruamente motivato, anche per relationem, ponendosi come atto finale del procedimento cui il ricorrente è stato messo in grado di partecipare per effetto della comunicazione della precedente nota dell'Asl Ba/4, prot. n. 0360/2000 del 2/3/2000.

Alla luce delle considerazioni che precedono anche il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato.

3. Passando all'esame del ricorso contenente motivi aggiunti notificato in data 17-18/7/2000 e depositato in data 21/7/2000, ritiene il Collegio che anche le nuove censure dedotte non siano meritevoli di accoglimento.

3.1 Con il primo motivo aggiunto (Violazione ed erronea applicazione dell'articolo 2, comma 2, Dm 16/3/1998. Eccesso di potere per carenza e/o difetto di istruttoria, carenza assoluta e/o difetto di motivazione), il ricorrente lamenta che i rilievi fonometrici effettuati dall'Ausl Ba/4 in data 7/2/2000 sono stati eseguiti mediante fonometro, calibratore e microfoni, che, ad eccezione del fonometro, non rispettavano le condizioni di omologazione previste dalla legge (conformità alle norme IEC ed EN).

Rileva al contrario il Collegio che le affermazioni di parte ricorrente (peraltro sprovviste di prova), risultano in primo luogo smentite dalla espressa verbalizzazione nella relazione del 7/2/2000 che la strumentazione impiegata soddisfa le specifiche di cui alla "classe 1" (v. articolo 2, commi 1 e 5, Dm 16/3/1998 — recante le Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico: "Il sistema di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. … Per l'utilizzo di altri elementi a completamento della catena di misura non previsti nelle norme di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, deve essere assicurato il rispetto dei limiti di tolleranza della classe 1 sopra richiamata.").

Rileva poi il Collegio che è provato in atti che la strumentazione utilizzata dalla Ausl BA/4 (fonometro, preamplificatore, microfono e calibratore acustico) risultava tarata dal Centro di taratura 68/E (accreditato S.I.T. — Servizio di Taratura in Italia) istituito da I.C.E. Laboratorio Certificazione Elettronica S.n.c. (certificati del 16/11/98 prodotti in giudizio dal Comune di Bari in data 29/8/2000).

Orbene, recita l'articolo 2, comma 4, Dm 16/3/1998:: "Gli strumenti ed i sistemi di misura devono essere provvisti di certificato di taratura e controllati almeno ogni due anni per la verifica della conformità alle specifiche tecniche. Il controllo periodico deve essere eseguito presso laboratori accreditati da un servizio di taratura nazionale ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273".

Nel caso di specie gli accertamenti fonometrici sono stati eseguiti in data 7/2/2000 e quindi poco più di un anno dopo il rilascio del certificato di taratura.

Segue da ciò l'infondatezza del primo motivo aggiunto.

3.2. Con il secondo motivo aggiunto (Violazione ed erronea applicazione dell'all. B Dm 16/3/1998, punti 5/6. Eccesso di potere per difetto assoluto e/o carenza di istruttoria. Difetto assoluto e/o carenza di motivazione), si lamenta che la relazione degli accertamenti effettuati non contiene alcun riferimento né alle modalità con cui è stato eseguito l'accertamento in esterno, né al rispetto della procedura imposta dai punti 5 (Misura all'interno di ambienti abitativi) e 6 (Misure in esterno) dell'allegato B al Dm 16/3/1998.

Rileva al contrario il Collegio che la relazione esplicativa degli accertamenti fonometrici effettuati attesta che le misure sono state eseguite nel rispetto delle modalità previste dal Dm 16/3/1998 (v. pag. 8).

D'altra parte, nonostante il rilevamento sia avvenuto sia in ambiente abitativo che in esterno, tale secondo rilevamento risulta ininfluente, atteso che in esterno il limite differenziale non si applica (v. articolo 4 punto 1 Dpcm 14/11/1997 e pag. 9 della relazione).

Segue da ciò l'infondatezza anche del secondo motivo aggiunto.

3.3. Con il terzo motivo aggiunto (Eccesso di potere per sviamento, carenza e/o errore sul presupposto, carenza e/o insufficienza della motivazione, travisamento dei fatti), si lamenta che il superamento del limite differenziale nella misura di 8 dB dimostra che l'immissione è modestissima e non giustifica quindi l'adozione di una ordinanza contingibile ed urgente. Ritiene al contrario il Collegio che l'articolo 4, comma 1, Dpcm 14/11/1997 non riconosce all'Amministrazione il potere di distinguere, nell'ambito delle immissioni che superano i limiti previsti dalla normativa di riferimento, il grado di intensità delle immissioni stesse al fine di provvedere o meno all'adozione delle misure necessarie al loro abbattimento entro la soglia di tollerabilità.

Né risulta nel caso di specie applicabile il disposto di cui al comma 2 del citato articolo 4 Dpcm 14/11/1997 ("Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno."), atteso che la relazione attesta il superamento anche dei limiti di cui alla norma appena richiamata.

D'altra parte, si legge nelle conclusioni della citata relazione: "* le misure sono state eseguite senza considerare il rumore dovuto al funzionamento dell'impianto di climatizzazione dello studio. Tale verifica viene rimandata ai mesi più caldi quando l'impianto sarà attivo ma va sottolineato che il funzionamento di tale impianto può solo aggravare il clima di rumore all'interno ed all'esterno dell'abitazione dell'esponente".

Anche il terzo motivo aggiunto va pertanto ritenuto infondato.

4. Alla luce delle superiori premesse il ricorso deve essere, in parte, dichiarato improponibile (quanto alla domanda di annullamento della nota dell'Ausl Ba/4 — Presidio Multizonale e di prevenzione, prot. n. 0360/2000, del 2/3/2000) e, per il resto, rigettato.

Le spese, tra le parti costituite, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

Nulla per le spese nei confronti della Azienda Sanitaria Locale Bari/4, non costituita.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, come in epigrafe, da (...), in parte lo dichiara improponibile e, per il resto, lo rigetta.

Condanna il sig. (...) al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio che si liquidano in complessivi ¤ 1000,00 (euro mille e zero centesimi), in favore del Comune di Bari e ¤ 750,00 (euro settecentocinquanta e zero centesimi), in favore del sig. (...).

Nulla per le spese nei confronti della Azienda Sanitaria Locale Bari/4.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2003, con l'intervento dei signori magistrati:

(omissis)

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