Dm Ambiente 21 aprile 2020
End of Waste - Modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale "REcer" per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero - Attuazione articolo 184-ter, comma 3-septies, Dlgs 152/2006
Ultima versione disponibile al 05/10/2024
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 21 aprile 2020
(Gu 5 giugno 2020 n. 142)
Modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Visto l'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina la cessazione della qualifica del rifiuto e, in particolare, il comma 3-septies, che istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del medesimo articolo, prevedendo che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ne siano definite le modalità di organizzazione e funzionamento;
Vista la direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;
Visto l'articolo 14-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128;
Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha già istituito una piattaforma per il monitoraggio dei piani regionali (Monitor-piani) presso l'Albo nazionale dei gestori ambientali;
Ritenuto anche al fine di evitare duplicazioni delle piattaforme informatiche di comunicazione tra Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni e il Ministero, di implementare la predetta piattaforma Monitor-piani, mediante la realizzazione di una apposita sezione nella quale istituire il registro di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Decreta:
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: REcer).
Articolo 2
Modalità di funzionamento del registro
1. Il REcer utilizza, per il suo funzionamento e per la sua organizzazione, la piattaforma telematica "Monitor-piani" istituita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presso l'Albo nazionale gestori ambientali.
2. Il REcer è interoperabile con il Catasto rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e con il registro elettronico nazionale istituito dall'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
Articolo 3
Modalità di organizzazione del registro
1. Il REcer è organizzato in due sezioni. Una prima sezione (denominata sezione "Autorizzazioni ordinarie") destinata a raccogliere i provvedimenti rilasciati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; una seconda sezione (denominata sezione "Procedure semplificate") destinata a raccogliere gli esiti delle procedure semplificate concluse ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le sezioni di cui al precedente periodo possono essere articolate in "Sotto-sezioni", ove esigenze tecniche o gestionali lo richiedano.
2. Nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e protezione dei dati personali, nel REcer è pubblicato uno schema sintetico dei dati contenuti nei provvedimenti autorizzatori e degli esiti delle procedure semplificate.
Articolo 4
Modalità di trasmissione dei dati, delle autorizzazioni e degli esiti delle procedure semplificate
1. Le autorità competenti inseriscono all'interno del REcer, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 3-septies, secondo periodo, dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i dati delle autorizzazioni e degli esiti delle procedure semplificate utilizzando la procedura messa a disposizione sul portale web della piattaforma "Monitor-piani" secondo i contenuti previsti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Articolo 5
Modalità di trasmissione delle comunicazioni
1. Al fine di poter svolgere i controlli a campione di cui all'articolo 184-ter, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'Ispra, o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delegata, hanno accesso alla sezione del REcer destinata a raccogliere i provvedimenti autorizzatori.
2. L'Ispra, o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delegata, effettua la comunicazione di cui all'articolo 184-ter, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il tramite della piattaforma REcer.
3. Le autorità competenti effettuano la comunicazione di conclusione del procedimento di cui all'articolo 184-ter, comma 3-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per il tramite della piattaforma REcer.
4. L'Ispra effettua la comunicazione di cui all'articolo 184-ter, comma 3-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per il tramite della piattaforma REcer.
Articolo 6
Funzionalità del registro
1. I dati del REcer sono resi disponibili alle amministrazioni pubbliche che lo richiedano al fine dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. I dati del registro nazionale sono messi a disposizione delle autorità competenti che ne facciano richiesta anche al fine di essere valutati nell'istruttoria dei procedimenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 184-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. I dati del registro nazionale possono essere utilizzati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le istruttorie tecniche, volte a definire i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto, di cui al comma 2 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonchè per richiedere ad Ispra l'attivazione di specifici procedimenti di controllo ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Articolo 7
Disposizioni transitorie
1. L'effettiva operatività del REcer è comunicata con apposito link sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Fino all'effettiva operatività del REcer, la trasmissione delle autorizzazioni è effettuata nel rispetto delle modalità di cui al comma 3-bis dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del comma 9 dell'articolo 14-bis, della legge 2 novembre 2019 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101.
3. Al momento di piena operatività del REcer, l'Ispra trasmette al medesimo le autorizzazioni raccolte ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonchè del comma 9 dell'articolo 14-bis, della legge 2 novembre 2019 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101.
Articolo 8
Clausola di invarianza
1. Alle attività disposte dal presente decreto le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 aprile 2020