Rifiuti

Giurisprudenza

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Corte di Cassazione

Sentenza 26 maggio 2004, n. 23988

Corte di Cassazione, Sezione terza penale

 

(omissis)

Svolgimento del processo

Motivi della decisione

La Pg procedette di iniziativa al sequestro preventivo di aree comunali e private nei Comuni di Calizzano e Murialdo, in parte condotte in affitto da (...) e sulle quali (...) con la sua impresa stava effettuando lavori di sistemazione e completamento della viabilità forestale, utilizzando traversine dismesse dalle FF.SS., che il (...) aveva acquistato da tale (...). I verbalizzanti ipotizzarono a carico del predetto i reati di cui:

A) all'articolo 51 del Dlgs n. 22 del 1997 per il trasporto e il recupero mediante riutilizzo del rifiuto pericoloso costituito da traversine ferroviarie impregnate di olio di creosoto;

B) all'articolo 53 bis del Dlgs n. 22 del 1997 in concorso con la ditta fornitrice per la spedizione del detto materiale;

C) all'articolo 163 del Dlgs n. 490 del 1999 e all'articolo 44 del Dpr n. 380 del 2001 per la violazione delle prescrizione contenute nell'autorizzazione.

Il Pm non chiese la convalida del provvedimento d'urgenza operato dalla Pg, ma emise in data 16.10.2003 un proprio autonomo decreto di sequestro probatorio, avverso il quale l'indagato propose istanza di riesame, che il Tribunale di Savona, pur affermando dovessero essere esclusi i reati di cui all'articolo 44 del Dpr n. 380 del 2001 e all'articolo 163 del Dlgs n. 490 del 1999, ha rigettato con ordinanza del 4.12.03, a sua volta impugnata con ricorso per Cassazione dal difensore dell'indagato. Il ricorrente denuncia con unico motivo vizio di motivazione e violazione dell'articolo 325 C.p.p., degli articoli 6 e 51 del Dlgs n. 22 del 1997, dell'articolo 14 del Dl 8 luglio 2002, n. 138 e dell'articolo 1 del Dm Ministero della salute 11 febbraio 2003. Il ricorrente ripropone in questa sede la questione della non ravvisabilità nelle traversine sequestrate della nozione di rifiuto, richiamando, in particolare, l'interpretazione autentica avutasi con l'articolo 14 del Dl n. 138 del 2002, convertito in legge n. 178 del 2002, che sottolinea che non ricorre la volontà di disfarsi "qualora la cosa possa essere ed è, effettivamente e oggettivamente, riutilizzata nel medesimo o analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente".

Il motivo è infondato, dovendo ritenersi ineccepibile ed esaustiva l'osservazione del Tribunale, che nella specie "si è avuta una dismissione effettiva del rifiuto (come dimostra l'attribuzione del codice Cer 170024 da parte del produttore FF.SS. riconducibile alla lettera a) dell'articolo 14 del Dl n. 138 del 2002". Anche rilevante, sempre ai fini della configurabilità come rifiuto delle citate traversine, è l'ulteriore argomentazione del Tribunale, secondo cui, "anche se non si ricadesse nell'ipotesi della letta), non sarebbe comunque configuratole l'ipotesi del riutilizzo — a cui fa riferimento l'ultima parte dell'articolo 14 del Dl n. 138 del 2002 per i casi in cui il produttore del rifiuto abbia deciso o debba disfarsene — mancando la fondamentale condizione dell'assenza di pregiudizio per l'ambiente (articolo 14 del Dl n. 138 del 2002, u.p., lettera a); che, dovendosi intendere per assenza di pregiudizio per l'ambiente "l'astratta improspettabilità di un pericolo di pregiudizio anche modesto, in concreto tale rischio potenziale è ravvisabile ed è evidente perché il legname in questione è impregnato di olio di creosoto, sostanza dichiarata cancerogena e classificata come rifiuto pericoloso non riutilizzabile sulla base dei più recenti aggiornamenti del catalogo europeo dei rifiuti".

Per contro, potrà essere proposta nella fase della cognizione la questione pure sollevata dal ricorrente, che nel caso in esame non vi è staio un pericolo concreto di pregiudizio all'ambiente, come sarebbe dimostrato dalle analisi eseguite dall'ArpaL che hanno rilevato l'assenza dell'inquinante in campioni di acque prelevati nei pressi delle traversine e che la percentuale di benzopirene presente nelle traversine stesse è pari allo 0,00067% (mentre il Tribunale ha rilevato, in linea di fatto, che "poiché il legname in questione è impregnato di olio di creosoto", il rischio potenziale per l'ambiente "è ravvisarle ed è evidente"). È, infatti, ben noto che in sede di riesame del sequestro probatorio, il sindacato del Tribunale non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve espletare il controllo di legalità nell'ambito delle indicazioni di fatto fornite dalla Pg e dal Pm.

Inammissibile, quanto meno nella prospettiva dell'attuale fase incidentale, è l'ulteriore rilievo del ricorrente secondo cui "il Tribunale non ha considerato l'applicazione al caso in esame del Dm Ministero della salute 17 aprile 2003, nella parte in cui, modificando il punto 30 dell'allegato al Dpr n. 904 del 1982, ha disposto che il divieto di utilizzazione di legno impregnato di creosoto non si applica se il legno in questione viene immesso sul mercato dei prodotti usati come dalla Direttiva recepita proprio con il Dm in esame". Infatti, da un lato, è proprio una regolare immissione sul mercato che il Tribunale ha negato, ritenendo, con la motivazione adeguata sopra riferita, che le traversine in questione costituivano un rifiuto a tutti gli effetti; inoltre, è, sotto questo stesso profilo, comunque decisivo il rilievo che, come precisato con interpretazione consolidata di questa Corte, il rifiuto diventa tale nel momento in cui il produttore se ne disfa e non può tornare ad essere sottoprodotto o materiale residuale di consumo ai sensi della successiva lette) solo perché taluno (come nel caso in esame è avvenuto) gli attribuisca valore di mercato e sta disposto ad acquistarlo: e, dall'altro, solo il giudice della cognizione potrà verificare l'ulteriore condizione del concreto rispetto della direttiva in questione.

Deve, pertanto, concludersi che, essendo infondate o non proponibili in questa sede le censure mosse, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese.

 

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2004.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2004

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