Rifiuti

Normativa Vigente

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Dm Ambiente 16 maggio 1990

Approvazione dello statuto del Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi

N.d.R.: per l'attuale formulazione dello statuto del Cobat si veda il DmAmbiente 2 febbraio 2004, emanato in base all'articolo 10, comma 8 del presente Statuto, e recante "Approvazione dello statuto del Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (Cobat)".

Parole chiave Parole chiave: Rifiuti | Rifiuti pericolosi | Consorzi | Pile e accumulatori | Raccolta differenziata / Ecopiazzole | Disposizioni trasversali/Aua

Ultima versione disponibile al 02/05/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 16 maggio 1990

(Gu 25 maggio 1990 n. 120)

Approvazione dello statuto del Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi

Il Ministro dell'ambiente

di concerto con

il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito in legge 9 novembre 1988, n. 475;

Considerato che ai sensi dell'articolo 9-quinquies, comma 3 citato, sono chiamate a partecipare al consorzio tutte le imprese che smaltiscono tramite il riciclaggio le batterie al piombo esauste e che tra esse devono ritenersi ricompresi anche i produttori, i recuperatori e gli artigiani operanti nel settore in quanto tutti funzionalmente interessati allo smaltimento e al riutilizzo delle batterie stesse;

Considerato altresì che gli statuti tipo approvati ai dell'articolo 9-quater della citata legge n. 475/88 con decreto ministeriale 19 luglio 1989 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23 gennaio 1990, n. 131, sono ricomprensivi di tutte le categorie partecipanti al ciclo di smaltimento dei prodotti ivi indicati;

Rilevato che la partecipazione anche delle categorie sopraindicate appare necessaria per evitare potenziali situazioni di monopolio che contrasterebbero con le disposizioni e i principi comunitari;

Rilevato altresì inoltre che il suddetto articolo 9-quinquies, nell'obbligare tutte le imprese di smaltimento alla partecipazione al consorzio, non esclude peraltro che allo stesso possano partecipare tutte le altre categorie di imprese interessate;

Viste le varie proposte di statuto fatte pervenire dalle categorie interessate;

Rilevato che l'attuale formulazione dello statuto è stata sottoscritta in data 23 marzo 1990 da tutte le parti interessate e che tale copia è conservata in originale presso il Ministero dell'industria — Direzione generale della produzione industriale;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione dello statuto definitivo;

Atteso il carattere obbligatorio del consorzio;

Decreta:

Articolo 1

È approvato lo statuto del consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi secondo lo schema allegato.

Allegato

Statuto del Consorzio Obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi

Articolo 1

Costituzione del Consorzio

È costituito il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (di seguito denominato "il Consorzio") ai sensi dell'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988 n. 397, convertito in legge 9 novembre 1988 n. 475.

Articolo 2

Sede del Consorzio e durata

1. Il Consorzio ha sede legale a Roma e una sede secondaria a Milano.

2. Il Consorzio ha durata illimitata e comunque connessa alla permanenza dei presupposti normativi della sua costituzione.

Articolo 3

Soci del Consorzio

1. Al Consorzio partecipano:

a) le imprese che effettuano il riciclaggio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;

b) le attività di produzione e importazione di batterie al piombo;

c) le imprese e le loro associazioni che effettuano la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;

d) le imprese e le loro associazioni che effettuano la sostituzione e la vendita delle batterie al piombo.

Articolo 4

Quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione al Consorzio sono ripartite come segue:

a) 50% alle categorie delle imprese che effettuano il riciclaggio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;

b) 30% alle categorie delle imprese di produzione e importazione delle batterie al piombo;

c) 10% alle imprese e le loro associazioni che effettuano la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;

d) 10% alle imprese e loro associazioni che effettuano la sostituzione e la vendita delle batterie al piombo.

2. Eventuali variazioni delle attuali quote di partecipazione sono proposte dalla Assemblea dei Soci e deliberate con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Nell'ambito di ciascuna categoria di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, le quote di partecipazione alle singole imprese sono determinate in base al rapporto fra la capacità produttiva di ciascun consorziato e la capacità complessiva di produzione di tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria, calcolate con riferimento all'anno precedente a quello di approvazione del presente Statuto.

3. Le quote di partecipazione delle imprese di cui alle lettere c) e d) sono attribuite alle associazioni nazionali dei raccoglitori di batterie e alle associazioni artigianali che installano le batterie di avviamento al piombo o alle loro società di servizio ambientali di cui all'articolo 1 comma 4 della legge n. 475.

4. La determinazione della quota da assegnare in caso di nuovi soci avviene mediante una corrispondente proporzionale riduzione delle quote dei consorziati appartenenti alla medesima categoria.

Articolo 5

Oggetto del Consorzio

1. Il Consorzio non ha fini di lucro.

2. Il Consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

a) assicura la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e ne organizza lo stoccaggio. Per rifiuti piombosi si intendono quelli derivanti da cicli di lavorazione dei produttori di batterie e delle società di riciclaggio del piombo secondario;

b) cede, anche all'estero, i prodotti di cui alla lettera a) alle imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite il riciclaggio;

c) assicura l'eliminazione dei prodotti stessi, nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;

d) promuove lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca e sviluppo tecnico-scientifico per il miglioramento tecnologico del ciclo di smaltimento e di lavorazione del piombo.

3. Il Consorzio può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni comunque connesse con la realizzazione degli scopi consortili.

Nell'ambito di tale attività il Consorzio provvede, fra l'altro a:

— stipulare con i raccoglitori privati o pubblici, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, contratti per la raccolta di tutte le batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi in zone determinate, stipulare accordi con enti locali territoriali e loro aziende per i fini del presente statuto;

— individuare dei responsabili per aree geografiche per coordinare e gestire i raccoglitori operanti in tali aree;

— assicurare l'eliminazione delle batterie e dei rifiuti piombosi nel rispetto della normativa vigente ove non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio;

— promuovere azioni dirette a pubblicizzare la necessità di raccolta e riciclaggio delle batterie esauste.

4. Nel perseguimento delle sue attività istituzionali il Consorzio si attiene rigorosamente a criteri di economicità, in modo da ridurre al minimo l'onere gravante sul consumatore e cura il rispetto degli interessi e dell'autonomia delle categorie di operatori interessati, astenendosi da qualunque atto suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario.

Articolo 6

Obblighi dei Soci

1. I soci sono obbligati:

— a non operare altrimenti che per mezzo del Consorzio per quanto attiene alle attività di cui all'oggetto consortile;

— ad adeguarsi alle deliberazioni degli Organi del Consorzio e dare ad esse esecuzione.

2. Il Consorzio accerta il corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio e — direttamente ove possibile o indirettamente ricorrendo alle autorità competenti — promuove le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni agli obblighi consortili.

Articolo 7

Finanziamento delle attività consortili

1. I mezzi finanziari per lo svolgimento delle attività del Consorzio sono assicurati:

— dai proventi della cessione delle batterie usate e dei rifiuti piombosi alle imprese che operano per il riciclaggio;

— dai proventi della gestione patrimoniale e dalla eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalità di cui al successivo articolo 19;

— dalle quote di partecipazione nella misura stabilita dall'assemblea;

— dai proventi del sovrapprezzo di vendita delle batterie da determinarsi con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 9-quinquies, comma 8 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, come convertito in legge dalla legge 9 novembre 1988 n. 475;

— da altre eventuali entrate pubbliche o private.

Articolo 8

Raccolta delle batterie e dei rifiuti e determinazione dei prezzi e dei rimborsi

1. Il Consorzio acquisisce le batterie esauste ed i rifiuti piombosi direttamente ovvero avvalendosi di raccoglitori autorizzati ai sensi di legge , individuati secondo criteri di imparzialità e preposti ad ambiti territoriali e settori merceologici razionalmente delimitati.

2. I raccoglitori delle batterie esauste sono scelti ed i loro compensi determinati dal Consorzio sulla base di gare d'appalto indette per aree geografiche o settori merceologici secondo regole definite dagli Organi statutari del Consorzio.

3. Il prezzo di cessione delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi sarà determinato, con riferimento alle prevalenti quotazioni del mercato internazionale; anche del piombo sui mercati di Londra, dei rapporti di cambio e delle condizioni del mercato nazionale.

Articolo 9

Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

— l'assemblea dei consorziati;

— il presidente;

— i vice presidenti;

— il consiglio di amministrazione;

— il collegio dei revisori dei conti.

Articolo 10

Assemblea

1. L'assemblea ordinaria del Consorzio è convocata dal Presidente su mandato del Consiglio di Amministrazione almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo mediante raccomandata inviata almeno quindici giorni prima dell'adunanza, recante l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno per il giorno successivo rispetto alla prima.

2. L'assemblea straordinaria è convocata dal presidente su mandato del consiglio di amministrazione quando lo ritenga necessario. La convocazione straordinaria può essere richiesta con l'indicazione degli argomenti da trattare e da un numero di consorziati titolari di almeno un quinto delle quote di partecipazione al Consorzio o dal collegio dei revisori dei conti. In tali casi il presidente è tenuto a procedere entro dieci giorni dalla convocazione dell'assemblea.

3. Ogni consorziato esprime nell'assemblea un numero di voti pari alle proprie quote di partecipazione al Consorzio.

4. Ogni consorziato partecipa all'assemblea con il legale rappresentante o con un proprio delegato, la cui veste può essere tenuta anche da un altro consorziato. In quest'ultimo caso il numero delle deleghe allo stesso consorziato non può superare il numero di cinque.

5. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando le imprese consorziate rappresentate costituiscono più della metà delle quote consortili complessive. La seconda convocazione è valida qualunque sia la percentuale di quote consortili rappresentate dai partecipanti.

6. L'assemblea delibera con la maggioranza dei voti rappresentati dai partecipanti.

7. Per la validità delle delibere concernenti l'approvazione del bilancio e dei regolamenti consortili, sia in prima che in seconda convocazione, è necessario l'intervento di un numero di consorziati che rappresenti almeno il 50% delle quote di partecipazione complessive.

8. Le eventuali modifiche al presente statuto devono essere proposte dall'assemblea con la maggioranza di almeno i 2/3 delle quote consortili complessive e deliberate successivamente con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

9. Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consorzio o in sua assenza o impedimento da uno dei due vicepresidenti.

10. Per quanto non esplicitamente disciplinato dalle precedenti disposizioni, si applicano alle assemblee, compatibilmente con la natura del Consorzio e con questo statuto, le disposizioni del Codice Civile.

Articolo 11

Funzioni dell'Assemblea

1. L'assemblea del Consorzio:

a) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;

b) nomina i membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti di estrazione consortile;

c) approva i regolamenti consortili;

d) approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

e) determina l'indennità di carica al presidente ed ai due vice presidenti, l'emolumento annuale e/o l'indennità di seduta ai membri del consiglio di amministrazione e ai revisori dei conti;

f) delibera in sede straordinaria delle proposte di modifica dello statuto;

g) delibera sulla ammissione dei nuovi soci e le conseguenti modifiche delle quote consortili ai sensi dell'articolo 4 del presente statuto;

h) delibera su tutte le altre questioni attinenti alla gestione sociale riservata alla sua competenza dallo statuto sottoposta al suo esame dal consiglio di amministrazione;

i) delibera sulla determinazione e la variazione della sede consortile.

Articolo 12

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è composto dal presidente, dai due vice presidenti, da sette membri più quattro designati rispettivamente due dal Ministero dell'ambiente e due dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato. I membri elettivi sono nominati in rappresentanza dei consorziati tenendo conto della quota di partecipazione e della necessità di assicurare la presenza di tutte le categorie consorziate.

2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

3. In caso di cessazione della carica per qualsiasi causa di uno o più membri del consiglio nominati dall'assemblea, la sostituzione avrà luogo tramite elezione di altro o altri consiglieri in rappresentanza della categoria o delle categorie di appartenenza del predecessore o dei predecessori; a tal fine dovrà essere convocata un'assemblea dei consorziati interessati di norma entro trenta giorni dal momento in cui il consiglio di amministrazione sia venuto a conoscenza della cessazione. In caso di cessazione della carica per qualsiasi causa dei rappresentanti del Ministero dell'ambiente, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la loro sostituzione è disposta dalla autorità che ha provveduto alla nomina. I consiglieri nominati in sostituzione a norma dei commi precedenti rimangono in carica fino a quando sarebbero rimasti quelli sostituiti. Il diritto di revoca dei consiglieri spetta all'organo del Consorzio o all'autorità. che, ai sensi del presente statuto, provvede alla loro nomina. Ai consiglieri spetta, oltre agli emolumenti di cui all'articolo 11, il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

4. Il consiglio di amministrazione è convocato mediante invito scritto dal presidente o in caso di assenza o impedimento da uno dei vice presidenti tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei consiglieri. In questo caso il Consiglio dovrà essere convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. La convocazione è fatta a mezzo invito da comunicarsi non meno di sette giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con mezzi idonei in modo che i consiglieri ed i revisori dei conti effettivi ne siano informati almeno tre giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione dovrà essere comunicato anche al Ministero dell'ambiente e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide quando vi sia la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

7. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto favorevole del presidente.

8. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o in caso di assenza o impedimento da uno dei due vice presidenti.

Articolo 13

Funzioni del consiglio di Amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili.

2. Il Consiglio può altresì delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.

Spetta tra l'altro al consiglio di amministrazione:

a) dare mandato al presidente di convocare l'assemblea;

b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo nonchè la relazione illustrativa;

c) adottare regolamenti consortili provvisori o definitivi e le loro successive integrazioni e/o modificazioni da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;

d) adottare il programma annuale o pluriennale;

e) deliberare sulle proposte di eventuale articolazione, regionale ed interregionale del Consorzio e sulle proposte di convenzione con gli enti locali territoriali e loro aziende di cui all'articolo 5 del presente statuto;

f) deliberare sulla stipula degli atti e dei contratti di ogni genere inerenti all'attività consortile;

g) deliberare su tutte le materie di cui al presente articolo;

h) determinare l'organico del personale del Consorzio e la struttura organizzativa e l'affidamento di procedure ai funzionari dei consorzi;

i) vigilare per l'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del Consorzio nei modi e con le procedure previste dall'articolo 6 comma 3 del presente statuto;

l) porre in essere gli atti ed operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione per quelli che per disposizione di legge o del presente statuto siano riservati ad altri organi del Consorzio;

m) istituire sedi secondarie;

n) adottare programmi di attività e di investimento del Consorzio;

o) stabilire le modalità organizzative della raccolta, dello stoccaggio e dello smaltimento delle batterie esauste al piombo e dei rifiuti piombosi;

p) determinare i compensi dovuti ai raccoglitori, secondo quanto previsto al precedente articolo 8;

q) fissare i criteri e i parametri di cessione delle batterie esauste al piombo e dei rifiuti piombosi ai fini del loro smaltimento secondo quanto indicato dagli articoli 5 ed 8;

r) nominare tra i propri membri il presidente ed i due vice presidenti del consiglio di amministrazione;

s) determinare l'entità del rimborso relativo agli oneri di riscossione del sovrapprezzo.

Articolo 14

Presidente e vice presidente

1. Il presidente ed i due vice presidenti del Consorzio sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio in giudizio e nei confronti dei terzi e ha la firma sociale.

3. Presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e rappresenta il Consorzio con le pubbliche amministrazioni.

4. In caso di assenza dichiarata o di impedimento le funzioni a lui attribuite sono svolte da uno dei vice presidenti.

Articolo 15

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da sette membri effettivi e tre supplenti.

2. Quattro dei membri effettivi sono nominati rispettivamente dai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e del tesoro e sono designati tra i dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, professori universitari ordinari di materie giuridiche contabilistiche ed economiche, avvocati dello Stato o magistrati amministrativi.

3. I rimanenti tre membri effettivi e i tre supplenti sono nominati dall'assemblea tra i professionisti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

4. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rinnovabili. In caso di cessazione della carica per qualsiasi motivo dei membri dell'assemblea, la loro sostituzione avrà luogo a mezzo dei sindaci supplenti nei limiti della disponibilità ovvero a seguito di ulteriore nomina da parte dell'assemblea. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo dei rappresentanti di nomina ministeriale, la loro sostituzione è disposta dall'autorità che ha provveduto alla nomina.

5. I revisori nominati a norma dei due commi precedenti rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti quelli sostituiti. Il diritto di revoca dei revisori spetta all'organo del Consorzio o all'autorità che, ai sensi del presente statuto provvede alla nomina. Ai revisori spetta oltre agli emolumenti di cui all'articolo 11 anche il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.

6. Il collegio dei revisori controlla la gestione del Consorzio, vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto e dei regolamenti, sulla corretta formulazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, nonchè sulla corrispondenza del bilancio consuntivo alle scritture contabili ai libri consortili, accerta la regolare tenuta della contabilità, redige annualmente la relazione illustrativa a commento del bilancio consuntivo.

7. I revisori partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione e possono intervenire a quelle dell'assemblea.

8. All'attività del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano, in quanto compatibili con la natura del Consorzio e con lo statuto, le disposizioni del Codice Civile.

Articolo 16

Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno

2. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

3. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

4. I progetti di bilancio devono essere comunicati ai revisori almeno un mese prima della riunione dell'assemblea che deve deliberare sulla loro approvazione.

5. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può nominare un commissario per la redazione del bilancio consuntivo del Consorzio qualora non vi abbiano provveduto tempestivamente gli organi competenti.

Articolo 17

Rapporti con le amministrazioni pubbliche

1. Il Consorzio svolge le proprie attività di collegamento e collaborazione per quanto di rispettiva competenza con il Ministero dell'ambiente, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le altre amministrazioni competenti.

2. Il Consorzio, in particolare, comunica al Ministero dell'ambiente e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutti gli atti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 4.

3. Il Consorzio trasmette al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i bilanci preventivi e consuntivi.

4. Ove i Ministeri formulino dei rilievi, l'assemblea è tenuta a deliberare su di essi entro trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione ministeriale. Le controdeduzioni deliberate dall'assemblea sono inviate ai Ministeri. Se i Ministeri non si pronunciano entro i successivi trenta giorni i bilanci si intendono approvati. Il Consorzio trasmette ai Ministeri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato la composizione degli organi consortili e le loro eventuali variazioni.

Articolo 18

Regolamenti consortili

1. Il funzionamento e l'organizzazione del consorzio possono essere disciplinati da regolamenti predisposti dal consiglio di amministrazione

Articolo 19

Fondo consortile

1. Ciascuno dei consorziati è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo consortile versando una somma proporzionale al numero di quote di cui è titolare. L'entità della somma da conferire per ogni quota del Consorzio è determinata dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.

2. Il fondo consortile può essere impiegato nella gestione del Consorzio ove siano insufficienti le altre fonti di provvista finanziaria, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.

3. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile sono determinati dal consiglio di amministrazione.

Articolo 20

Recesso dei consorziati e cessazione del Consorzio

1. I consorziati, possono richiedere che sia disposta la propria esclusione dal Consorzio dichiarando di non svolgere più attività nel settore. Il Consiglio di amministrazione la trasmette al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i quali con proprio atto procedono ad escludere il socio dall'elenco dei consorziati e comunicano l'esclusione al Consorzio.

2. Il Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ove constati gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o l'impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili può disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato dell'ordinaria amministrazione in attesa della ricostruzione degli organi stessi. In caso di constatata impossibilità di procedere alla ricostituzione il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato propone al Presidente del Consiglio di nominare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, un commissario incaricato della gestione straordinaria del Consorzio.

Articolo 21

1. Per tutto quanto non esplicitamente disposto valgono, in quanto compatibili con la natura del Consorzio e con lo Statuto, le norme del Codice civile e le altre comunque regolanti la materia.

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